Sentenza 25 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 25/07/2002, n. 10897 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10897 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2002 |
Testo completo
1 0 397.10.2 د م ل ل BBLICA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto • LOCAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE CANONE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 6299/99 Presidente NICASTRO Dott. Gaetano 8608/99 Consigliere VARRONE Dott. Michele 28503 Cron. PURCARO Consigliere Dott. Italo Rep. 2783 MAZZA Rel. Consigliere Dott. Fabio Ud. 04/03/02 ConsigliereDott. Maria Margherita CHIARINI I ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GECOMAL SRL. in persona del suo Presidente quale legale rappresentante pro tempore sig. OR IL, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE elettivamente domiciliata in ROMA VIA LUCREZIO CARO 67, Richiesta studio24 ORE dal Sig. presso lo studio dell'avvocato BARBIERI ALFREDO, che la per diritti € 1,55 2.5.LUG.2002 difende, giusta delega in atti;
IL CANCELLIERE ricorrente - 0.77 1.1500
contro
CANCELLERIA SCAD DI RE RI & C SAS;
intimato e sul 2° ricorso n° 08608/99 proposto da: 2002 SCAD DI RE RI & C SAS, in persona del legale 559 rappresentante pro-tempore sig. MA RE, 1 elettivamente domiciliato in ROMA P.ZZA CAVOUR 10, presso lo studio dell'avvocato PETILLO FRANCESCO, difeso dall'avvocato IANNARELLI MASSIMO, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale
contro
GECOMAL SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA L CARO 67, presso lo studio dell'avvocato BARBIERI ALFREDO, che lo difende, giusta delega in atti;
controricorrente al ricorso incidentale - avverso la sentenza n. 222/98 del Tribunale di CASSINO, sezione civile emessa il 20/2/98, depositata il 23/03/98; RG.1594/1997; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/03/02 dal Consigliere Dott. Fabio MAZZA;
udito l'Avvocato ALFREDO BARBIERI;
udito l'Avvocato MASSIMO IANNARELLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonietta CARESTIA che ha concluso per l'accoglimento del I e del II motivo del ricorso incidentale, assorbimento di tutti i motivi del ricorso principale e del ricorso incidentale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto 13.3.1993 la sas SCAD di RE MA e C. intimava sfratto per morosità alla srl GE.CO.MAL. in 2 relazione ad un contratto di locazione iniziato a far tempo dal 15.11.1989, ed avente ad oggetto un immobile ad uso non abitativo sito in Cassino. L'intimante assumeva che i canoni di locazione non erano stati interamente pagati, con una differenza di lire 29.648.850, e indicava il canone dovuto all'epoca in lire 24.011.820. La società intimata si costituiva negando la morosità. Osservava che il canone era stato pattuito nella misura annua del 2% del fatturato della conduttrice, con un minimo garantito di lire 246 milioni, ridotto a lire 180 milioni per i primi due anni;
che, con la clausola n. 7, era previsto l'aumento del 75% dell'indice ISTAT, a partire dal secondo anno e a ri- chiesta del locatore, ma che tale aggiornamento avrebbe avuto efficacia se il canone corrisposto fosse stato pari al minimo garantito;
che tale aggiornamento non era dovuto, poiché nel secondo anno del rapporto il ca- none corrisposto era stato in misura superiore al mini- mo garantito. Chiedeva quindi che il Pretore interpre- tasse la clausola di aggiornamento e determinasse il canone dovuto. Il Pretore, scisso il giudizio sulla risoluzione del contratto da quello sulla determinazione del cano- ne, dichiarava che l'aggiornamento del canone dovesse 3 decorrere dall'inizio del quarto anno del rapporto e quindi a decorrere dal 15.11.1992. Affermava che la clausola andava intesa nel senso che il canone minimo doveva essere annualmente aggior- nato indipendentemente dalla eventuale maggior somma corrispondente al 2% del fatturato, restando però escluso il cumulo tra aggiornamento ISTAT e la somma eventualmente eccedente il minimo garantito. Riteneva doversi applicare l'aggiornamento ISTAT dal 15.11.1992 (inizio quarto anno) in quanto nel caso della applica- zione al terzo anno, sarebbe stata ipotizzabile l'elusione dell'art. 32 legge 392/78 perché in i quest'anno andava a regime il minimo ordinario (216 mi- lioni). E indicava in lire 18.675.000 mensili il canone dovuto da tale data. Su appello della soc. SCAD il Tri- bunale di Cassino, riteneva che con la clausola in og- getto le parti avevano considerato il canone con rife- rimento al fatturato, nel senso che l'aggiornamento an- dasse applicato solo quando il canone commisurato a ta- le criterio fosse inferiore al minimo garantito e, escluda tale circostanza per il secondo anno di loca- zione, dichiarava che, a partire dal terzo anno, il ca- none di lire 216 milioni doveva essere aggiornato se- condo il 75% dell'indice ISTAT. Avverso la sentenza ha proposto ricorso la SOC. GE.CO.MAL con quattro motivi. La SOC. SCAD resiste con controricorso e ha proposto ricorso incidentale con quattro motivi. La SOC. GE.CO.MAL ha prodotto controricorso avversO il ricorso incidentale. MOTIVI DELLA DECISIONE I ricorsi devono essere riuniti siccome diretti contro la medesima sentenza. Avendo il giudice di appello proceduto ad interpre- tazione della clausola dedotta in lite, appare pregiu- diziale l'esame del primo motivo di censura dell'appello incidentale a mezzo del quale la soc. SCAD eccepisce il giudicato interno. Sostiene infatti la SCAD che il Tribunale è caduto nel vizio di extrapetizione allorchè ha rinnovato la interpretazione della clausola n. 7 in mancanza di cen- sura sul punto. La doglianza è fondata. Il pretore con motivazione ampia ed accurata procedette, sulla domanda proposta dalla Soc. GECOMAL, alla interpretazione della clausola di aggiornamento pervenendo alle conclusioni di cui si è detto in precedenza e in ordine a tale punto della decisione non è stata proposta censura alcuna giacchè la SCAD, con l'appello investì unicamente il capo di decisione relativo al canone dovuto, osservando che il pretore, pur avendo correttamente interpretato la clau- 5 sola di aggiornamento, non aveva poi tratto da ciò le necessarie conseguenze mentre la soc. GECOMAL non impu- gnò la sentenza di primo grado. Sussiste quindi il vi- zio di extrapetizione avendo il Tribunale pronunziato spil di un tema non ad esso devoluto, ma definito dal giudice di primo grado e non sottoposto a gravame. E' fondato anche il secondo motivo del ricorso incidenta- le, con il quale la SOC. SCAD lamenta l'omessa pronun- cia sulla censura, prospettata in grado di appello. In- fatti il giudice a quo, avendo reso una interpretazione della clausola difforme da quella del primo giudice, non poteva esaminare tale censura, giacchè questa pre- supponeva necessariamente l'impostazione interpretativa data dal pretore. Cosicchè, ritenuta tale impostazione coperta dal giudicato interno, dovrà procedersi all'esame dell'appello da parte del giudice del rinvio. In conseguenza della presente decisione sono assorbiti il terzo e il quarto motivo del ricorso incidentale, nonché il ricorso principale. Infatti con i predetto terzo motivo viene censura- ta sotto il profilo della violazione di legge l'interpretazione della clausola resa dal Tribunale e con il quarto motivo viene impugnato il regolamento delle spese, che si ritiene debba essere rimesso al giudice del rescissorio. E' assorbito anche il ricorso principale con il quale si censura sotto vari profili l'applicazione del- la clausola come disposta dal Tribunale.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi;
accoglie il primo e il secondo motivo del ricorso incidentale e dichiarava as- sorbiti il terzo e il quarto motivo e il ricorso prin- cipale. Cassa e rinvia anche per le spese alla Corte di Appello di Roma. Così deciso in Roma, addì 4.3.2002. IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE 109T129,11 Jakas Mayfa 456T 20,66 TOT. 149,77 IL CANCELLERE C1 Dott.ssa Maria Aiello Depositate Cancelleria Oggi,25.07.02 IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Maria Aiello 2002 GB A AGENZIA DELLE PMMA 2 0 3 Registrato in 4 aln. 36.527 CENTO (eure. Y. Z