CASS
Sentenza 22 novembre 2023
Sentenza 22 novembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 22/11/2023, n. 46838 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46838 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: DI MA DO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 27/05/2022 del TRIBUNALE di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI ORSI che ha concluso chiedendo Penale Sent. Sez. 4 Num. 46838 Anno 2023 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: BRUNO MARIAROSARIA Data Udienza: 03/10/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 27 maggio 2022„ il Tribunale di Napoli, all'esito di giudizio svoltosi nelle forme del rito abbreviato, ha condannato Di AI RL per il reato di cui all'art. 116, commi 15 e 17, cod. strada alla pena ritenuta di giustizia. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando due motivi di ricorso. Con il primo motivo lamenta inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si debba tener conto nell'applicazione della legge penale. La difesa denuncia la nullità della sentenza di primo grado perchè pronunciata in assenza dell'imputato, il quale, all'atto della celebrazione del giudizio innanzi al Tribunale era detenuto per altra causa in carcere ed era, pertanto, impossibilitato a partecipare al giudizio. La circostanza era nota ed evincibile dagli atti;
invero, l'avviso di conclusioni delle indagini era stato notificato presso la Casa Circondariale di Rovigo oveera ristretto l'imptato. Il Giudice di primo grado, omettendo ogni verifica sul punto, avrebbe violato le norme sulla partecipazione al processo dell'imputato e quelle concernenti il diritto di difesa. Con il secondo motivo si duole della commisurazione della pena dell'ammenda, deducendo la violazione dell'art. 132-bis cod. pen. 2. Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, con requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è fondato e deve essere accolto con valore assorbente rispetto all'ulteriore doglianza.. 2. La disposizione di cui all'art. 420-ter, comma 1, c.p.p, applicabile al caso di specie, espressamente dispone che "quando l'imputato, anche se detenuto, non si presenta all'udienza e risulta che l'assenza è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, il giudice, con ordinanza, anche d'ufficio, rinvia ad una nuova udienza e dispone che sia rinnovato l'avviso all'imputato, a norma dell'art. 419, comma 1". In caso di prova risultante dagli atti o di deduzione dell'impedimento da parte dell'interessato o della difesa, dunque, il giudice è tenuto all'osservanza di quanto disposto dall'art. 420-ter cod. proc. pen. La condizione di detenzione dell'imputato, nel caso che occupa, era ricavabile dagli atti processuali, in particolare dall'avviso ex art. 415 cod. proc. pen. notificato appunto presso l'istituto di detenzione;
pertanto il Tribunale avrebbe dovuto rinviare l'udienza e disporre la traduzione dell'imputato. Sull'argomento sono recentemente intervenute le Sezioni Unite di questa Corte, le quali, componendo i diversi orientamenti delineatisi in materia, hanno stabilito il principio in base al quale il giudice che procede, nell'ipotesi in cui emerga, in qualsiasi modo, dagli atti la circostanza che l'imputato, libero nel suo procedimento, sia in condizione di restrizione di qualsiasi natura per altra causa, deve attivarsi per disporre l'ordine di traduzione ed il rinvio del procedimento, qualora tale ordine non sia eseguibile per l'udienza già fissata con correlato obbligo di rinnovo dell'avviso (cfr. Sez. U, n. 7635 del 30/09/2021, dep. 2022, Costantino, Rv. 282806, così massimata:"La restrizione dell'imputato agli arresti domiciliari per altra causa, documentata o, comunque, comunicata al giudice procedente, in qualunque tempo, integra un impedimento legittimo a comparire che impone il rinvio del procedimento ad una nuova udienza e la traduzione dell'imputato stesso"). Qualora lo stato di restrizione non emerga dagli atti, l'imputato regolarmente citato o il suo difensore devono farsi carico di comunicare la condizione di restrizione sopraggiunta, che abbia effetto impeditivo della libertà di accesso all'udienza. Dunque, solo in assenza della comunicazione o della rilevabilità dagli atti processuali della condizione di restrizione, la corretta costituzione del rapporto processuale esclude che il successivo accertamento di tale preesistente condizione possa assumere valenza invalidante dell'attività processuale svolta antecedentemente a tale conoscenza, sempre che non ricorra la prova della presenza di condizioni impeditive della comunicazione entro la prima udienza di comparizione, inquadrabili nelle situazioni eccezionali per le quali sarà revocata la dichiarazione di assenza e l'interessato sarà rimesso in termini per l'esercizio dei diritti di cui all'art. 420-bis, comma 4, cod. proc. pen. In conclusione, le Sezioni Unite hanno condiviso l'orientamento giurisprudenziale che parifica la condizione dell'imputato agli arresti domiciliari a quella dell'imputato in regime di restrizione carceraria sul presupposto che qualsiasi limitazione alla libertà personale, poiché non consente all'imputato di presenziare liberamente all'udienza, rappresenta in re ipsa un legittimo impedimento che impone al giudice - che, in qualunque modo e in qualunque tempo, sia venuto a conoscenza dello stato di restrizione della libertà, anche 3 senza una richiesta dell'imputato - l'obbligo di rinviare il processo ad una nuova udienza e disporre la traduzione dell'imputato, salvo l'espresso rifiuto dell'imputato di assistere all'udienza. 3. Sulla base di quanto precede la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio con trasmissione degli atti al Tribunale di Napoli per il giudizio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Napoli per il giudizio. In Roma, così deciso il 3 ottobre 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI ORSI che ha concluso chiedendo Penale Sent. Sez. 4 Num. 46838 Anno 2023 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: BRUNO MARIAROSARIA Data Udienza: 03/10/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 27 maggio 2022„ il Tribunale di Napoli, all'esito di giudizio svoltosi nelle forme del rito abbreviato, ha condannato Di AI RL per il reato di cui all'art. 116, commi 15 e 17, cod. strada alla pena ritenuta di giustizia. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando due motivi di ricorso. Con il primo motivo lamenta inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si debba tener conto nell'applicazione della legge penale. La difesa denuncia la nullità della sentenza di primo grado perchè pronunciata in assenza dell'imputato, il quale, all'atto della celebrazione del giudizio innanzi al Tribunale era detenuto per altra causa in carcere ed era, pertanto, impossibilitato a partecipare al giudizio. La circostanza era nota ed evincibile dagli atti;
invero, l'avviso di conclusioni delle indagini era stato notificato presso la Casa Circondariale di Rovigo oveera ristretto l'imptato. Il Giudice di primo grado, omettendo ogni verifica sul punto, avrebbe violato le norme sulla partecipazione al processo dell'imputato e quelle concernenti il diritto di difesa. Con il secondo motivo si duole della commisurazione della pena dell'ammenda, deducendo la violazione dell'art. 132-bis cod. pen. 2. Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, con requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è fondato e deve essere accolto con valore assorbente rispetto all'ulteriore doglianza.. 2. La disposizione di cui all'art. 420-ter, comma 1, c.p.p, applicabile al caso di specie, espressamente dispone che "quando l'imputato, anche se detenuto, non si presenta all'udienza e risulta che l'assenza è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, il giudice, con ordinanza, anche d'ufficio, rinvia ad una nuova udienza e dispone che sia rinnovato l'avviso all'imputato, a norma dell'art. 419, comma 1". In caso di prova risultante dagli atti o di deduzione dell'impedimento da parte dell'interessato o della difesa, dunque, il giudice è tenuto all'osservanza di quanto disposto dall'art. 420-ter cod. proc. pen. La condizione di detenzione dell'imputato, nel caso che occupa, era ricavabile dagli atti processuali, in particolare dall'avviso ex art. 415 cod. proc. pen. notificato appunto presso l'istituto di detenzione;
pertanto il Tribunale avrebbe dovuto rinviare l'udienza e disporre la traduzione dell'imputato. Sull'argomento sono recentemente intervenute le Sezioni Unite di questa Corte, le quali, componendo i diversi orientamenti delineatisi in materia, hanno stabilito il principio in base al quale il giudice che procede, nell'ipotesi in cui emerga, in qualsiasi modo, dagli atti la circostanza che l'imputato, libero nel suo procedimento, sia in condizione di restrizione di qualsiasi natura per altra causa, deve attivarsi per disporre l'ordine di traduzione ed il rinvio del procedimento, qualora tale ordine non sia eseguibile per l'udienza già fissata con correlato obbligo di rinnovo dell'avviso (cfr. Sez. U, n. 7635 del 30/09/2021, dep. 2022, Costantino, Rv. 282806, così massimata:"La restrizione dell'imputato agli arresti domiciliari per altra causa, documentata o, comunque, comunicata al giudice procedente, in qualunque tempo, integra un impedimento legittimo a comparire che impone il rinvio del procedimento ad una nuova udienza e la traduzione dell'imputato stesso"). Qualora lo stato di restrizione non emerga dagli atti, l'imputato regolarmente citato o il suo difensore devono farsi carico di comunicare la condizione di restrizione sopraggiunta, che abbia effetto impeditivo della libertà di accesso all'udienza. Dunque, solo in assenza della comunicazione o della rilevabilità dagli atti processuali della condizione di restrizione, la corretta costituzione del rapporto processuale esclude che il successivo accertamento di tale preesistente condizione possa assumere valenza invalidante dell'attività processuale svolta antecedentemente a tale conoscenza, sempre che non ricorra la prova della presenza di condizioni impeditive della comunicazione entro la prima udienza di comparizione, inquadrabili nelle situazioni eccezionali per le quali sarà revocata la dichiarazione di assenza e l'interessato sarà rimesso in termini per l'esercizio dei diritti di cui all'art. 420-bis, comma 4, cod. proc. pen. In conclusione, le Sezioni Unite hanno condiviso l'orientamento giurisprudenziale che parifica la condizione dell'imputato agli arresti domiciliari a quella dell'imputato in regime di restrizione carceraria sul presupposto che qualsiasi limitazione alla libertà personale, poiché non consente all'imputato di presenziare liberamente all'udienza, rappresenta in re ipsa un legittimo impedimento che impone al giudice - che, in qualunque modo e in qualunque tempo, sia venuto a conoscenza dello stato di restrizione della libertà, anche 3 senza una richiesta dell'imputato - l'obbligo di rinviare il processo ad una nuova udienza e disporre la traduzione dell'imputato, salvo l'espresso rifiuto dell'imputato di assistere all'udienza. 3. Sulla base di quanto precede la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio con trasmissione degli atti al Tribunale di Napoli per il giudizio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Napoli per il giudizio. In Roma, così deciso il 3 ottobre 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente