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Sentenza 31 luglio 2023
Sentenza 31 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 31/07/2023, n. 33474 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33474 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da ZO IU, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 16/06/2022 della Corte di Appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Riccardo Amoroso. letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Antonietta Picardi, depositata ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n.137 che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento in epigrafe indicato la Corte d'Appello di Palermo ha confermato la sentenza emessa il 5 ottobre 2021 dal Tribunale di Palermo con la quale IU ZO è stato condannato alla pena di anni quattro di reclusione per il reato di calunnia, nonché al risarcimento del danno da liquidarsi in separata sede nei confronti della parte civile AT NN. In particolare, a ZO si contesta di avere accusato falsamente l'avv. AT NN, all'epoca suo difensore di fiducia, dichiarando nel corso di più Penale Sent. Sez. 6 Num. 33474 Anno 2023 Presidente: DE AMICIS GAETANO Relatore: AMOROSO RICCARDO Data Udienza: 27/06/2023 interrogatori resi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo dal 29 ottobre al 9 dicembre 2013 che il predetto si sarebbe rifiutato di restituirgli due íipendrive 11ed un PC portatile contenenti dati relativi a fatti delittuosi rilevanti ai fini di diverse indagini svolte dalla Procura della Repubblica di Agrigento e dalla DDA della Procura della Repubblica di Palermo, subordinandone la restituzione al pagamento della somma di euro 1000 a saldo della sua parcella professionale, e, infine, dichiarando di avergli corrisposto "a nero" la somma di 15 mila euro senza ricevere alcuna ricevuta fiscale, accusandolo in tal modo dei reati di appropriazione indebita aggravata, di esercizio arbitrario delle proprie ragioni e di evasione fiscale. La Corte di appello, dopo aver esaminato i motivi di appello dell'imputato, ha ritenuto infondate le doglianze mosse con riferimento all'attendibilità della versione dei fatti resa dall'avv. AT NN ed alla prova certa della falsità delle accuse, nonché alla consapevolezza della loro falsità da parte dell'imputato. 2. Con atto a firma del difensore di fiducia (avv. Antonio Ingroia), IU ZO ha proposto ricorso, articolando due motivi, di seguito sintetizzati. 2.1. Nel primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione illogica e/o carente circa la ricostruzione del fatto, per avere desunto la prova del dolo della calunnia dalle rilevate contraddizioni nelle plurime e diverse versioni dei fatti rese dall'imputato, che avrebbero invece dovuto essere apprezzate come un indice della sua buona fede, e per avere dato credito alla versione della persona offesa in difetto di elementi di prova certi. In sostanza, la Corte di merito avrebbe confuso l'assenza di riscontri della veridicità delle dichiarazioni rese dall'imputato (il mancato rinvenimento del materiale informatico all'esito delle perquisizioni eseguite presso lo studio e l'abitazione dell'avvocato NN), con la prova della falsità di dette dichiarazioni, desunta dalla maggiore credibilità che è stata riconosciuta alla versione della parte civile. 2.2. Nel secondo motivo eccepisce la prescrizione del reato maturata prima della data di pronuncia della sentenza di appello emessa in data 16 giugno 2022. Osserva il ricorrente che il termine massimo di anni sette e mesi sei è decorso in data 9 giugno 2021, considerata la data ultima di consumazione del reato del 9 dicembre 2013. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile per genericità dei motivi dedotti. 2 Quanto al primo motivo si deve rilevare che tutte le doglianze articolate dal ricorrente non fanno emergere alcun vizio logico della motivazione impugnata, né una carenza di motivazione, poiché con le proprie argomentazioni la difesa ripropone le stesse censure articolate nei motivi di appello / che investono essenzialmente la ricostruzione del fatto, senza minare la coerenza logica della motivazione incentrata sulla riconosciuta falsità delle dichiarazioni rese dall'imputato. Secondo l'incontrastata giurisprudenza di legittimità, esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali. Nella sentenza impugnata, che conferma quella di primo grado in punto di responsabilità, l'obbligo di motivazione è stato esaustivamente soddisfatto con argomentazioni coerenti sotto il profilo logico-giuridico / con le quali il ricorrente non si confronta con riferimento all'accertamento della mendacità delle accuse rivolte dall'imputato all'avvocato AT NN, all'epoca suo difensore di fiducia. Per quanto riguarda la ritenuta falsità delle dichiarazioni rese nel corso dei plurimi interrogatori oggetto della imputazione, sia, sul rifiuto da parte dell'avvocato NN di restituire all'imputato, divenuto collaboratore di giustizia, le pendrive consegnategli prima dell'inizio della collaborazione, e sia, sui pagamenti "a nero" dei compensi professionali, le doglianze del ricorrente sono del tutto prive della necessaria specificità in difetto del compiuto riferimento alla motivazione del provvedimento impugnato. Infatti, nella motivazione della sentenza impugnata viene data puntuale e precisa contezza degli elementi da cui è stata desunta, con ragionevole certezza, la mendacità di dette dichiarazioni, in considerazione delle numerose contraddizioni in cui è incorso l'imputato, tanto da non riuscire neppure più a spiegare - in sede di esame dibattimentale - le radicali divergenze tra le differenti versioni fornite sulla vicenda relativa alla registrazione della conversazione intervenuta il giorno 13 gennaio 2014 nello studio dell'avvocato NN, e dal cui contenuto è stata tratta la prova certa della falsità di quanto dichiarato dall'imputato in merito, sia, con riguardo alla consegna e mancata restituzione delle pendnve, e sia, con riferimento ai pagamenti in contanti e senza ricevuta fiscale dei compensi dovuti al predetto avvocato per le prestazioni professionali svolte in suo favore. Nel ricorso manca qualunque riferimento alla disamina delle contraddizioni emerse negli interrogatori resi, dall'imputato in data 21 gennaio 2014, 15 luglio 3 3015, 8 luglio 2016, e che sono state oggetto di formale contestazione durante l'esame dibattimentale dell'imputato svoltosi all'udienza del 5 gennaio 2021. Si tratta di divergenze di cui è stata spiegata nelle sentenze di merito, in modo logico ed esaustivo, la decisiva rilevanza, perché afferenti alle modalità con cui si sarebbe svolto l'incontro chiarificatore tra l'avvocato NN ed il ZO i nel corso del quale è stata eseguita da parte dell'avvocato la registrazione utilizzata come prova della falsità delle accuse di appropriazione indebita, di esercizio arbitrario delle proprie ragioni e di evasione fiscale, oggetto dell'imputazione per il delitto di calunnia ascritto al ZO. Le plurime differenti versioni rese dall'imputato sulla esistenza o meno di un previo accordo con l'avvocato NN per effettuare la registrazione del loro colloquio sono state coerentemente valorizzate come un indice di mendacità, per l'incapacità da parte dell'imputato di chiarire persino nel corso del proprio esame dibattimentale questo aspetto ritenuto logicamente decisivo per vagliare l'attendibilità delle circostanze riferite sulla mancata restituzione del materiale informatico (pendriven e computer portatile)/ oltre che sui pagamenti dei compensi professionali. È evidente la manifesta infondatezza della censura dedotta dal ricorrente circa l'indebita inversione dell'onere probatorio che sarebbe stata operata da parte dei Giudici di merito, atteso che la mendacità delle accuse oggetto dell'imputazione per calunnia è stata argomentata in modo logico attraverso il vaglio scrupoloso, per un verso, dell'attendibilità della versione dei fatti resa dall'avvocato NN, di cui è stata evidenziata oltre la coerenza anche la costanza delle dichiarazioni rese, e per altro verso, ed all'opposto, attraverso il vaglio della totale inattendibilità della versione resa dall'imputato, sulla base degli ordinari criteri di valutazione della precisione, coerenza, costanza e spontaneità delle dichiarazioni. L'accertamento della mendacità è stato, quindi, oggetto di una valutazione accurata operata dai Giudici di merito, che oltre ad evidenziare i profili di inaffidabilità dell'imputato - pur circoscrivendone l'ambito esclusivamente alla sola verifica della vicenda riguardante i rapporti con il proprio legale dopo l'inizio della collaborazione con la giustizia - hanno, poi, esaminato anche gli ulteriori elementi di conferma dell'attendibilità della versione dei fatti resa dal predetto avvocato, attraverso il vaglio delle testimonianze assunte dagli altri soggetti (testi Vullo, Messina e Gallo) che hanno sostanzialmente smentito la versione resa Ì l dall'imputato in ordine alla ipotesi di una conversazione concordata tralavvocato ed il suo assistito, asseritamente registrata sulla base di una previa intesa finalizzata a smontare le accuse contenute nei verbali degli interrogatori resi dal ZO alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo dopo l'inizio della sua collaborazione con la giustizia. 4 Ulteriore riscontro è stato individuato anche nella verifica del mezzo tecnico con cui è stata effettuata la registrazione attraverso l'impiego di un registratore, conformemente a quanto dichiarato dalla parte civile, essendo risultata al contrario smentita, anche su tale aspetto, la versione dell'imputato che aveva fatto riferimento all'utilizzo di un computer. Altrettanto significative sono le ulteriori contraddizioni emerse sulla consegna del computer e sulla presenza o meno del proprio fratello all'incontro svoltosi all'interno dello studio legale dell'avv. NN, che l'imputato ha riferito sempre in modo confuso, cambiando più volte versione su aspetti, anche questi, del tutto pretermessi nel ricorso e che rendono evidente l'aspecificità delle doglianze. 2. Sotto, poi, il profilo del dolo della calunnia, le censure del ricorrente sono del pari manifestamente infondate oltre che connotate da genericità di esposizione. Contrariamente a quando addotto nel ricorso, la prova della piena consapevolezza della mendacità delle accuse rivolte dall'imputato non è stata basata su mere congetture (praesumptio de praesumpto), ma è stata affermata proprio sulla base della verificata mendacità della versione dei fatti fornita dall'imputato rispetto alle modalità di formazione della prova diretta, costituita dalla registrazione della conversazione - spontanea, sincera e non oggetto di collusioni - nel corso della quale lo stesso imputato avrebbe negato la veridicità di quanto riferito nei verbali di interrogatorio, oggetto dell'imputazione per il delitto di calunnia ascritto. Si tratta, quindi, di una motivazione che non presenta vizi logici manifesti e decisivi, che risulta coerente con le emergenze processuali e non risulta incrinata dalle doglianze difensive che si limitano ad invocare genericamente una diversa ricostruzione di merito, inammissibile in questa sede. 3. Del tutto inammissibile è il secondo motivo con cui si eccepisce la prescrizione del reato che sarebbe maturata prima della pronuncia della sentenza di appello emessa in data 16 giugno 2022. Anche in questo caso il ricorso pecca di assoluta genericità, perché non prende in alcuna considerazione i periodi di sospensione della prescrizione che pure emergono evidenti dalla precisa descrizione dello svolgimento del processo contenuta nella sentenza di primo grado (vedi sospensioni disposte alle udienze del 4/04/2017, 29/01/2019, 3/12/2019, 17/03/2020, 6/10/2020, 29/01/2021, 30/03/2021). Il termine massimo di anni sette e mesi sei non risulta affatto decorso in data 9 giugno 2021, come addotto dal ricorrente in base alla ultima data ot, 5 consumazione del reato del 9 dicembre 2013, dovendosi conteggiare le sospensioni che assommano nel complesso ad un anno e due mesi. Peraltro, la genericità del motivo esime questa Corte dal verificare la correttezza della maturazione del termine di prescrizione indicata dalla Corte di appello alla data del 24 agosto 2022. In assenza di una disamina puntuale dei periodi di sospensione della prescrizione, che pure emergono evidenti dalla sentenza di primo grado e di cui la Corte di appello ha tenuto conto per escludere la decorrenza del termine di prescrizione del reato, era onere del ricorrente specificare le ragioni per le quali avrebbe dovuto prescindersi dai periodi di sospensione o comunque evidenziare gli eventuali errori nel relativo computo. Né vale invocare che l'art. 129 cod. proc. pen. impone al giudice l'obbligo della immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità, tra cui rientra anche la prescrizione del reato che può e deve essere ex officio rilevata. Tale obbligo presuppone, infatti, che risulti incontestato il presupposto fattuale da cui discende la causa di proscioglimento, sicchè la decisione del giudice. in quanto viziata da palese violazione di legge/può essere fondatamente impugnata con atto certamente idoneo ad attivare il rapporto processuale del grado superiore, che esclude la formazione del c.d. "giudicato sostanziale". È nota la distinzione tra giudicato formale e giudicato sostanziale (vedi Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, Ricci, Rv. 266819) ed altrettanto pacifiche sono le conseguenze che ne derivano in tema di prescrizione del reato. Costituisce principio consolidato che l'assenza di una valida impugnazione preclude al giudice adito di adottare qualsiasi decisione nel merito dell'accusa, poiché la presentazione di un ricorso invalido, comportando l'inammissibilità del medesimo, osta ad un valido avvio della corrispondente fase processuale e determina la formazione del "giudicato sostanziale", con la conseguenza che il giudice, in quanto non investito del potere di cognizione e decisione sul merito del processo, non può rilevare eventuali cause di non punibilità, ivi compresa la prescrizione del reato intervenuta prima della sentenza conclusiva del grado precedente. Se è senz'altro ammissibile con il ricorso per cassazione dedurre anche come unica doglianza l'estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza d'appello, sebbene non eccepita dalla parte interessata nel grado di merito né rilevata da quel giudice (come affermato nella citata sentenza Ricci delle Sezioni Unite), va ribadito come sia comunque sempre necessario che tale deduzione sia stata articolata nel rispetto delle forme generali da cui dipende l'ammissibilità del mezzo di impugnazione ai sensi degli artt. 591 e 581 cod. proc. 6 pen., ovvero con la formulazione di un motivo specifico corredato dalla descrizione delle "ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta". Con riguardo alla questione dell'ammissibilità del ricorso per cassazione proposto unicamente per fare valere la prescrizione maturata "prima" e non "dopo" la decisione impugnata e prima della sua presentazione, nella citata sentenza Ricci è espressamente richiamata la massima della sentenza n. 23428 del 22/03/2005 Sez. U, Bracale, Rv. 231164, per chiarire che l'affermazione secondo cui «l'inammissibilità del ricorso per cassazione [...] preclude ogni possibilità sia di far valere sia di rilevare d'ufficio [...] l'estinzione del reato per prescrizione, pur maturata in data anteriore alla pronunzia della sentenza d'appello, ma non dedotta né rilevata da quel giudice» deve essere intesa nel senso che «il principio in essa affermato è chiaramente riferibile al caso in cui, nonostante la mancata declaratoria nella sentenza impugnata della prescrizione già maturata, il ricorrente si sia limitato a dedurre con il ricorso censure generiche, e quindi inammissibili, senza dolersi dell'omessa applicazione dell'art. 129, comma 1, cod. proc. pen. da parte del giudice di merito ». Pertanto, va chiarito e ribadito che non è sufficiente addurre genericamente con il ricorso per cassazione che la prescrizione è maturata prima della pronuncia della sentenza impugnata per giustificare il superamento del cd. giudicato sostanziale che consegue in ogni caso in cui l'impugnazione proposta non sia conforme al modello legale perché contrassegnata da uno dei vizi indicati dalla legge (art. 591, comma 1, con eccezione della rinuncia ad un valido atto di impugnazione;
art. 606, comma 3, cod. proc. pen.), dovendosi in tali casi ritenere sempre preclusa ogni possibilità sia di far valere una causa di non punibilità precedentemente maturata sia di rilevarla d'ufficio. 4. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene congruo determinare in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 27 giugno 2023 Il Presidente
udita la relazione svolta dal Consigliere Riccardo Amoroso. letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Antonietta Picardi, depositata ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n.137 che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento in epigrafe indicato la Corte d'Appello di Palermo ha confermato la sentenza emessa il 5 ottobre 2021 dal Tribunale di Palermo con la quale IU ZO è stato condannato alla pena di anni quattro di reclusione per il reato di calunnia, nonché al risarcimento del danno da liquidarsi in separata sede nei confronti della parte civile AT NN. In particolare, a ZO si contesta di avere accusato falsamente l'avv. AT NN, all'epoca suo difensore di fiducia, dichiarando nel corso di più Penale Sent. Sez. 6 Num. 33474 Anno 2023 Presidente: DE AMICIS GAETANO Relatore: AMOROSO RICCARDO Data Udienza: 27/06/2023 interrogatori resi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo dal 29 ottobre al 9 dicembre 2013 che il predetto si sarebbe rifiutato di restituirgli due íipendrive 11ed un PC portatile contenenti dati relativi a fatti delittuosi rilevanti ai fini di diverse indagini svolte dalla Procura della Repubblica di Agrigento e dalla DDA della Procura della Repubblica di Palermo, subordinandone la restituzione al pagamento della somma di euro 1000 a saldo della sua parcella professionale, e, infine, dichiarando di avergli corrisposto "a nero" la somma di 15 mila euro senza ricevere alcuna ricevuta fiscale, accusandolo in tal modo dei reati di appropriazione indebita aggravata, di esercizio arbitrario delle proprie ragioni e di evasione fiscale. La Corte di appello, dopo aver esaminato i motivi di appello dell'imputato, ha ritenuto infondate le doglianze mosse con riferimento all'attendibilità della versione dei fatti resa dall'avv. AT NN ed alla prova certa della falsità delle accuse, nonché alla consapevolezza della loro falsità da parte dell'imputato. 2. Con atto a firma del difensore di fiducia (avv. Antonio Ingroia), IU ZO ha proposto ricorso, articolando due motivi, di seguito sintetizzati. 2.1. Nel primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione illogica e/o carente circa la ricostruzione del fatto, per avere desunto la prova del dolo della calunnia dalle rilevate contraddizioni nelle plurime e diverse versioni dei fatti rese dall'imputato, che avrebbero invece dovuto essere apprezzate come un indice della sua buona fede, e per avere dato credito alla versione della persona offesa in difetto di elementi di prova certi. In sostanza, la Corte di merito avrebbe confuso l'assenza di riscontri della veridicità delle dichiarazioni rese dall'imputato (il mancato rinvenimento del materiale informatico all'esito delle perquisizioni eseguite presso lo studio e l'abitazione dell'avvocato NN), con la prova della falsità di dette dichiarazioni, desunta dalla maggiore credibilità che è stata riconosciuta alla versione della parte civile. 2.2. Nel secondo motivo eccepisce la prescrizione del reato maturata prima della data di pronuncia della sentenza di appello emessa in data 16 giugno 2022. Osserva il ricorrente che il termine massimo di anni sette e mesi sei è decorso in data 9 giugno 2021, considerata la data ultima di consumazione del reato del 9 dicembre 2013. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile per genericità dei motivi dedotti. 2 Quanto al primo motivo si deve rilevare che tutte le doglianze articolate dal ricorrente non fanno emergere alcun vizio logico della motivazione impugnata, né una carenza di motivazione, poiché con le proprie argomentazioni la difesa ripropone le stesse censure articolate nei motivi di appello / che investono essenzialmente la ricostruzione del fatto, senza minare la coerenza logica della motivazione incentrata sulla riconosciuta falsità delle dichiarazioni rese dall'imputato. Secondo l'incontrastata giurisprudenza di legittimità, esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali. Nella sentenza impugnata, che conferma quella di primo grado in punto di responsabilità, l'obbligo di motivazione è stato esaustivamente soddisfatto con argomentazioni coerenti sotto il profilo logico-giuridico / con le quali il ricorrente non si confronta con riferimento all'accertamento della mendacità delle accuse rivolte dall'imputato all'avvocato AT NN, all'epoca suo difensore di fiducia. Per quanto riguarda la ritenuta falsità delle dichiarazioni rese nel corso dei plurimi interrogatori oggetto della imputazione, sia, sul rifiuto da parte dell'avvocato NN di restituire all'imputato, divenuto collaboratore di giustizia, le pendrive consegnategli prima dell'inizio della collaborazione, e sia, sui pagamenti "a nero" dei compensi professionali, le doglianze del ricorrente sono del tutto prive della necessaria specificità in difetto del compiuto riferimento alla motivazione del provvedimento impugnato. Infatti, nella motivazione della sentenza impugnata viene data puntuale e precisa contezza degli elementi da cui è stata desunta, con ragionevole certezza, la mendacità di dette dichiarazioni, in considerazione delle numerose contraddizioni in cui è incorso l'imputato, tanto da non riuscire neppure più a spiegare - in sede di esame dibattimentale - le radicali divergenze tra le differenti versioni fornite sulla vicenda relativa alla registrazione della conversazione intervenuta il giorno 13 gennaio 2014 nello studio dell'avvocato NN, e dal cui contenuto è stata tratta la prova certa della falsità di quanto dichiarato dall'imputato in merito, sia, con riguardo alla consegna e mancata restituzione delle pendnve, e sia, con riferimento ai pagamenti in contanti e senza ricevuta fiscale dei compensi dovuti al predetto avvocato per le prestazioni professionali svolte in suo favore. Nel ricorso manca qualunque riferimento alla disamina delle contraddizioni emerse negli interrogatori resi, dall'imputato in data 21 gennaio 2014, 15 luglio 3 3015, 8 luglio 2016, e che sono state oggetto di formale contestazione durante l'esame dibattimentale dell'imputato svoltosi all'udienza del 5 gennaio 2021. Si tratta di divergenze di cui è stata spiegata nelle sentenze di merito, in modo logico ed esaustivo, la decisiva rilevanza, perché afferenti alle modalità con cui si sarebbe svolto l'incontro chiarificatore tra l'avvocato NN ed il ZO i nel corso del quale è stata eseguita da parte dell'avvocato la registrazione utilizzata come prova della falsità delle accuse di appropriazione indebita, di esercizio arbitrario delle proprie ragioni e di evasione fiscale, oggetto dell'imputazione per il delitto di calunnia ascritto al ZO. Le plurime differenti versioni rese dall'imputato sulla esistenza o meno di un previo accordo con l'avvocato NN per effettuare la registrazione del loro colloquio sono state coerentemente valorizzate come un indice di mendacità, per l'incapacità da parte dell'imputato di chiarire persino nel corso del proprio esame dibattimentale questo aspetto ritenuto logicamente decisivo per vagliare l'attendibilità delle circostanze riferite sulla mancata restituzione del materiale informatico (pendriven e computer portatile)/ oltre che sui pagamenti dei compensi professionali. È evidente la manifesta infondatezza della censura dedotta dal ricorrente circa l'indebita inversione dell'onere probatorio che sarebbe stata operata da parte dei Giudici di merito, atteso che la mendacità delle accuse oggetto dell'imputazione per calunnia è stata argomentata in modo logico attraverso il vaglio scrupoloso, per un verso, dell'attendibilità della versione dei fatti resa dall'avvocato NN, di cui è stata evidenziata oltre la coerenza anche la costanza delle dichiarazioni rese, e per altro verso, ed all'opposto, attraverso il vaglio della totale inattendibilità della versione resa dall'imputato, sulla base degli ordinari criteri di valutazione della precisione, coerenza, costanza e spontaneità delle dichiarazioni. L'accertamento della mendacità è stato, quindi, oggetto di una valutazione accurata operata dai Giudici di merito, che oltre ad evidenziare i profili di inaffidabilità dell'imputato - pur circoscrivendone l'ambito esclusivamente alla sola verifica della vicenda riguardante i rapporti con il proprio legale dopo l'inizio della collaborazione con la giustizia - hanno, poi, esaminato anche gli ulteriori elementi di conferma dell'attendibilità della versione dei fatti resa dal predetto avvocato, attraverso il vaglio delle testimonianze assunte dagli altri soggetti (testi Vullo, Messina e Gallo) che hanno sostanzialmente smentito la versione resa Ì l dall'imputato in ordine alla ipotesi di una conversazione concordata tralavvocato ed il suo assistito, asseritamente registrata sulla base di una previa intesa finalizzata a smontare le accuse contenute nei verbali degli interrogatori resi dal ZO alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo dopo l'inizio della sua collaborazione con la giustizia. 4 Ulteriore riscontro è stato individuato anche nella verifica del mezzo tecnico con cui è stata effettuata la registrazione attraverso l'impiego di un registratore, conformemente a quanto dichiarato dalla parte civile, essendo risultata al contrario smentita, anche su tale aspetto, la versione dell'imputato che aveva fatto riferimento all'utilizzo di un computer. Altrettanto significative sono le ulteriori contraddizioni emerse sulla consegna del computer e sulla presenza o meno del proprio fratello all'incontro svoltosi all'interno dello studio legale dell'avv. NN, che l'imputato ha riferito sempre in modo confuso, cambiando più volte versione su aspetti, anche questi, del tutto pretermessi nel ricorso e che rendono evidente l'aspecificità delle doglianze. 2. Sotto, poi, il profilo del dolo della calunnia, le censure del ricorrente sono del pari manifestamente infondate oltre che connotate da genericità di esposizione. Contrariamente a quando addotto nel ricorso, la prova della piena consapevolezza della mendacità delle accuse rivolte dall'imputato non è stata basata su mere congetture (praesumptio de praesumpto), ma è stata affermata proprio sulla base della verificata mendacità della versione dei fatti fornita dall'imputato rispetto alle modalità di formazione della prova diretta, costituita dalla registrazione della conversazione - spontanea, sincera e non oggetto di collusioni - nel corso della quale lo stesso imputato avrebbe negato la veridicità di quanto riferito nei verbali di interrogatorio, oggetto dell'imputazione per il delitto di calunnia ascritto. Si tratta, quindi, di una motivazione che non presenta vizi logici manifesti e decisivi, che risulta coerente con le emergenze processuali e non risulta incrinata dalle doglianze difensive che si limitano ad invocare genericamente una diversa ricostruzione di merito, inammissibile in questa sede. 3. Del tutto inammissibile è il secondo motivo con cui si eccepisce la prescrizione del reato che sarebbe maturata prima della pronuncia della sentenza di appello emessa in data 16 giugno 2022. Anche in questo caso il ricorso pecca di assoluta genericità, perché non prende in alcuna considerazione i periodi di sospensione della prescrizione che pure emergono evidenti dalla precisa descrizione dello svolgimento del processo contenuta nella sentenza di primo grado (vedi sospensioni disposte alle udienze del 4/04/2017, 29/01/2019, 3/12/2019, 17/03/2020, 6/10/2020, 29/01/2021, 30/03/2021). Il termine massimo di anni sette e mesi sei non risulta affatto decorso in data 9 giugno 2021, come addotto dal ricorrente in base alla ultima data ot, 5 consumazione del reato del 9 dicembre 2013, dovendosi conteggiare le sospensioni che assommano nel complesso ad un anno e due mesi. Peraltro, la genericità del motivo esime questa Corte dal verificare la correttezza della maturazione del termine di prescrizione indicata dalla Corte di appello alla data del 24 agosto 2022. In assenza di una disamina puntuale dei periodi di sospensione della prescrizione, che pure emergono evidenti dalla sentenza di primo grado e di cui la Corte di appello ha tenuto conto per escludere la decorrenza del termine di prescrizione del reato, era onere del ricorrente specificare le ragioni per le quali avrebbe dovuto prescindersi dai periodi di sospensione o comunque evidenziare gli eventuali errori nel relativo computo. Né vale invocare che l'art. 129 cod. proc. pen. impone al giudice l'obbligo della immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità, tra cui rientra anche la prescrizione del reato che può e deve essere ex officio rilevata. Tale obbligo presuppone, infatti, che risulti incontestato il presupposto fattuale da cui discende la causa di proscioglimento, sicchè la decisione del giudice. in quanto viziata da palese violazione di legge/può essere fondatamente impugnata con atto certamente idoneo ad attivare il rapporto processuale del grado superiore, che esclude la formazione del c.d. "giudicato sostanziale". È nota la distinzione tra giudicato formale e giudicato sostanziale (vedi Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, Ricci, Rv. 266819) ed altrettanto pacifiche sono le conseguenze che ne derivano in tema di prescrizione del reato. Costituisce principio consolidato che l'assenza di una valida impugnazione preclude al giudice adito di adottare qualsiasi decisione nel merito dell'accusa, poiché la presentazione di un ricorso invalido, comportando l'inammissibilità del medesimo, osta ad un valido avvio della corrispondente fase processuale e determina la formazione del "giudicato sostanziale", con la conseguenza che il giudice, in quanto non investito del potere di cognizione e decisione sul merito del processo, non può rilevare eventuali cause di non punibilità, ivi compresa la prescrizione del reato intervenuta prima della sentenza conclusiva del grado precedente. Se è senz'altro ammissibile con il ricorso per cassazione dedurre anche come unica doglianza l'estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza d'appello, sebbene non eccepita dalla parte interessata nel grado di merito né rilevata da quel giudice (come affermato nella citata sentenza Ricci delle Sezioni Unite), va ribadito come sia comunque sempre necessario che tale deduzione sia stata articolata nel rispetto delle forme generali da cui dipende l'ammissibilità del mezzo di impugnazione ai sensi degli artt. 591 e 581 cod. proc. 6 pen., ovvero con la formulazione di un motivo specifico corredato dalla descrizione delle "ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta". Con riguardo alla questione dell'ammissibilità del ricorso per cassazione proposto unicamente per fare valere la prescrizione maturata "prima" e non "dopo" la decisione impugnata e prima della sua presentazione, nella citata sentenza Ricci è espressamente richiamata la massima della sentenza n. 23428 del 22/03/2005 Sez. U, Bracale, Rv. 231164, per chiarire che l'affermazione secondo cui «l'inammissibilità del ricorso per cassazione [...] preclude ogni possibilità sia di far valere sia di rilevare d'ufficio [...] l'estinzione del reato per prescrizione, pur maturata in data anteriore alla pronunzia della sentenza d'appello, ma non dedotta né rilevata da quel giudice» deve essere intesa nel senso che «il principio in essa affermato è chiaramente riferibile al caso in cui, nonostante la mancata declaratoria nella sentenza impugnata della prescrizione già maturata, il ricorrente si sia limitato a dedurre con il ricorso censure generiche, e quindi inammissibili, senza dolersi dell'omessa applicazione dell'art. 129, comma 1, cod. proc. pen. da parte del giudice di merito ». Pertanto, va chiarito e ribadito che non è sufficiente addurre genericamente con il ricorso per cassazione che la prescrizione è maturata prima della pronuncia della sentenza impugnata per giustificare il superamento del cd. giudicato sostanziale che consegue in ogni caso in cui l'impugnazione proposta non sia conforme al modello legale perché contrassegnata da uno dei vizi indicati dalla legge (art. 591, comma 1, con eccezione della rinuncia ad un valido atto di impugnazione;
art. 606, comma 3, cod. proc. pen.), dovendosi in tali casi ritenere sempre preclusa ogni possibilità sia di far valere una causa di non punibilità precedentemente maturata sia di rilevarla d'ufficio. 4. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene congruo determinare in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 27 giugno 2023 Il Presidente