Sentenza 16 novembre 2017
Massime • 1
Ove il giudice di primo grado non abbia rilevato l'intervenuto decesso dell'imputato, la tardiva conoscenza dell'evento morte, verificatosi nel corso del giudizio, può essere considerata errore di fatto paragonabile all'errore materiale, emendabile anche nei gradi successivi di giudizio con applicazione estensiva dell'art. 130 cod. proc. pen. (La S.C. nella fattispecie ha dichiarato il ricorso del difensore della parte civile inammissibile poiché la decisione della Corte di appello, che aveva dichiarato non doversi procedere per morte del reo, aveva semplicemente posto rimedio all'errore di fatto verificatosi in primo grado, con conseguente irrilevanza dell'eccezione sollevata in ordine al difetto di legittimazione del difensore dell'imputato ad impugnare la sentenza di primo grado).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 16/11/2017, n. 7632 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7632 |
| Data del deposito : | 16 novembre 2017 |
Testo completo
07 632-18 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 16.11.2017 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA N. SEZ. 2665 Presidente Giovanni DIOTALLEVI Rel. Consigliere Luciano IMPERIALI Sergio DI PAOLA REGISTRO GENERALE Consigliere N. 18806/2017 Consigliere Maria Daniela BORSELLINO Pierluigi CIANFROCCA Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA A MOTIVAZIONE SEMPLIFICATA SENTENZA sul ricorso proposto: dalla parte civile AG LU nato il [...] a [...] nel procedimento a carico di: AN SA nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 09/12/2016 della CORTE DI APPELLO DI BARI visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere dott. LUCIANO IMPERIALI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. ELISABETTA CENICCOLA, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso udito difensore della parte civile, avv. GIUSEPPE POERIO, in sostituzione dell'avv. GIANGREGORIO DE PASCALIS che ha depositato conclusioni scritte e nota spese, chiedendo l'accoglimento del ricorso 1 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con sentenza in data 9/12/2017, la Corte di appello di Bari, in riforma della sentenza emessa il 9/10/2015 dal Tribunale di Trani, sezione distaccata di Andria, dichiarava non doversi procedere nei confronti di SA ND, per il reato di danneggiamento aggravato, per morte dell'imputato, revocando le statuizioni civili.
2. Propone ricorso il difensore della parte civile LU RI, lamentando l'inosservanza di norme processuali stabilite a pena d'inammissibilità ex art. 606 lett. c) cod. proc. pen., in relazione all'art. 591 cod. proc. pen., avendo il difensore dell'imputato proposto appello dopo la morte dell'imputato SA ND, in assenza di mandato, dato che il rapporto privatistico con lo steso era venuto meno con la sua scomparsa. L'autonoma legittimazione ad impugnare in capo al difensore, dunque, non sussisteva dopo la morte dell'imputato.
3. Il ricorso è inammissibile. L'imputato è deceduto il 18/6/2015, prima della pronuncia della decisione di primo grado, emessa il 19/10/2015. Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, la morte dell'imputato, intervenuta prima della decisione, determina l'inesistenza giuridica della sentenza per essere estinto il reato per morte del reo ed il giudice penale ha l'obbligo permanente di accertare lo stato in vita dell'imputato, quale presupposto essenziale del processo (Sez. U., n. 12602 del 17/12/2015, Ricci, in motivazione;
Sez. 1, n. 18692 del 10/06/2016, Caffiero, Rv. 269865; Sez. 6, n. 12841 del 07/03/2012, Nicefaro, Rv. 252562; Sez. 6, n. 10199 del 09/03/2010, Iaconis, Rv. 246541; Sez. 5, n. 5210 del 13/01/2006, Pezzino, Rv. 233636). La tardiva conoscenza dell'evento morte, verificatasi nel corso del processo, può essere considerata errore di fatto paragonabile all'errore materiale e soggetto, con applicazione estensiva dell'art. 130 cod. proc. pen., al procedimento della correzione degli errori materiali, anche nei gradi successivi del giudizio. La decisione della Corte di appello, dunque, ha posto rimedio a detto errore, circostanza che assorbe il profilo inerente il difetto di legittimazione del difensore dell'imputato ad impugnare la sentenza di condanna di primo grado, da considerare inesistente, in quanto emessa nei confronti di un soggetto deceduto.
4. All'inammissibilità dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della 2 causa di inammissibilità, al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di € 1.500,00, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma euro millecinquecento a favore della cassa delle ammende. Sentenza con motivazione semplificata. Così deciso il 16/11/2017. Il Consigliere estensore Il Presidente fot. Luciano ImperialiLa mp Poste Claw dott. Giovanni Diotallevi DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 16 FEB 2010 OICASS Cancelliere CANCELLIERE E R P Claudia Pianell T R O C 3