Sentenza 25 settembre 1999
Massime • 1
Nei procedimenti in camera di consiglio è riservata al collegio ogni valutazione sulla ammissibilità e rilevanza delle prove, la cui assunzione può essere delegata ad uno dei suoi componenti; conseguentemente, non è viziato il provvedimento con cui il giudice delegato, dopo aver ammesso la prova testimoniale dedotta dalle parti, all'udienza fissata per l'assunzione non vi proceda e rimetta le parti innanzi al collegio; infatti, tale provvedimento non si sostanzia in una irrituale revoca dell'ordinanza istruttoria per motivi attinenti alla rilevanza e ammissibilità della prova, ma pone rimedio ad un precedente errore, consentendo il pieno esercizio dei poteri istruttori al giudice collegiale, cui sono attribuiti in via esclusiva e che può pertanto anche ritenere superflue le prove dedotte e in precedenza irritualmente ammesse.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 25/09/1999, n. 10615 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10615 |
| Data del deposito : | 25 settembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Renato SGROI - Presidente -
Dott. Giammarco CAPPUCCIO - Consigliere -
Dott. Donato PLENTEDA - Consigliere -
Dott. Antonio GISOTTI - Rel. Consigliere -
Dott. Simonetta SOTGIU - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
EL NZ, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE ANGELICO 39, presso l'avvocato SERGIO SMEDILE, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato FULVIO VILLA, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
ZI RG, elettivamente domiciliata in ROMA VIA SALANDRA 6, presso l'avvocato GIOVANNA FIORE, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato PIERANGELA VENTURINI, giusta procura in calce al controricorso;
- controricorrente -
contro
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;
- intimato -
avverso il decreto della Corte d'Appello di BOLOGNA, Sezione Minori, depositato l'08/07/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/04/99 dal Consigliere Dott. Antonio GISOTTI;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Villa, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, l'Avvocato Fiore, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. Franco MOROZZO DELLA ROCCA che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 3/7/1996 NN ER chiedeva al Tribunale per i Minorenni di Bologna l'autorizzazione ex art. 274 c.c. a promuovere il giudizio nei confronti di LI EN per ottenere la dichiarazione giudiziale di paternità naturale della minore SI NN, nata a [...] il [...]. Ordinata la comparizione delle parti, si costituiva il LI, che contestava la domanda, ma non compariva personalmente. Il G.D. ammetteva le prove testimoniali dedotte dalle parti, ma all'udienza fissata per l'assunzione, rilevato che sulle richieste istruttorie doveva decidere in camera di consiglio il Tribunale, non procedeva all'assunzione della prova e rimetteva le parti dinanzi al Tribunale in camera di consiglio.
Con decreto del 5/5/1997 il Tribunale, ritenuta superflua ed ininfluente l'assunzione delle prove, invitava le parti a depositare memorie illustrative e con successivo decreto del 29/12/1997 dichiarava ammissibile l'azione di dichiarazione di paternità nei confronti del LI, che proponeva reclamo alla Corte di Appello di Bologna avverso il provvedimento.
Con decreto del 17/6-8/7/1998 la Corte di Appello di Bologna, sezione Minorenni, rigettava il reclamo. Avverso il decreto, notificato il 17/7/1998, ha proposto ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 della Costituzione LI EN sulla base di due motivi.
Ha resistito con controricorso NN ER. MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve osservarsi che il ricorrente ha proposto ricorso avverso il decreto pronunciato dalla corte di merito in sede di reclamo contro il decreto di ammissibilità dell'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità naturale. Tale provvedimento, non avendo natura di sentenza, è impugnabile con il ricorso straordinario per cassazione, previsto dall'art. 111 cost., perché la pronuncia di ammissibilità dell'azione prevista dall'art. 274 cod. civ. definisce non una fase di un unico rapporto processuale,
ma un procedimento autonomo e distinto, ancorché strettamente collegato a quello sul fondamento nel merito della relativa domanda, e la pronunzia medesima è suscettibile di acquisire efficacia di giudicato anche su questioni preliminari di merito, il cui esame si configuri come presupposto necessario del giudizio di ammissibilità. Il ricorso ex art. 111 cost., come è pacifico in giurisprudenza, è limitato alla cognizione di eventuali violazioni di legge, con riferimento sia alla legge regolatrice del rapporto sostanziale controverso, sia alla legge regolatrice del processo;
per cui la inosservanza da parte del giudice civile dell'obbligo di motivazione su questioni di fatto integra violazione di legge, come tale denunciabile con detto ricorso, solo quando si traduca in mancanza della motivazione stessa (con conseguente nullità della pronuncia per difetto di un requisito di forma indispensabile), la quale si verifica nei casi di radicale carenza di essa, ovvero di cosiddetta motivazione apparente. Resta, invece, esclusa una verifica sulla sufficienza e razionalità della motivazione medesima in raffronto con le risultanze probatorie (Cfr., tra le tante: Cass. 8/11/1997, n. 11027; Cass., 23-03-1993, n. 3459; Cass. 16/11/1993 n. 11326). Entro i limiti innanzi delineati, devono esaminarsi i motivi del ricorso.
Con il primo motivo il ricorrente lamenta "violazione e falsa applicazione degli artt. 177, 202, 209 c.p.c.". Deduce che la procedura seguita dal tribunale, che aveva ammesso le prove, senza espletarle, e le aveva successivamente dichiarate ininfluenti, è del tutto arbitraria e illegittima. Sostiene che il tribunale abbia sostanzialmente revocato l'ordinanza di ammissione della prova, arbitrariamente, senza pronunciare il provvedimento di revoca. Il motivo è infondato. Infatti, la prova testimoniale era stata ammessa dal giudice delegato irritualmente, perché nel procedimento da trattare in camera di consiglio, è riservata al collegio ogni valutazione sull'ammissibilità e rilevanza delle prove (cfr. Cass. S.U. 19/6/1996 n. 5629), come lo stesso giudice delegato, nel momento in cui rimetteva le parti dinanzi al collegio in camera di consiglio, riconosceva, ritenendo che dovesse essere il Tribunale a decidere sui mezzi di prova. Nel provvedimento di rimessione delle parti in camera di consiglio, proprio perché motivato dalla ritenuta competenza del collegio a provvedere sull'ammissione dei mezzi istruttori, è implicita la revoca dell'ordinanza, ma non per motivi attinenti alla rilevanza ed ammissibilità della prova, bensì per la riconosciuta irrituale ammissione da parte del giudice delegato di un mezzo di prova riservato al giudice collegiale. Pertanto, il comportamento processuale del giudice delegato, che ha riparato ad un precedente errore, non è affatto irrituale e arbitrario e non contrasta con le norme di rito (artt. 177, 202, 209 c.p.c.) richiamate dal ricorrente. Incombeva, quindi, al collegio valutare, dopo che la causa era stata rimessa in camera di consiglio, la rilevanza e l'ammissibilità della prova;
tale potere l'organo collegiale ha esercitato quando ha ritenuto superflue le prove articolate dal reclamante.
Con il secondo motivo il ricorrente denuncia "Violazione e falsa applicazione dell'art. 274 c.c." Deduce che l'accertamento delle specifiche circostanze richieste dalla norma citata per dichiarare ammissibile l'azione non avrebbe potuto prescindere da un'istruttoria.
Il motivo non è fondato.
È principio ripetutamente affermato da questa Corte e condiviso dal Collegio che, in tema di accertamento giudiziale della paternità o maternità naturale, la funzione della fase preliminare delineata dall'art. 274 c.c. non è quella di accertare la paternità o maternità, ma di riscontrare un eventuale fumus boni iuris, circa la sua esistenza, con riferimento alle circostanze che la parte deduca ed alle presunzioni ed elementi che facciano apparire verosimile il rapporto di filiazione. Ne consegue che il procedimento preliminare deve essere condotto nel rispetto dei limiti di cognizione e delle finalità sue proprie, in guisa che l'ammissibilità dell'azione va negata soltanto quando, in mancanza di qualunque serio e concreto elemento che possa porsi in relazione con l'assunto concepimento del figlio naturale, essa non presenti alcuna apprezzabilità di un esito positivo. In relazione a tali finalità la locuzione "assunte le informazioni del caso" contenuta nell'art.274, comma 2 c.c. non comporta l'obbligo, per il giudice di merito, di acquisire informazioni e di svolgere attività istruttoria, restando rimesso alla sua valutazione discrezionale il giudizio sull'opportunità di svolgere, dopo aver sentito le parti, un'inchiesta la cui natura resta integrativa ed eventuale. Pertanto, non viola la predetta norma il giudice che, come nella specie, desuma le "specifiche circostanze" di cui al primo comma dell'art. 274 c.c. da quanto dichiarato dalla parte istante senza estendere ulteriormente l'indagine, in particolare, senza disporre una prova testimoniale, che potrebbe trovare ingresso nel giudizio di merito. (v. Cass.n. 802 del 27/01/1997;
Cass. 3810/1997; Cass. n. 2579/1993; Cass. n. 4960/1992; Cass.n. 2350/1990; Cass. n. 1476/1987).
Dalla motivazione del provvedimento impugnato risulta che la corte territoriale ha valutato in senso positivo le dichiarazioni della parte istante ed ha tenuto conto del comportamento processuale della controparte (art.116, 2 comma c.p.c.), che non negava di avere intrattenuto con la NN una relazione amorosa nel periodo legale di concepimento, limitandosi a ridimensionarla ed ha ritenuto, quindi, superflua la prova, operando una valutazione riservata al giudice di merito.
Ovviamente non possono trovare ingresso, per quanto si è osservato preliminarmente, in ordine al ricorso ex art. 111 Cost., le censure con la quali il ricorrente pur denunciando formalmente violazione dell'art. 274 c.p.c., deduce vizi di motivazione e mira a contrapporre a quella operata dal giudice di merito una diversa valutazione delle circostanze rivelatrici del fumus boni iuris. Per le ragioni esposte il ricorso va rigettato.
Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come nel dispositivo, vanno poste a carico della parte ricorrente, risultata soccombente.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in L. 2.767.400, di cui L.
2.500.000 per onorario.
Così deciso in Roma, il 27/4/1999, nella Camera di Consiglio della 1ª Sezione Civile.