Sentenza 11 dicembre 1998
Massime • 1
Nel caso di applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza congiuntamente all'obbligo di soggiorno, l'allontanamento anche temporaneo dal comune in cui il prevenuto era tenuto a soggiornare integra il delitto di cui all'art.9, secondo comma, e non già la contravvenzione di cui all'art.12, primo comma, della legge 27 dicembre 1956, n.1423 (Nell'enunciare il principio di cui in massima la S.C. ha respinto la tesi del ricorrente, secondo la quale il criterio distintivo tra le due ipotesi di reato doveva ravvisarsi nel diverso tipo di condotta del soggetto che, nel caso dell'art.9, secondo comma, era suscettibile di protrarsi nel tempo, mentre nell'ipotesi di cui all'art.12, primo comma, consisteva in un allontanamento momentaneo e contingente e, comunque, temporaneo).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 11/12/1998, n. 4104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4104 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza Pubblica
Dott. FAZZIOLI EDOARDO Presidente del 11/12/1998
1. Dott. BARDOVAGNI PAOLO Consigliere SENTENZA
2. " AR TO " N. 1394
3. " DE NARDO GIUSEPPE " REGISTRO GENERALE
4. " AN BE " N. 37123/1998
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Sul ricorso proposto da: IR CA n. il 08/02/1961 Avverso sentenza del 02/06/1998 CORTE APPELLO di CATANZARO Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. DE NARDO GIUSEPPE;
udito il Pubblico Ministero in persona del P.G. Dott. Albano che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cosenza con sentenza in data 6/10/1997, emessa a seguito di giudizio abbreviato, condannava CH IN alla pena di anni 1, mesi 10 di reclusione perché ritenuto responsabile del delitto di cui all'art. 9, comma 2, L. 1423/56 "per aver violato gli obblighi della sorveglianza speciale di P.S., con obbligo di soggiorno impostogli dal Tribunale di Cosenza con decreto del 27/11/91, siccome veniva controllato in Cosenza, luogo diverso da quello in cui era tenuto a soggiornare (Paternò). Con recidiva reiterata infraquinquennale". Reato commesso in Cosenza il 29/4/97.
La Corte di Appello di Catanzaro con sentenza del 2/6/1998, in riforma della sentenza del GIP, riduceva la pena ad anni 1, mesi 2 di reclusione.
Avverso quest'ultima sentenza ha proposto ricorso per cassazione il CH, tramite il suo difensore, deducendo erronea applicazione della legge penale ex art. 606, 1^ comma, lett. b) c.p.p. in relazione agli artt. 9, commi 1 e 2, e 12, comma 1, L. 1423/56 nonché all'art. 5 L. 575/65. Assumeva il ricorrente che nel caso di specie ricorreva la contravvenzione di cui all'art. 12, 1^ comma, legge 1423/56, ipotesi di reato che, contrariamente a quanto ritenuto dai giudici di primo e secondo grado, non poteva affatto considerarsi implicitamente abrogata dalle successive modificazioni dell'art. 9 L. 1423/56, da ultimo integralmente sostituito dall'art. 23 del D.L. 8/6/92 n. 306, convertito nella legge 7/8/92 n. 356. Invero, rilevava il ricorrente, anche l'art. 12 era stato modificato con legge 24/7/1993 n. 256, successiva, quindi, all'interessato legislativo sull'art. 9 della legge 1423/56. Il criterio distintivo tra le due ipotesi di reato doveva ravvivarsi quindi, secondo il ricorrente, nel diverso tipo di condotta del soggetto che, nel caso dell'art. 9, 2^ comma, era suscettibile di protrarsi indefinitamente nel tempo, mentre sull'ipotesi di cui all'art. 12, 1^ comma, consisteva in un allontanamento momentaneo e contingente e, comunque, temporaneo, così come era avvenuto per il CH.
Il ricorso è infondato.
Invero, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, le persone sottoposte all'obbligo di soggiorno in un determinato comune non possono allontanarsi dallo stesso neppure per periodi di breve durata, se non previa autorizzazione del Tribunale quando gravi e comprovati motivi di salute, ai fini degli accertamenti sanitari e delle cure indispensabili, per un periodo non superiore ai dieci giorni, oltre al tempo necessario per il viaggio (v. artt. 7 bis e 7 ter legge 1423/56). Invece, come risulta dallo stesso testo delle relative disposizioni, l'art. 9, 2^ comma, della legge 27/12/1956 n. 1423 si applica alle persone sottoposte alla sorveglianza speciale della pubblica sicurezza con l'obbligo (o il divieto) di soggiorno, mentre l'art. 12, 1^ comma, della stessa legge si riferisce a chi sia sottoposto soltanto all'obbligo del soggiorno e contravvenga alle relative disposizioni.
L'obbligo di soggiorno, infatti, costituisce una misura di prevenzione autonoma rispetto alla sorveglianza speciale come si ricava chiaramente dall'art. 3, ultimo comma, della legge 1423/56 secondo cui "nei casi in cui le altre misure di prevenzione non sono ritenute idonee alla tutela della sicurezza pubblica può essere disposto l'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale".
Pertanto, essendo stata applicata al CH la misura di prevenzione della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza congiuntamente all'obbligo di soggiorno, l'allontanamento dal comune in cui egli era tenuto a soggiornare integra il delitto di cui all'art. 9, 2^ comma, e non già la contravvenzione di cui all'art.12, 1^ comma, legge 27/12/56 n. 1423.
Il ricorso va, dunque, rigettato con le conseguenze di legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 11 dicembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 31 marzo 1999