Sentenza 13 giugno 2013
Massime • 1
Non è motivo di nullità della sentenza l'omessa notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari al difensore di fiducia nominato dalla persona offesa che successivamente assume la qualità di indagato, posto che questi, avendo riguardo alla sua nuova posizione, potrebbe decidere di nominare un diverso difensore di fiducia o di non avvalersi di difesa fiduciaria.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 13/06/2013, n. 27949 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27949 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Presidente - del 13/06/2013
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARINELLI Felicetta - rel. Consigliere - N. 1247
Dott. DOVERE Salvatore - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MONTAGNI Andrea - Consigliere - N. 35089/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AN AL N. IL 01/03/1964;
avverso la sentenza n. 511/2008 CORTE APPELLO di CAGLIARI, del 24/01/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 13/06/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. FELICETTA MARINELLI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. LETTIERI Nicola che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
Udito il difensore Avv. Alfieri Giorgio del foro di Roma che si riporta ai motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 6 novembre 2007 il Tribunale di Cagliari dichiarava PI LO IG e MA AL colpevoli del delitto di omicidio colposo in danno di MA NO e, concesse le attenuanti generiche equivalenti all'aggravante contestata, condannava lo PI alla pena di mesi dieci di reclusione e MA AL alla pena di mesi otto di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.
Agli imputati era stato contestato il reato di cui all'art. 113 c.p. e art. 589 c.p., commi 1 e 2, perché, in data 4 ottobre 2002, in Cagliari, lo PI alla guida di un furgone Iveco Daily, aveva attuato una manovra di svolta a sinistra senza essersi assicurato di poterla effettuare senza creare pericolo agli altri utenti della strada, senza averla segnalata con sufficiente anticipo e senza essersi tenuto il più possibile sul margine sinistro della carreggiata;
dimodoché PI AL, conducente del motociclo AG SO (a bordo del quale viaggiava MA NO), sprovvisto di patente di guida e marciante alla velocità di oltre 85 chilometri all'ora (superiore a quella massima consentita di 50 chilometri all'ora), provenendo da tergo, aveva urtato dapprima la parte posteriore della Fiat Punto(che aveva frenato per evitare la collisione con il furgone), e quindi la parte posteriore dello stesso furgone Iveco, cagionando il decesso della persona offesa MA NO.
Avverso la decisione del Tribunale di Cagliari hanno proposto appello gli imputati a mezzo dei loro difensori.
La Corte di Appello di Cagliari in data 24.01.2012, con la sentenza oggetto del presente ricorso, confermava la sentenza emessa nel giudizio di primo grado e condannava gli imputati al pagamento delle spese processuali del grado.
Avverso la predetta sentenza MA AL, a mezzo del suo difensore, proponeva ricorso per Cassazione chiedendone l'annullamento e la censurava per i seguenti motivi: 1) Inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza - Omessa notifica dell'avviso ex art. 415 bis c.p.p. al difensore di fiducia - Violazione degli art. 178 e 180 c.p.p.. Affermava il ricorrente di avere nominato con atto depositato il 18 dicembre 2002 difensore di fiducia l'avv. Giuseppe Accardi del foro di Cagliari, allorquando egli rivestiva ancora nel procedimento "de quo" la posizione di persona offesa dal reato. Egli venne poi iscritto nel registro degli indagati in data 4 giugno 2003, ma tale circostanza gli era rimasta ignota fino a quando aveva ricevuto l'avviso della conclusione delle indagini ex art. 415 bis c.p.p.. Lamentava sul punto la difesa del ricorrente che tale avviso, tuttavia, non era stato notificato al difensore di fiducia avv. Giuseppe Accardi, bensì ad altro avvocato nominato di ufficio. A tal proposito alla prima udienza dibattimentale davanti al Tribunale di Cagliari aveva sollevato tramite il suo difensore la questione di nullità del decreto di citazione a giudizio per omessa notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari al difensore di fiducia? è tuttavia tale eccezione era stata rigettata dal giudice di primo grado e, riproposta con l'atto di appello, era stata rigettata altresì dalla Corte territoriale. Riteneva in conclusione la difesa che la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari dovesse essere effettuata al difensore di fiducia avv. Giuseppe Accardi e non al difensore di ufficio all'uopo nominato e che quindi il decreto di citazione a giudizio era nullo per violazione degli artt. 178 e 180 c.p.p.. MAnza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. - Inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale.- Violazione degli artt. 192, 530 e 533 c.p.p.. Osservava sul punto la difesa che non era stata raggiunta la prova che AL MA fosse effettivamente alla guida dello scooter su cui viaggiava anche la vittima e che comunque non era stata raggiunta la prova dell'attribuibilità del fatto al ricorrente. Secondo la difesa i giudici di merito non avevano tenuto in considerazione la circostanza che MA AL era sprovvisto di patente di guida, a differenza del cugino NO. I giudici di merito pertanto avrebbero dovuto tenere conto di questo elemento, non potendosi desumere alcunché dalla circostanza che proprietario del mezzo era MA AL. Anche l'ulteriore argomento sostenuto dai giudici di merito per affermare che l'odierno ricorrente era alla guida del mezzo, e cioè la compatibilità delle lesioni riportate da MA AL con la posizione di guida (e la conseguente incompatibilità di quelle riportate da MA NO) non sarebbe probante, dal momento che nessun esame autoptico era stato effettuato su MA NO, onde gli unici elementi descrittivi delle lesioni da questi riportate a seguito del sinistro erano costituiti da un foglio, sommariamente descrittivo, redatto dal personale del 118 intervenuto. Anzi le lesioni agli arti inferiori subite dalla vittima, in parti del corpo quindi direttamente a contatto con il motociclo, inducevano a pensare che fosse proprio MA NO alla guida, come anche la circostanza che, subito dopo il sinistro, la vittima sia stata trovata in prossimità dello scooter, mentre, se avesse viaggiato come passeggero, avrebbe dovuto essere sbalzata ben lontano dal punto d'urto. In conclusione, secondo la difesa, i giudici di merito avevano ritenuto soltanto più probabile l'ipotesi accusatoria, che cioè MA AL fosse stato alla guida del mezzo, e ciò sarebbe in contrasto con l'espressione usata nella sentenza impugnata secondo cui ci sarebbe stata la "certezza" in merito a tale circostanza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Per quanto attiene al primo motivo si osserva che i giudici della Corte territoriale hanno affermato che l'avviso ex art. 415 bis c.p.p. era stato correttamente notificato all'imputato e al suo difensore nominato di ufficio avv. Marco Atzori. Nè poteva ritenersi fondata la tesi della difesa secondo cui, dal momento che MA AL, allorquando rivestiva la qualità di persona offesa, aveva nominato difensore di fiducia l'avv. Giuseppe Accardi, a quest'ultimo e non già al difensore di ufficio avrebbe dovuto essere notificato l'avviso di conclusione delle indagini preliminari ex art. 415 bis c.p.p.. Come correttamente osservato dai giudici di appello infatti l'imputato MA AL ha confuso le due posizioni, e cioè quella di imputato e quella di persona offesa. Sul punto la sentenza impugnata ha evidenziato che MA AL aveva nominato difensore di fiducia l'avv. Accardi allorquando rivestiva la posizione di persona offesa dal reato. Questa circostanza non implicava pertanto che lo stesso difensore dovesse implicitamente valere come difensore di fiducia anche allorquando l'odierno ricorrente ha assunto la qualità di indagato, essendo ben possibile che egli si volesse avvalere di un diverso difensore di fiducia, oppure non lo nominasse affatto, come nella fattispecie che ci occupa, con la conseguenza della necessità della nomina di un difensore di ufficio. Anche il secondo motivo di ricorso non è fondato. A tal proposito si osserva (cfr. Cass., Sez. 4, Sent. n. 4842 del 2.12.2003, Rv. 229369) che, nel momento del controllo della motivazione, la Corte di Cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga la migliore ricostruzione dei fatti, ne' deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento;
ciò in quanto l'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) non consente a questa Corte una diversa lettura dei dati processuali o una diversa interpretazione delle prove, perché è estraneo al giudizio di legittimità il controllo sulla correttezza della motivazione in rapporto ai dati processuali. Tanto premesso la motivazione della sentenza impugnata appare logica e congrua e supera quindi il vaglio di questa Corte nei limiti sopra indicati. I giudici della Corte di appello di Cagliari infatti hanno infatti indicato con congrua e adeguata motivazione le ragioni per cui hanno ritenuto sussistente la responsabilità di MA AL in ordine al reato ascrittogli.
In particolare hanno evidenziato che doveva condividersi il giudizio del Tribunale a proposito del fatto che conducente del ciclomotore era l'odierno ricorrente, e non già la vittima MA NO, e ciò sulla base del fatto che il mezzo apparteneva all'imputato e che non vi era alcun motivo che giustificasse l'affidamento della sua conduzione a persona diversa dall'intestatario e che il quadro lesivo riportato dall'imputato, diversamente da quello della vittima MA NO, risultava assolutamente compatibile con la sua posizione di conducente.
I giudici della Corte territoriale ricostruivano poi l'incidente facendo dettagliato riferimento all'esito delle indagini effettuate e alle conclusioni a cui erano pervenuti i consulenti tecnici Marongiu e Ferrigno, da cui era risultato che l'imputato teneva una velocità di 80 chilometri orari, ben superiore al limite vigente nella zona in cui si è verificato l'incidente. Osservava comunque sul punto la sentenza impugnata che anche la velocità di 52 chilometri orari ritenuta dal consulente ing. Ferrigno sarebbe stata comunque tale da comportare la violazione della regola di prudenza specifica che impone di rispettare il limite dei 50 chilometri orari nei centri abitati.
Sulla base di tali argomentazioni si riteneva sussistente il nesso causale tra l'inosservanza del limite di velocità ed il decesso di MA NO, passeggero del ciclomotore condotto da MA AL, il quale proprio a causa dell'eccessiva velocità, non riuscì a frenare e ad evitare quindi l'ostacolo costituito dal furgone condotto da PI LO IG.
Il proposto ricorso deve essere, pertanto, rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 13 giugno 2013.
Depositato in Cancelleria il 26 giugno 2013