Sentenza 8 marzo 2001
Massime • 2
In tema di competenza per valore, qualora l'attore non abbia indicato espressamente la somma richiesta a titolo risarcitorio, agli effetti di una valida contestazione della presunzione che il valore della causa rientri nei limiti della competenza del giudice adito ex art. 14 cod. proc. civ. non è sufficiente, da parte del convenuto, la mera eccezione di incompetenza del giudice adito o la formulazione di obiezioni generiche od immotivate, ma occorre una specifica impugnativa diretta a dimostrare che il valore del "petitum" non rientra nella competenza del giudice adito, non limitata pertanto alla contestazione del controvalore monetario di solo alcune tra le varie voci di danno di cui l'attore abbia chiesto il ristoro mediante l'attribuzione di un'unica somma complessiva indeterminata, poiché in questo caso manca quella simmetria delle contrapposte valutazioni che ne consente la delibazione, ai soli fini della competenza, da parte del giudice.
Il valore della causa si desume con riferimento all'oggetto della domanda e non all'oggetto dell'indagine attraverso la quale si debba valutare il fondamento della stessa domanda.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 08/03/2001, n. 3398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3398 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ANGELO GIULIANO - Presidente -
Dott. PAOLO VITTORIA - Consigliere -
Dott. ROBERTO PREDEN - Consigliere -
Dott. MARIO FINOCCHIARO - Consigliere -
Dott. ANTONIO SEGRETO - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso per REGOLAMENTO DI COMPETENZA proposto da:
CA NC, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GERMANICO 184, presso lo studio dell'avvocato GINA TRALICCI, che lo difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ITAS ASSICURAZIONI SPA, in persona del legale rappresentante pro- tempore, elettivamente domiciliato in ROMA LNGRE DEI MELLINI 27, presso lo studio dell'avvocato TOMMASO SPINELLI GIORDANO, che lo difende, giusta delega in atti;
- resistente -
nonché contro
IG RR SPA;
- intimato -
avverso la sentenza n. 6224/99 del RE di ROMA, emessa e depositata il 16/11/99;
RG. 8919/1997;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 16/11/00 dal Consigliere Dott. Antonio SEGRETO;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. GIOVANNI GIACALONE che ha chiesto si dichiari la competenza per valore del Tribunale di Roma, in funzione di giudice unico di prima istanza, ed emetta i provvedimenti conseguenti per legge. Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato il 25.2.1997 AN ZO conveniva in giudizio davanti al RE di Roma la s.p.a. UI ER e la s.p.a. TA Società Mutua Assicurazioni, in qualità di proprietario ed assicuratore del veicolo investitore, per sentirli in solido condannare al risarcimento dei danni subiti in conseguenza del sinistro stradale verificatosi in Roma il 10.1.1996, per effetto di un tamponamento subito dall'auto Fiat tipo tg. GE D86880, di proprietà della s.p.a UI ER.
L'attore chiedeva la condanna in solido dei convenuti al risarcimento di tutti i danni subiti, compreso il danno biologico, morale ed il lucro cessante.
Si costituiva in giudizio l'assicuratore, che eccepiva preliminarmente l'incompetenza per valore del giudice adito. Il RE, con sentenza del 16.11.1999, dichiarava la propria incompetenza, essendo competente il Giudice di pace di Roma. Riteneva il RE che, non essendo stata precisata la somma richiesta, ai fini della competenza essa doveva essere determinata a norma dell'art. 38 c.p.c.. In particolare il pretore, ritenuto che nella specie era lamentata un'invalidità permanente nella misura del 5%, tenendo conto delle tabelle di liquidazione del danno biologico, adottate dal tribunale di Roma, riteneva che il danno biologico fosse pari a L. 7.115.000, e, tenuto conto del danno morale, da liquidarsi equitativamente, riteneva che la competenza per valore si appartenesse al giudice di pace.
Avverso detta sentenza il AN ha proposto regolamento di competenza.
La s.p.a. TA ha presentato memoria.
Il P.G. ha concluso nelle proprie richieste per la competenza per valore del tribunale.
Motivi della decisione
1. Il ricorrente lamenta che nella determinazione della competenza il RE ha violato gli artt.
8-14 c.p.c. ed inoltre, che l'eccezione di competenza, sollevata dalla convenuta era generica.
2. Ritiene questa Corte che vada affermata la competenza per valore del tribunale di Roma.
Nel caso in esame vi è stata una domanda di risarcimento di tutti i danni in conseguenza di un sinistro stradale, compreso danno biologico, morale e lucro cessante. Non c'è stata alcuna indicazione di somma nell'atto introduttivo, ne' la pretesa è stata tempestivamente quantificata in corso di causa. Trova quindi applicazione l'art. 14, c. 1^, c.p.c., secondo cui la causa, in mancanza di indicazioni di somme da parte dell'attore, si presume di competenza del giudice adito.
Tale presunzione, infatti, opera non solo allorché il convenuto non contesti la competenza per valore del giudice adito, ma anche allorché l'eccezione del convenuto al riguardo non contenga una specifica impugnativa, in quanto, ove dalla contestazione del valore presuntivamente rientrante nella competenza del giudice adito, non risultino elementi in base ai quali determinare l'entità della pretesa, la controversia va considerata di valore indeterminabile (Cass. 21.2.1994, n. 1653; Cass. 11.6.1983, n. 4009, secondo cui l'eccezione per valore del giudice adito postula una specifica deduzione delle ragioni dell'incompetenza medesima e non può essere validamente introdotta mediante una semplice e generica enunciazione).
In particolare deve essere ribadito l'orientamento secondo cui, qualora l'attore non abbia indicato espressamente la somma richiesta a titolo risarcitorio, agli effetti di una valida contestazione della presunzione che il valore della causa rientri nei limiti della competenza del giudice adito, non è sufficiente la mera eccezione di incompetenza o la formulazione di obiezioni generiche od immotivate, ma occorre una specifica impugnativa diretta a dimostrare che il valore del petitum, - non rientra nella competenza del giudice adito, nè è sufficiente la contestazione del valore monetario di sole alcune tra le voci di danno, di cui l'attore abbia chiesto il ristoro mediante attribuzione di un'unica somma indeterminata, poiché, in tale ipotesi, manca quella simmetria delle contrapposte valutazioni che ne consente la delibazione ai soli fini della competenza da parte del giudice (Cass. 8.3.1988,n. 2354). Nella fattispecie la compagnia assicuratrice convenuta, pur tempestivamente, si è limitata genericamente ad eccepire l'incompetenza per valore del RE, in favore del giudice di pace. Ne deriva che di fronte ad un'eccezione generica del convenuto ed inidonea, per quanto sopra osservato, a vincere la presunzione di competenza del giudice adito ex art. 14 c.p.c., il giudice territoriale non poteva determinare il valore della causa facendo riferimento a parametri valutativi ed a quantificazioni che sono impiegabili solo ai fini della decisione del merito della causa. In particolare non poteva procedere ad apprezzamenti circa l'entità delle lesioni documentate, che attengono strettamente alla fondatezza della domanda, dovendo, invece, tener conto che, ai fini della determinazione della competenza per valore, deve farsi riferimento all'oggetto della domanda e non all'oggetto dell'indagine attraverso la quale deve valutarsi il fondamento della domanda medesima, avendo cioè riguardo al quid disputatum e non al quid decisum, secondo un principio applicabile anche agli altri criteri di competenza (Cass. 11.11.1988, n. 3909). Nè il RE poteva far riferimento, in ordine alla quantificazione del danno biologico, alle tabelle in uso presso i tribunali di Roma e di Milano, per liquidare i danni alla persona.
Anche ove avesse voluto ritenere valida la contestazione del convenuto, infatti, avrebbe dovuto limitarsi a determinare il valore della causa in base a quanto risultante dagli atti processuali. Infatti la determinazione del valore della causa non può avvenire attraverso una liquidazione equitativa, compiuta dal giudice, anche se fondata sul sistema del punto di invalidità, in quanto l'adozione di tale sistema, se è certamente legittimo in sede di decisione della causa, nell'ambito dei poteri equitativi che il giudice ha in sede di liquidazione del danno, non altrettanto lo è in fase di delibazione, ai soli fini della determinazione del valore della causa, che va effettuato allo stato degli atti.
Sulla base di quanto sopra detto e per effetto dell'entrata in vigore della disciplina istitutiva del giudice unico di primo grado (d. lgs. n. 51/1998), va dichiarata la competenza del tribunale di Roma.
La resistente va condannata al pagamento delle spese di questo regolamento sostenute dal ricorrente, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara la competenza del Tribunale di Roma.
Condanna la resistente al pagamento delle spese di questo regolamento, sostenute dal ricorrente liquidate in L. 129.700=, oltre L. 1.200.000, per onorario.
Così deciso in Roma, il 16 novembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2001