Cass. pen., sez. V, sentenza 14/01/2002, n. 13780
CASS
Sentenza 14 gennaio 2002

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Anche nel rito abbreviato è possibile la sospensione del procedimento, tanto in attesa della risoluzione di questione sullo stato di famiglia o di cittadinanza (ai sensi dell'art 3 cod.proc.pen.), quanto in pendenza di giudizio su altre questioni pregiudiziali civili o amministrative di particolare complessità, come previsto dall'art 479 stesso codice, atteso che non può ritenersi vincolante la lettera di tale articolo, la quale fa riferimento solo alla sospensione del dibattimento, considerato che detta sospensione non è finalizzata ad operare sul momento della acquisizione probatoria, ma su quello della decisione; invero, proprio dalla decisione pregiudiziale di altro giudice, il giudice penale attende la possibilità di acquisire, non ulteriori dati probatori, quanto elementi indispensabili al fine di pervenire ad una corretta soluzione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 14/01/2002, n. 13780
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 13780
    Data del deposito : 14 gennaio 2002

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