Cass. civ., sez. III, sentenza 29/01/2003, n. 1279
CASS
Sentenza 29 gennaio 2003

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L'illeggibilità della firma apposta, in calce alla procura ad litem, da un soggetto che conferisca il potere di rappresentare in giudizio, quale legale rappresentante di un ente collettivo non determina automaticamente la nullità della procura, in quanto ciò si verifica solo se ed in quanto manchi ogni collegamento tra il sottoscrittore e l'ente, con la conseguenza che tale collegamento, se viene contestato, ben può essere dimostrato, producendo adeguati elementi di prova, nel corso del giudizio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 29/01/2003, n. 1279
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1279
    Data del deposito : 29 gennaio 2003

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