Sentenza 20 giugno 2012
Massime • 1
Compete al magistrato di sorveglianza ordinario, e non al magistrato di sorveglianza per i minorenni, la decisione sull'istanza di detenzione domiciliare proposta dal condannato che debba espiare una pena cumulata per delitti commessi in età minore e per delitti commessi dopo il raggiungimento della maggiore età, non rilevando la mancanza di un provvedimento di unificazione di pene concorrenti da parte del P.M. ordinario.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 20/06/2012, n. 26156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26156 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente - del 20/06/2012
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - N. 1925
Dott. LOCATELLI Giuseppe - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BONI Monica - rel. Consigliere - N. 45235/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato da:
1) TRIB. SORV. FIRENZE - CONFLITTO N. IL;
1) TRIB. MINORENNI FIRENZE N. IL;
avverso l'ordinanza n. 3239/2011 TRIB. SORVEGLIANZA di FIRENZE, del 18/10/2011;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MONICA BONI;
Udito il Pubblico Ministero nella persona del dott. SCARDACCIONE Eduardo Sostituto Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, il quale ha chiesto determinarsi la competenza del Tribunale di Sorveglianza di Firenze.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 2 agosto 2011 il Tribunale per i Minorenni di Firenze, quale Tribunale di sorveglianza, ha declinato in favore del Tribunale di Sorveglianza di Firenze la competenza per materia a prendere cognizione dell'istanza di revoca della detenzione domiciliare, applicata nei confronti dell'imputata IS AN in relazione alla pena determinata con provvedimento della Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Sassari del 18 giugno 2008, avanzata dal Pubblico Ministero, comprensivo anche delle sanzioni irrogate per reati commessi dalla stessa imputata già divenuta maggiore di età, l'ultimo dei quali le era valso condanna con sentenza resa dal Tribunale di Firenze in data 2 agosto 2010, irrevocabile il 30 settembre 2010, per il quale era stato emesso ordine di esecuzione. Nel contempo detto Tribunale ha accordato il differimento obbligatorio dell'esecuzione della pena detentiva in ragione dello stato di gravidanza dell'imputata.
2. Resiste alla declinatoria della competenza il Tribunale di Sorveglianza di Firenze con ordinanza del 18 ottobre 2011, con la quale, rilevata la contraddittoria pronuncia del Tribunale per i Minorenni per avere, da un lato rifiutato di prendere cognizione del procedimento, dall'altro adottato una decisione implicante la negata competenza, ha sostenuto operare nel caso di specie la speciale proroga della competenza di detto Tribunale stabilita dal D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, art. 3 in quanto: a) la Procura della
Repubblica presso il Tribunale ordinario di Firenze non aveva emesso alcun provvedimento di unificazione delle pene concorrenti, comprensivo anche della pena inflitta con la sentenza emessa in data 2.08.2010 dal Tribunale di Firenze;
b) la condannata non aveva ancora compiuto il 25 anno di età; c) l'affermazione della competenza del Tribunale per i Minorenni risultava maggiormente funzionale alla tutela della personalità e delle esigenze educative della condannata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il conflitto negativo, ammissibile in rito, per avere entrambi i Tribunali coinvolti ricusato di prendere cognizione del medesimo procedimento di sorveglianza, riguardante la stessa condannata, e con ciò determinato la stasi del procedimento, superabile soltanto mediante una decisione di questa Corte ai sensi dell'art. 32 cod. proc. pen., deve essere risolto con l'affermazione della competenza del Tribunale di Sorveglianza ordinario.
Risulta pacifico e non oggetto di contrasto che IS AN è destinataria di un provvedimento di unificazione di pene concorrenti, alcune comminatele per reati commessi da maggiore di età, condizione anagrafica nella quale si è trovata a commettere anche l'ultimo reato per il quale ha riportato condanna irrevocabile. Ciò posto, appartiene al consolidato orientamento di questa Corte l'affermazione (Cass. sez. 1 n. 2681 del 13.10.2010, rv. 242669, P.M. in proc. Serra;
sez. 1 n. 282 del 12.01.1999, rv. 212669, Confl. Comp. In proc. G.), secondo la quale, a norma del D.P.R. n. 448 del 1988, art. 3 il Tribunale per i Minorenni è deputato a conoscere dei procedimenti di sorveglianza nei confronti di condannati per reati commessi da minori di età sino al loro raggiungimento del venticinquesimo anno, ma, in difetto di una norma esplicita, non rinvenibile nel sistema processuale o nella legge di ordinamento penitenziario, non opera alcuna "perpetuatio jurisdictionis" del Tribunale stesso quando si debba provvedere con riferimento ad un provvedimento di unificazione di pene concorrenti se alcune di esse siano state comminate per reati commessi dal condannato già divenuto maggiorenne.
In ossequio al superiore principio, che si condivide, non risultano risolutivi gli argomenti indicati dal Tribunale di Sorveglianza ordinario, in quanto: a) il riferimento alla mancanza di un provvedimento di unificazione di pene concorrenti, emesso dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze sembra alludere ad una questione attinente alla competenza territoriale e non a quella funzionale, mentre nel caso siffatto provvedimento risulta provenire dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Sassari;
b) l'età infraventicinquenne della condannata non è rilevante a fronte della sopravvenienza di titoli di privazione della libertà per fatti commessi da maggiorenne, rispetto ai quali s'impone la valutazione delle condizioni per la revoca o meno della detenzione domiciliare di competenza del Tribunale di Sorveglianza;
e) considerazioni di opportunità, legate alla tutela della personalità ed alle esigenze educative della condannata, non possono condizionare i criteri distributivi della competenza, ancorati dalla disposizione di cui al D.P.R. n. 448 del 1988, art. 3, comma 1, ad elementi oggettivi, ossia all'età minore degli anni diciotto del soggetto agente, mentre il comma 2, nel prorogare la competenza del Tribunale per i Minorenni, opera quale norma generale di chiusura, anch'essa basata sul limite invalicabile dei venticinque anni.
Infine, non risulta pertinente il richiamo operato nell'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Firenze alla pronuncia di questa Corte di Cassazione, sez. 1 n. 42310 del 4.11.2005, la quale ha sostenuto che la competenza prorogata del giudice minorile in materia di sorveglianza fino al compimento del venticinquesimo anno di età del soggetto, che abbia commesso il reato quando era ancora minore degli anni 18, permane per la pena detentiva ancora in esecuzione quando sopravvenga altra condanna a sola pena pecuniaria per reato commesso dal medesimo soggetto dopo il compimento della maggiore età. La giustificazione di siffatta affermazione di principio risiede nel disposto dell'art. 76 c.p., comma 3, secondo cui: "se una pena pecuniaria concorre con un'altra pena di specie diversa le pene si considerano distinte per qualsiasi effetto giuridico", che non consente quindi, in difetto di norma specifica, di estenderne l'applicazione al diverso caso, come quello in esame, di sopravvenienza di condanna a pena detentiva per fatto di reato commesso da maggiore di età: opera, infatti, il disposto dell'art. 76, comma 1, secondo il quale "salvo che la legge stabilisca altrimenti, le pene della stessa specie concorrenti a norma dell'art. 73 si considerano come pena unica ad ogni effetto giuridico". Risolvendo il conflitto, si deve, pertanto, dichiarare che la competenza appartiene al Tribunale di Sorveglianza di Firenze, cui devono essere trasmessi gli atti.
P.Q.M.
dichiara la competenza del Tribunale di Sorveglianza di Firenze, cui dispone trasmessi gli atti.
Così deciso in Roma, il 21 giugno 2012.
Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2012