Sentenza 30 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 30/07/2002, n. 11229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11229 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2002 |
Testo completo
0059959 REPUBBLICA ITALIANA 1 1 229/02 A CORT ES PREM Oggetto SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Ott. Giovanni PAOLINI Presidente R.G.N. 9946/98 tel. Consigliere Cron. 28836 Dott. Vittorio Glauco EBNER Dott. Giuseppe FALCONE - Consigliere- Rep. Dott. Aldo CECCHERINI Consigliere Ud. 30/11/01 - Consigliere Dott. Antonino DI BLASI - CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente CAMPIONE CIVILE SENTENZA 59959 sul ricorso proposto da: N. MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo presso چ و ر rappresenta e difende ope legis;
ricorrente ·
contro
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MONTI PARIOLI 12, presso lo studio dell'avvocato IANNOTTA GREGORIO, che lo difende, giusta delega in 2001 calce;
controricorrente 2425 -1-* avvers0 la sentenza n. 30/97 della Commissione tributaria regionale di GENOVA, depositata il 22/05/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/11/01 dal Consigliere Dott. Vittorio Glauco EBNER;
udito per il ricorrente, l'Avvocato dello Stato RANUCCI, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, l'Avvocato IANNOTTA, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo;
assorbito il secondo;
in subordine l'accoglimento del primo e secondo. -2- Svolgimento del processo Il Ministero delle Finanze ricorre, con due mezzi di gravame, per la cassazione della sentenza n.30/17/97 della Commissione Tributaria Regionale della Liguria, di conferma della decisione n.341/1/94 emessa dalla Commissione Tributaria di Primo Grado di Genova. I primi Giudici avevano accolto il ricorso della UW PE LI spa(già Mobil OI LIna spa e UW OI LIna spa),avverso il silenzio rifiuto della Amministrazione Finanziaria sull'istanza di rimborso dell'Ilor - pari a £.111.936.000 – versata dalla società per il 1986. L'istanza di rimborso era stata determinata dalla ritenuta non debenza dell'imposta afferente il reddito di fabbricati,costituiti da stazioni di servizio per la distribuzione di carburanti nonchè di beni e servizi accessori - - concessi in gestione a terzi. Tali fabbricati sastebbero da considerare,secondo la società, dei beni strumentali il cui reddito non può pertanto assumere autonoma rilevanza come reddito fondiario, concorrendo invece a determinare il reddito d'impresa. Motivi della decisione Con un primo motivo di ricorso la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 132 n.4 cpc in relazione all'art.360 nn.3 e 5 cpc. In particolare, l'Amministrazione ricorrente si duole della assoluta mancanza di motivazione della sentenza impugnata,non essendo in alcun modo spiegate le ragioni per le quali sono state ritenute prive di pregio sia in fatto che in diritto le censure dall'Ufficio mosse con l'atto d'appello alla decisione di primo grado: in particolare, non potrebbe considerarsi adeguata motivazione il semplice richiamo alla costante giurisprudenza in materia e M all'art.9 ter della L.417/1991, che ad avviso della ricorrente riguarda comunque fattispecie diversa da quella in esame. Con un secondo motivo, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt.4 e 6 DPR 599/73; 6,40 e 52 DPR 597/73; 2,3,e 5 DPR 598/73;52 e 57 DPR 917/86,per non avere la CTR considerato che gli immobili in questione costituiscono beni produttivi di reddito ed autonomamente tassabili - come reddito fondiario - ai fini dell'ILOR trattandosi di beni non classificabili come strumentali.Al riguardo la ricorrente osserva che i proventi derivanti alla società intimata dalla gestione delle stazioni di servizio affidata a terzi la società non conseguono ad atti tipici di una gestione imprenditoriale e rappresentano invece soltanto l'ordinario corrispettivo che il proprietario di un bene immobile ricava dall'utilizzazione dello stesso. Si è costituita e resiste con controricorso la società UW PE LI spa,sostenendo - anche alla stregua del disposto dell'art.40 del DPR 917/86( TUIR) norma che si invoca come applicabile retroattivamente ex art.36 DPR 42/1988 - la strumentalità di tali immobili,posto che l'affidamento della gestione a terzi delle stazioni di servizio costituisce modalità tipica di organizzazione dell'attività commerciale di distribuzione dei prodotti petroliferi esercitata dalla società stessa. Inoltre, la società intimata assume la sufficienza della motivazione, pur se per relationem,della impugnata sentenza, avuto riguardo alla genericità delle doglianze formulate dall'A.F.con l'atto di appello. Il primo motivo di ricorso è fondato. Invero, dalla sentenza impugnata non è dato desumere in alcun modo la ratio decidendi che ha ispirato i Giudici di secondo grado. Anzitutto,non è esplicitato il fatto. Neppure,poi, sono riportate le "argomentazioni espresse nella decisione di primo grado"che la CTR afferma di fare proprie: sicchè, del tutto privo di significato,in punto adeguatezza della motivazione della sentenza,è il richiamo ad esse. 66Del pari,non è riportato quanto espresso nella memoria prodotta dal contribuente",che pure la CTR fa proprio. Ancora,manca qualsiasi indicazione del perché i motivi di appello( non riportati) si risolvano in " fumose argomentazioni,prive di qualsiasi valore giuridico" ed al riguardo è il caso di rilevare che nessun elemento di fatto viene offerto a sostegno della asserita applicabilità nella specie delle 66 disposizioni dell'art.9 ter della L.417/1991" (recte della L.
6.2.1992 n.66,di conversione con modificazioni,del DL 30.12.1991 n.417: ndr) tenuto conto che esse attengono a materia diversa e cioè alla individuazione degli immobili esenti da un imposta indiretta,l'Invim,i cui presupposti sono del tutto distinti e indipendenti da quelli dell'Ilor. Infine, il richiamo del tutto generico ad una " costante giurisprudenza in " materia"neppure rende possibile un qualsiasi controllo sulla adeguatezza del richiamo stesso a giustificare l'affermazione della infondatezza della pretesa erariale. In conclusione, la motivazione della sentenza,si risolve all'evidenza in formule di stile che non consentono di individuare i criteri e comunque il percorso di ordine fattuale nonchè logico / giuridico a base della decisione : il che come del resto questa Corte ha più volte avuto occasione Cass.3615/1999;Cass.ss.uu. 13045/1997ribadire(ex plurimis, Cass.2114/1995) - rende siffatte argomentazioni del tutto inidonee sostenere il convincimento circa la infondatezza dell'appello proposto dall'Ufficio finanziario. L'accertato vizio di motivazione rende superfluo l'esame del second motivo,da ritenersi assorbito dall'accoglimento del precedente. La sentenza deve essere quindi cassata : con rinvio,occorrendo ulteriori accertamenti di fatto in questa sede non consentiti, anche per le spese di questo giudizio,ad altra sezione della CTR della Liguria
PQM
La Corte,accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo;
cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione Tributaria della Liguria. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 30 novembre 2001 Il Consigliere estensore Il Presidente IL CANCELLERE C1 Innocenzo Battista DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi. 30 LUG. 2002 IL CANCELINERE C1 Innocenzo Battista