Sentenza 29 gennaio 2003
Massime • 1
L'illeggibilità della firma apposta, in calce alla procura ad litem, da un soggetto che conferisca il potere di rappresentare in giudizio, quale legale rappresentante di un ente collettivo non determina automaticamente la nullità della procura, in quanto ciò si verifica solo se ed in quanto manchi ogni collegamento tra il sottoscrittore e l'ente, con la conseguenza che tale collegamento, se viene contestato, ben può essere dimostrato, producendo adeguati elementi di prova, nel corso del giudizio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 29/01/2003, n. 1279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1279 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIUSTINIANI Vito - Presidente -
Dott. SABATINI Francesco - rel. Consigliere -
Dott. VARRONE Michele - Consigliere -
Dott. LIMONGELLI NT - Consigliere -
Dott. PURCARO Italo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GO IM, elettivamente domiciliato in Roma, viale Giulio Cesare n. 71, presso l'avv. Umberto Del Basso De Caro unitamente all'avv. Donato Venditti, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
CLUB NOVECENTO LA FRATTA, in persona del legale rappresentante p.t. sig. VI NT Carmine, elettivamente domiciliato in Roma, via Attilio Regolo n. 12 D, presso l'avv. Italo Castaidi, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza del Giudice di Pace di Benevento n. 304 del 1^ dicembre 1998. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 4 novembre 2002 dal Relatore Cons. Dott. Francesco Sabatini;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonietta Carestia, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Su istanza del Club Novecento La Fratta, con decreto dell'11 novembre 1997 il Giudice di Pace di Benevento ingiunse al sig. OS EN il pagamento di lire 1.215.000 per il servizio di ristorazione effettuato l'8 giugno precedente, a richiesta di questi, a favore di 27 persone.
Propose tempestiva opposizione lo EN, il quale dedusse la nullità del ricorso per decreto ingiuntivo perché privo della indicazione della persona fisica che aveva agito per il soggetto collettivo creditore.
Resistendo quest'ultimo, il quale osservò di avere veste di associazione non riconosciuta, con ordinanza del 3 giugno 1998 l'adito giudice invitò l'opposto ad indicare le generalità del proprio legale rappresentante e dispose il libero interrogatorio delle parti anche per il tentativo di conciliazione. Nel prosieguo del giudizio l'opponente eccepì l'intervenuta prescrizione del debito.
Con sentenza del 1^ dicembre 1998 lo stesso giudice ha respinto l'opposizione osservando che dalla attività istruttoria, espletata a seguito della succitata ordinanza, con la quale aveva inteso far sanare le carenze riscontrabili nell'atto introduttivo, era risultato che questo era stato legittimamente sottoscritto dalla persona fisica investita del potere rappresentativo dell'associazione ricorrente.
L'eccezione di prescrizione era inammissibile perché - era stata sollevata, tardivamente, dopo la prima udienza, e nella specie, trattandosi di opposizione a decreto ingiuntivo, essa avrebbe anzi dovuto essere proposta con la citazione in opposizione. Per la cassazione di tale decisione lo EN ha proposto ricorso, affidato a tre motivi, cui l'intimato resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo del ricorso il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 83 e 125 c.p.c., in relazione agli artt. 164 e 182 c.p.c. e, sulla premessa che la procura, sulla base della quale fu chiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo poi opposto, era stata rilasciata con firma illeggibile, talché era assolutamente incerta l'identità del conferente, ne' l'identificazione risultava aliunde, afferma l'invalidità della procura stessa, la conseguente nullità del ricorso e l'illegittimità dell'attività istruttoria espletata e della ritenuta sanatoria.
Osserva la Corte che, anche nel procedimento monitorio instaurato dinanzi al giudice di pace da una società od altro ente collettivo, e nel quale - come nella specie - la parte stia in giudizio con il ministero di un difensore (obbligatorio anche in tale procedimento salvo che nelle cause di valore non eccedente un milione di lire o nelle quali sia intervenuta l'autorizzazione del giudice a stare in giudizio di persona: art. 82 primo e secondo comma c.p.c.), è necessario, a pena di nullità della relativa procura, che sia indicata la persona fisica che, in rappresentanza del soggetto collettivo, per il quale dichiara di agire, l'abbia conferita. È pertanto nulla la procura quando la firma apposta dal rappresentante sulla procura risulti illeggibile e nell'intestazione del ricorso e nello stesso mandato non ne venga specificato il nome (Cass. sez. un. n. 1167/94). Tale principio, affermato con riferimento al giudizio di Cassazione, è estensibile a quello di merito e, per quel che qui rileva, anche a quello dinanzi al giudice di pace: nonostante la maggiore semplicità di tale procedimento, nondimeno anche per esso valgono le norme sulla procura, contenute nell'art. 83 c.p.c. allorquando la parte, come nella specie, non stia in giudizio di persona, ed anche ad esso si applica l'art. 125 c.p.c., cui rinvia il successivo art. 638 (in collegamento con il precedente art. 637).
A detto principio ha, del resto, inteso adeguarsi anche il giudice a quo (la sentenza del quale non è stata censurata dalla parte vittoriosa, sola interessata a proporre sul punto ricorso incidentale), il quale, tuttavia, ha disposto, espletato e poi valutato un'attività istruttoria dichiaratamente intesa a sanare la nullità della procura derivante dalla incertezza assoluta della persona fisica che l'aveva rilasciata e, all'esito di essa, ha accertato che essa era stata in effetti conferita dal soggetto investito del potere rappresentativo dell'ente collettivo, che aveva richiesto il decreto ingiuntivo: accertamento di fatto non contestato dal ricorrente, il quale, invece, pone in discussione la legittimità di detta attività e delle conseguenze giuridiche che da essa sono state tratte.
Al riguardo la Corte rileva che il principio dianzi richiamato non richiede necessariamente che la persona fisica, che ha conferito la procura per un ente collettivo, sia indicata nello stesso atto, essendo invero consentita l'identificazione anche aliunde, come, del resto, osserva lo stesso ricorrente: il nome delle persona fisica può essere infatti indicato anche nella sola intestazione del ricorso per cassazione, e nel relativo giudizio è possibile, nei limiti indicati nell'art. 372 c.p.c., documentare idoneamente il riferimento della già indicata qualità di legale rappresentante ad una ben individuata persona fisica (Cass. n. 1167/94, citata); nel procedimento dinanzi al pretore, e nel successivo grado di appello, spetta al giudice del merito, sulla base del complesso degli atti acquisiti, valutare se la sottoscrizione della procura con firma illeggibile sia nondimeno riferibile a soggetto che abbia la rappresentanza della società (Cass. n. 9596/01). Tali precisazioni, che introducono rilevanti temperamenti all'assolutezza del principio, a maggior ragione devono trovare applicazione nel giudizio dinanzi al giudice di pace, caratterizzato, come già si è accennato e come la stessa Corte costituzionale (sent. 29 maggio 1997 n. 154) ha osservato, dalla massima semplificazione delle forme.
Nella specie il giudice di pace - pur erroneamente richiamando l'art. 182 c.p.c., invero non applicabile non essendo l'originario difetto di procura emendabile in tal senso (in motivazione, Cass. n. 9695/01, citata, e Cass. n. 9899/99) - è pervenuto alla decisione gravata sulla base dell'atto costitutivo dell'associazione e della dichiarazione resa in udienza dalla persona fisica, investita in base a tale atto del potere rappresentativo, di riconoscimento come propria della firma illeggibile in questione: dati probatori i quali, nella loro fattualità, non formano, come accennato, oggetto di ricorso.
Orbene, in tali accertamenti non è ravvisabile alcun profilo di illegittimità: le parti possono infatti produrre documenti a sostegno delle rispettive domande, eccezioni e difese (art. 320 terzo comma c.p.c.), e delle stesse parti è previsto il libero interrogatorio (primo comma stesso art. 320).
Al contrario, gli stessi accertamenti non hanno comportato - come invece il giudice di pace ha anche affermato - la sanatoria di un atto nullo.
In senso proprio, tale nozione si riferisce infatti - come si argomenta in particolare dall'art. 1444 c.c. - all'atto valido, successivo ad uno invalido ed inteso a rimuoverne i vizi. Nella specie non è intervenuto alcun atto successivo ed integrativo della originaria procura, ma si è soltanto accertato che questa, ancorché rilasciata con firma illeggibile e, pertanto, da persona apparentemente non identificabile, nondimeno era stata conferita, legittimamente, proprio dalla persona fisica che già al momento era investita del potere rappresentativo dell'ente collettivo, che ebbe a richiedere il decreto ingiuntivo.
È regola generale che non può essere pronunciata la nullità per inosservanza di forme di alcun atto del processo, se la nullità non è comminata dalla legge (art. 156 primo comma c.p.c.): sanzione, questa, di per sè non prevista per il caso della sola illeggibilità della firma del soggetto conferente la procura che agisca per un ente collettivo, e che consegue invece al difetto di collegamento tra lo stesso sottoscrittore e l'ente, con la conseguenza che tale collegamento, ove - come nella specie - contestato, ben può essere dimostrato, con adeguati elementi di prova, nel corso del giudizio (Cass. n. 6815/01). A tale soluzione conduce altresì il principio del giusto processo (art. 111 primo comma cost.), apparendo ad esso contraria ogni interpretazione - quale propugnata dal ricorrente - ispirata a vacuo formalismo.
Erratamente lo stesso ricorrente adduce anche che il ricorso per decreto ingiuntivo fu proposto "da un non identificato Club 900 La Fratta": è vero infatti che l'indicazione delle parti è richiesta dall'art. 125 c.p.c. - così come, nell'ordinario giudizio di cognizione dinanzi al giudice di pace, dall'art. 318 primo comma c.p.c.: Cass. n. 5919/99 - e, tuttavia, nella specie tale indicazione venne effettuata, mentre l'eccezione sollevata dall'odierno ricorrente concerneva la diversa questione dell'identificazione della persona fisica, che aveva rilasciato la procura per il club, e dell'accertamento del suo effettivo potere rappresentativo.
2. Con il secondo motivo il ricorrente allega la nullità della sentenza per violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa ai sensi dell'art. 82 disp. att. c.p.c. ed in relazione all'art. 159 c.p.c., ed a sostegno di esso lamenta il rinvio d'ufficio al 6 ottobre 1998 dell'udienza già fissata per il 1^ ottobre precedente, la mancata comunicazione di detto rinvio - a suo dire necessaria essendo stato esso disposto per un'udienza non immediatamente successiva -, e la mancata propria partecipazione all'udienza di rinvio ed a quelle successive.
Il motivo è inammissibile.
Per costante giurisprudenza, infatti, il principio contenuto nell'art. 100 c.p.c., secondo il quale per proporre una domanda o per resistere ad essa è necessario avervi interesse, si applica anche al giudizio di impugnazione, nel quale, in particolare, l'interesse ad impugnare una sentenza, o un capo di essa, va desunto dall'utilità giuridica che dall'eventuale accoglimento del gravame possa derivare alla parte che lo propone e si ricollega, pertanto, ad una soccombenza, anche parziale, nel precedente giudizio, in difetto della quale l'impugnazione è inammissibile (Cass. nn. 2022 e 4851 del 2000). Nella specie viene denunciata la violazione di una norma processuale ma il ricorrente - il quale nel corso del giudizio di merito, sollevò due sole questioni, quella della nullità della procura e quella della prescrizione del credito, che sono state puntualmente esaminate dalla sentenza impugnata, e che sono state ora riproposte con il primo e terzo motivo del ricorso - non indica quale utilità egli avrebbe ricevuto nel caso in cui la norma fosse stata osservata.
E deve qui ribadirsi che l'impugnazione deve tendere a rimuovere un danno effettivo e non già a soddisfare esigenze teoriche di correttezza formale (Cass. n. 12241/98).
3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 320 c.p.c. e 2954 c.c. in relazione agli artt. 2959 e 2960 c.c. e, in contrasto con la sentenza impugnata, afferma la tempestività dell'eccezione di prescrizione, da lui sollevata nella seconda udienza, che - afferma costituì prosieguo della prima udienza di trattazione.
Il motivo è inammissibile e comunque infondato: sul punto la decisione è invero basata su duplice ratio, una delle quali (l'affermata necessità che la questione avrebbe dovuto essere prospettata con lo stesso atto di opposizione), di per sè sola sufficiente a sorreggerla, non è stata censurata.
Deve comunque ribardirsi che nel procedimento davanti al giudice di pace, dopo la prima udienza, in cui il giudice invita le parti a precisare definitivamente i fatti, non è più possibile proporre nuove domande o eccezioni, atteso che il rinvio ad altra udienza, di cui all'art. 320 quarto comma c.p.c., è previsto unicamente per ulteriori produzioni e richieste di prova, che si rendano necessarie a seguito delle attività svolte dalle parti in prima udienza. Nè tale preclusione è disponibile da parte del giudice, il quale non è abilitato a restringerne il meccanismo di operatività rinviando la prima udienza al fine di consentire attività altrimenti precluse (Cass. n. 3339/01; vedansi anche Cass. nn. 5626/99 e 4376/00).
4. Il ricorso è pertanto infondato. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
LA CORTE rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione, liquidate in euro 65,00 oltre euro 450,00 (quattrocentocinquanta/00) di onorari in favore del controricorrente.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte, il 4 novembre 2002. Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2003