Sentenza 14 gennaio 2002
Massime • 1
Anche nel rito abbreviato è possibile la sospensione del procedimento, tanto in attesa della risoluzione di questione sullo stato di famiglia o di cittadinanza (ai sensi dell'art 3 cod.proc.pen.), quanto in pendenza di giudizio su altre questioni pregiudiziali civili o amministrative di particolare complessità, come previsto dall'art 479 stesso codice, atteso che non può ritenersi vincolante la lettera di tale articolo, la quale fa riferimento solo alla sospensione del dibattimento, considerato che detta sospensione non è finalizzata ad operare sul momento della acquisizione probatoria, ma su quello della decisione; invero, proprio dalla decisione pregiudiziale di altro giudice, il giudice penale attende la possibilità di acquisire, non ulteriori dati probatori, quanto elementi indispensabili al fine di pervenire ad una corretta soluzione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 14/01/2002, n. 13780 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13780 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CARLO CASINI - Presidente - del 10/04/2002
Dott. FRANCESCO PROVIDENTI - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIUSEPPE PIZZUTI - Consigliere - N. 93
Dott. FRANCESCO NICASTRO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. EMILIO MALPICA - Consigliere - N. 17899/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
LE GI LO, nato a [...] il [...], avverso l'ordinanza del g.u.p. del tribunale di Treviso in data 23 gennaio 2001;
- sentita la relazione fatta dal consigliere Emilio MALPICA;
- lette le conclusioni del P.G., che ha chiesto l'accoglimento del ricorso, osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il g.u.p. del tribunale di Treviso, all'esito del giudizio abbreviato celebrato nei confronti di SE GI LO e SE GIfranca per il reato di bancarotta, emetteva un provvedimento ordinatorio con il quale, preso atto che la corte d'appello di Venezia - in riforma della sentenza del tribunale di Treviso - aveva revocato la sentenza dichiarativa del fallimento dell'impresa facente capo agli imputati e che la sentenza suddetta era stata gravata da ricorso per cassazione ancora pendente - disponeva la sospensione del giudizio.
Avverso l'ordinanza del g.u.p. ha proposto ricorso il difensore di SE GI LO, chiedendone l'annullamento quale atto abnorme. Premesso che l'ordinanza era stata emessa inaspettatamente a conclusione del giudizio senza che alcuna delle parti avesse chiesto il differimento in attesa della pronuncia della suprema corte, sostiene il ricorrente che il giudice avrebbe dovuto necessariamente provvedere ai sensi dell'art. 529 e ss. c.p.p. emettendo sentenza, in ossequio all'inequivocabile disposto dell'art. 442.1 c.p.p., giacché il giudice preposto alla decisione del giudizio abbreviato non avrebbe il potere di sospendere il giudizio stesso ai sensi dell'art.479 c.p.p., perché detto potere competerebbe esclusivamente al giudice del dibattimento.
A conforto della tesi espressa il ricorrente ricorda che il processo del 1988, riscrivendo radicalmente la disciplina della pregiudizialità, avrebbe mantenuto solo ipotesi residuali costituenti, quindi, un vera e propria eccezione a fronte di una concezione marcatamente autonomistica del processo penale rispetto a quello civile e amministrativo;
aggiunge poi che la incidenza della sospensione sul termine prescrizionale del reato sarebbe di ostacolo a qualsiasi interpretazione lata o analogica delle norme regolatrici, pena la violazione del principio nullum crimen sine lege. Assume ancora ricorrente che la facoltà di sospensione del giudizio abbreviato non potrebbe neppure derivare dal potere di integrazione probatoria riconosciuto al giudice in forza del novellato art. 441, comma 5, c.p.p., giacché l'esercizio di detto potere risulta vincolato, quanto alle modalità assunzione delle prove, al disposto del comma 6 che fa esplicito rinvio alle "forme previste dall'art. 442, commi 2, 3, 4" secondo le quali è consentito un semplice rinvio per escutere testimoni, periti e consulenti tecnici in caso di impossibilità di immediata assunzione, ma mai una sospensione sine die.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Osserva la corte che le argomentazioni del ricorrente, fatte proprie anche dal P.G., non sembrano in realtà rispondenti ad una corretta interpretazione delle norme concernenti la sospensione del processo.
Non può infatti condividersi quell'orientamento dottrinale - con accenni anche in giurisprudenza (v. Cass. sez. 5^, 22/04/1993 - 02/07/1993, n. 1305) - che, facendo perno sulla esplicita menzione del "dibattimento" contenuta nell'art. 479 c.p.p., e raffrontando questa con la formula più generale contenuta nell'art. 3 c.p.p. (che usa il termine "processo") ritiene di poter formulare una interpretazione strettamente letterale del citato art. 479 c.p.p., che fornisce una costruzione dell'istituto della "sospensione" del processo penale secondo cui, mentre con riferimento alla pregiudizialità relativa ad una questione di stato di famiglia o di cittadinanza vi sarebbe la possibilità di sospendere il "processo" a prescindere dallo stato o dalla fase in cui esso si trovi (art. 3 c.p.p.), per contro, in pendenza del giudizio su altre questioni pregiudiziali civili o amministrative di particolare complessità (art. 479 c.p.p.), la sospensione sarebbe ammissibile soltanto con riferimento alla fase dibattimentale, con conseguente esclusione dell'istituto in procedimenti (come il giudizio abbreviato, privi di detta fase.
Va, innanzitutto, sgombrato il campo dalle eccezioni di inammissibilità di una interpretazione "analogica" delle norme concernenti la sospensione, sollevate dalla parte ricorrente. Invero non è dato cogliere alcun elemento che osti - in linea di principio - ad una siffatta interpretazione, sia perché la "sospensione" del processo non è un istituto di carattere eccezionale e, quindi, non sono norme di stretta interpretazione quelle che lo prevedono, sia - soprattutto - perché non si vede in qual modo una simile interpretazione sarebbe da qualificare in "malam partrem" (e come tale da escludere), sol perché alla sospensione conseguirebbe uno slittamento del termine prescrizionale del reato. Peraltro anche le cennate considerazioni - formulate per doverosa puntualizzazione - appaiono ultronee, perché nella fattispecie in esame non si verte certamente in tema di interpretazione analogica, bensì, al più, di interpretazione estensiva dell'art. 479 c.p.p.. Ad avviso di questa corte l'esatta interpretazione della ricordata norma non può prescindere dalla ricerca della ratio di essa;
da un attento esame è facile desumere che l'istituto della sospensione non è certamente finalizzato ad operare sul momento dell'acquisizione probatoria, bensì soltanto ed esclusivamente su quello della decisione. In proposito non può condividersi la contraria opinione della difesa, agevolmente desumibile dalla preoccupazione di escludere (al fine di affermare l'inammissibilità della sospensione) che la novella legislativa - in forza della quale il giudizio abbreviato consente l'integrazione probatoria da parte del giudice - abbia in qualche maniera realizzato nel giudizio abbreviato una sorte di fase dibattimentale. Al fine che ci occupa non ha alcuna rilevanza la questione se sia o meno equiparabile al dibattimento la fase in cui si dia sfogo nel giudizio abbreviato ad una integrazione probatoria richiesta dall'imputato o disposta d'ufficio, proprio perché la sospensione non ha nessuna incidenza sul momento dell'acquisizione delle prove. Non v'è dubbio, infatti, che dalla decisione "pregiudiziale" il giudice penale attende elementi indispensabili al fine ci pervenire ad una corretta decisione, e non invece l'acquisizione di un ulteriore elemento probatorio.
È pertanto evidente che la norma dell'art. 49 c.p.p. del tutto impropriamente parla di sospensione del dibattimento, mentre dovrebbe parlare di sospensione della decisione.
Da quanto detto consegue che, interpretando la norma sulla sospensione del "dibattimento" come norma attinente alla decisione, la compatibilità dell'istituto con il giudizio abbreviato deve essere esaminata alla luce delle disposizioni che in detto giudizio regolano la decisione.
In proposito l'art. 442.1 c.p.p. prevede che "terminata la discussione il giudice provvede a norma degli articoli 529 e seguenti", estendendo alla decisione in esito al giudizio abbreviato la identica disciplina della decisione a seguito di dibattimento. Questa identità di disciplina certamente consente di ritenere che, ove ai fini della decisione sia indispensabile attendere la risoluzione di una questione civile o amministrativa di particolare complessità e per la quale penda il relativo giudizio, anche il g.u.p. possa sospendere l'emissione della decisione, in attesa della definizione della causa pregiudiziale.
La conclusione suddetta trova peraltro argomento di conforto nel rilievo che, anche da un punto di vista pratico, ogni diversa soluzione sarebbe produttiva di conseguenze inaccettabili. Invero l'attuale assetto normativo concernente il giudizio abbreviato ha enucleato per l'imputato un vero e proprio diritto a definire il processo con tale rito allorché questi non abbia subordinato la richiesta ad una integrazione probatoria, con la conseguenza che il giudice non potrebbe rigettare la relativa istanza;
orbene, non può sfuggire l'assurdità di una ricostruzione del sistema che, in presenza di una questione pregiudiziale civile o amministrativa di particolare complessità, pretenda di sottrarre al giudice dell'udienza preliminare la facoltà di sospendere la decisione sino all'esito del giudizio sulla questione pregiudiziale, imponendogli in ogni caso di valutare incidentalmente la questione stessa. Alla luce delle esposte considerazioni appaiono, infine, irrilevanti gli argomenti difensivi fondati sulla incompatibilità della sospensione con le finalità di speditezza ed economia processuale cui il rito abbreviato è improntato. Ove si consideri che speditezza ed economia implicano tempi ristretti per pervenire ad una decisione e minor dispendio possibile di attività giudiziaria, si da diminuire l'impegno per il singolo processo e liberare risorse umane e mezzi per altri processi, deve dirsi che la sospensione del giudizio, che si risolve nell'interruzione di ogni attività processuale in attesa di una decisione di un altro giudice - non contrasta certamente con l'economia processuale, ne' - in certo senso - con la speditezza, tenuto conto dell'interesse della parte ad ottenere una decisione rapida, ma adottata con la più completa cognizione possibile.
In conclusione, quindi, il ricorso va rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2002.
Depositato in Cancelleria il 10 aprile 2002