Cass. civ., sez. III, sentenza 08/03/2001, n. 3398
CASS
Sentenza 8 marzo 2001

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In tema di competenza per valore, qualora l'attore non abbia indicato espressamente la somma richiesta a titolo risarcitorio, agli effetti di una valida contestazione della presunzione che il valore della causa rientri nei limiti della competenza del giudice adito ex art. 14 cod. proc. civ. non è sufficiente, da parte del convenuto, la mera eccezione di incompetenza del giudice adito o la formulazione di obiezioni generiche od immotivate, ma occorre una specifica impugnativa diretta a dimostrare che il valore del "petitum" non rientra nella competenza del giudice adito, non limitata pertanto alla contestazione del controvalore monetario di solo alcune tra le varie voci di danno di cui l'attore abbia chiesto il ristoro mediante l'attribuzione di un'unica somma complessiva indeterminata, poiché in questo caso manca quella simmetria delle contrapposte valutazioni che ne consente la delibazione, ai soli fini della competenza, da parte del giudice.

Il valore della causa si desume con riferimento all'oggetto della domanda e non all'oggetto dell'indagine attraverso la quale si debba valutare il fondamento della stessa domanda.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 08/03/2001, n. 3398
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3398
    Data del deposito : 8 marzo 2001

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