Sentenza 4 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/04/2001, n. 5017 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5017 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2001 |
Testo completo
Aula A 5 017/ 0 1 BLI ITALIANA In nome del popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Sezione Lavoro Composta dai Magistrati: -R.G.N.15489/98 10713 Dott. Ettore Mercurio Presidente -Cron. " Erminio Ravagnani -Rep. Consigliere "1 Bruno Battimiello Rel. -Ud. 18.1.2001 " Florindo Minichiello " -Oggetto: " GA TT " - Lavoro ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso n° 10320/98 proposto da AN GH, elett.te dom.ta in Roma alla via Cola di Rienzo n. 28 presso l'avv. Salvatore Cabibbo che la rappre- senta e difende in virtù di procura speciale a margine del ricorso ricorrente
contro
-ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE INPS, in perso- na del Presidente legale rapp.te p.t., rappresentato e dife- so, giusta procura speciale in calce alla copia notificata Michele Di Lullo del ricorso, dagli avv.ti. Carlo De Angelis, Gianfranco Bart 228 1 baria e GA Pescosolido, con domicilio eletto in Roma in via della Frezza .n. 17 presso l'Avvocatura centrale dell'Istituto resistente con sola procura °per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Perugia n' 65/98 Lav. in data 20 marzo/26 maggio 1998 (R.G. 1347+119/97). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18 gennaio 2001 dal cons. dott. Bruno Battimiello;
udito l'avv. Carlo De Angelis;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Pietro Abbritti, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo Con ricorso al Pretore del lavoro di Perugia, AN RG rita chiedeva che fosse accertato il suo diritto alla rili- quidazione della pensione diretta IR (a carico della Gestione CD/MC) della quale era in godimento dal febbraio 1970, me- diante integrazione al trattamento minimo da trasferirsi dal- la pensione di reversibilità SO (a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti) da essa conseguita con decorrenza dal gennaio 1978. Il Pretore non accoglieva la domanda, con sentenza confermata dal Tribunale del luogo, che rigettava l'appello della Fanfa- no. 2 Premesso il richiamo al terzo comma dell'art. 6 della legge n. 638 del 1983 (di conversione del d.l. n. 463 del 1983), e rilevato in fatto che la pensione integrata al trattamento minimo di cui beneficia la AN è quella di reversibilità, liquidata con più di 781 contributi (a decorrere dal gennaio 1978, mentre quella diretta (decorrente dal febbraio 1970) è stata riportata a calcolo con conseguente revoca del tratta- mento di integrazione al minimo, il Tribunale ha ritenuto pienamente rispondente a legge tale operazione, in base al principio secondo il quale il pensionato che fruisce della pensione diretta integrata al minimo, divenuto titolare suc- cessivamente al 30 settembre 1983 di una seconda pensione, gode del trattamento di integrazione su quest'ultima, indivi- duata secondo i criteri dettati dal citato comma terzo dell'art. 6 d.
1. n. 463/1983, con la conseguente riduzione della prima in ragione dell'effettivo ammontare dei contribu- ti, attesa l'infondatezza della tesi dell'inapplicabilità della disposizione predetta in quanto tacitamente abrogata dalla legge 15 aprile 1985 n. 140. Avverso questa decisione AN GH ricorre per cas- sazione, formulando un unico motivo di impugnazione. L'INPS si è costituito con sola procura ai difensori. Motivi della decisione Con l'unico motivo, denunciando violazione e falsa applica- zione dell'art. 6, terzo comma, del d.l. 12 settembre 1983 n. 3 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983 n. 638, in relazione all'art. 360 n. 3 cod. proc. civ., la ricorrente critica l'impugnata sentenza per non avere il Tribunale considerato che nella specie trattavasi di pensioni liquidate da gestioni diverse e, per conseguenza, andava ap- plicato il diverso criterio di cui alla prima parte del comma terzo dell'art. 6 d.l. n. 463/1983, secondo il quale l'integrazione è liquidata sulla pensione con trattamento mi- nimo di importo più elevato o, a parità di importo, sulla pensione avente decorrenza più remota. Aggiunge che comunque, abolito ad opera della legge n. 140/1985 il c.d. superminimo già attribuito alle pensioni liquidate con oltre 781 contri- buti settimanali dalla legge n. 33/180 (di conversione del d.l. n. 663/1979), è venuta meno la ragione in base alla qua- le, come eccezione alla regola, l'integrazione veniva erogata su dette pensioni e non sulle pensioni dirette, secondo la regola generale. Il ricorso è fondato. Questa Corte si è recentemente pronun- ciata sulla questione con diverse decisioni (v. Cass. 10 ago- sto 1998 n. 7840, 2 febbraio 1999 n. 871, 1° gennaio 2000 n. 161) nelle quali - in conformità ai principi espressi dalla Corte Costituzionale n. 18 del 1998 (che ha ritenuto costitu- zionalmente legittimo l'art. 6, comma terzo, del d.l. n. 463/1983, convertito con modificazioni nella legge n. 638/1983, nella parte in cui stabilisce, per il caso di cumu- lo di più pensioni, i criteri per l'individuazione di quella da integrare al trattamento minimo) si è affermato che la formulazione del terzo comma dell'art. 6 detto non ha subito modificazioni per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 7 della legge 15 aprile 1985 140, nonostante questa norma n. abbia disposto, con decorrenza dal 1° gennaio 1988, la pari- ficazione dell'importo mensile del trattamento minimo delle pensioni a carico delle gestioni speciali (per gli artigiani, gli esercenti attività commerciali, i coltivatori diretti co- loni e mezzadri) all'importo del trattamento minimo a carico del Fondo pensioni per i lavoratori dipendenti, statuendo al- tresì l'estensione alle gestioni speciali, dalla stessa data, della disciplina della perequazione automatica prevista per quest'ultimo Fondo. Siffatte enunciazioni si giustificano con l'argomento che, se il legislatore avesse voluto innovare, a seguito della detta parificazione degli importi minimi, la disciplina della pensione integrabile in caso di contitolari- tà di pensioni inferiori al minimo, avrebbe espressamente provveduto con la 1. n. 140/1985 o con altre successive (at- teso anche il non breve intervallo tra la pubblicazione di tale legge in G.U. n. 93 del 19 aprile 1985 - - e l'operatività della nuova disciplina dettata dall'art. 7). Ne consegue che la regola generale di cui all'art. 6, comma ter- zo, citato continua ad operare anche dopo il 1° gennaio 1988 e, pertanto, in caso di titolarità di pensione diretta e di 5 pensione di reversibilità a carico di gestioni diverse, deve trovare applicazione la prima parte della norma, secondo la quale la integrazione al minimo si applica sulla pensione a carico della gestione che eroga il trattamento minimo di im- porto più elevato ovvero, nel caso di coesistenza di pensioni usufruenti di trattamento minimo di pari importo, sulla pen- sione avente decorrenza più remota. La sentenza impugnata, che a tali principi non si è adeguata va, dunque, cassata, con rinvio della causa, per nuovo esame, alla Corte di Appello di Perugia, che provvederà anche in or- dine alle spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'Appello di Perugia. Così deciso in Roma, il 18 gennaio 2001. Ertae ple Il Presidente сиzioрецен Il Consigliere estensore Bruno BattimellВино Still CANCELLIERE Deponital in Cancelleria 4 APR. 2001 O Ɑ C I I T IL CANCELLIERE N I I L V L CA O O O - V M I V O I S C E N D N O O D S N I I S S 1 C 1 9