Sentenza 3 giugno 2015
Massime • 1
In tema di reati contro la persona, l'aggravante del nesso teleologico tra il reato di lesioni personali e quello di resistenza a pubblico ufficiale assorbe necessariamente l'aggravante di avere commesso il fatto contro un pubblico ufficiale di cui all'art. 576, comma primo, n. 5 bis.
Commentario • 1
- 1. Resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali: concorso di reati e irrilevanza dell'esito dell'azione violenta (Giudice Raffaele Muzzica)https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 03/06/2015, n. 25533 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25533 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PALLA Stefano - Presidente - del 03/06/2015
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - SENTENZA
Dott. MICCOLI Grazia - Consigliere - N. 1990
Dott. GUARDIANO Alfredo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PISTORELLI Luca - rel. Consigliere - N. 50473/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
difensore di AL YA, nato a [...], l'[...];
avverso la sentenza del 25/6/2014 della Corte d'appello di Bologna;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Cedrangolo Oscar, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Bologna ha confermato la condanna di AL YA per i reati di furto aggravato, lesioni pluriaggravate, resistenza a pubblico ufficiale e guida senza patente.
2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato a mezzo del proprio difensore articolando tre motivi.
2.1 Con il primo deduce errata applicazione della legge penale e correlati vizi della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'aggravante del reato di lesioni di cui all'art. 576 c.p., comma 1, n. 5 bis nonostante la qualifica di pubblico ufficiale del soggetto passivo già fosse elemento costitutivo del concorrente reato di cui all'art. 337 c.p. contestato all'imputato.
2.2 Con il secondo lamenta analoghi vizi con riguardo al riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 61 c.p., n. 2 in concorso con quella di cui all'art. 576 c.p., comma 1, n. 5 bis e nonostante il riconoscimento della continuazione tra il reato di lesioni e quello di resistenza.
2.3 Con il terzo motivo infine eccepisce come, una volta escluse le summenzionate aggravanti, il reato di lesioni doveva essere dichiarato improcedibile per difetto di querela.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato nei limiti che di seguito verranno esposti.
2. Invero infondato è il primo motivo, giacché l'orientamento decisamente maggioritario nella giurisprudenza di questa Corte - cui il collegio intende aderire - è nel senso per cui il delitto di resistenza a pubblico ufficiale può assorbire soltanto il minimo di violenza che si estrinsechi nella resistenza opposta al pubblico ufficiale il quale stia compiendo un atto del proprio ufficio, non anche gli ulteriori atti violenti che, esorbitando da tale limite, cagionino al medesimo lesioni personali. Pertanto in tale ultima ipotesi, il reato di lesioni personali è aggravato dall'essere stato commesso in danno di un pubblico ufficiale, e può concorrere con quello previsto e punito dall'art. 337 c.p. Infatti, posto che le circostanze del reato non possono confondersi con gli elementi costitutivi del fatto, a fronte di due fatti diversi (resistenza a pubblico ufficiale e lesioni) tra loro non in rapporto di specialità, ciascun fatto dovrà autonomamente valutarsi nel suo essere aggravato o meno. In altri termini, lo stesso elemento di fatto ben può essere considerato più volte sotto profili distinti, con distinte finalità e producendo effetti diversi (Sez. 2, n. 1420/13 del 14 dicembre 2012, Bertolino, Rv. 254127; Sez. 2, n. 12930 del 13 gennaio 2012, Giunta e altro, Rv. 252810) 3. Manifestamente infondata è invece la secondo censura svolta nel secondo motivo atteso che, secondo il costante insegnamento di questa Corte, non sussiste alcuna incompatibilità logico-giuridica tra la continuazione e l'aggravante del nesso teleologia), agendo il primo sul piano della riconducibilità di più reati ad un comune programma criminoso ed essendo il secondo connotato dalla strumentante di un reato rispetto ad un altro, che è carattere autonomo ed ulteriore rispetto al primo (Sez. 2, n. 46638 del 9 novembre 2012, Romano Monachelli, Rv. 253901).
4. Coglie invece nel segno l'altra doglianza avanzata nello stesso motivo. Ed infatti quando viene prospettato il nesso teleologico fra le lesioni personali e la resistenza a pubblico ufficiale, le lesioni non possono che essere rivolte in danno del pubblico ufficiale. Per questo non è possibile contestare l'aggravante di cui all'art. 576 c.p., comma 1, n. 5 bis, in quanto se le lesioni sono aggravate dall'aver commesso il reato per eseguirne un altro, vale a dire la resistenza contro il pubblico ufficiale, la parte lesa non può che essere il pubblico ufficiale. Pertanto, in questo caso l'aggravante teleologica assorbe necessariamente l'aggravante di aver commesso il fatto contro un pubblico ufficiale. Conseguentemente privo di pregio è il terzo motivo, giacché il reato di lesioni è in ogni caso perseguibile d'ufficio.
5. La sentenza deve dunque essere annullata senza rinvio limitatamente alla ritenuta configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 576 c.p., comma 1, n. 5 bis e con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Bologna per la conseguente riditerminazione del trattamento sanzionatorio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, limitatamente all'aggravante di cui all'art. 576 c.p., comma 1, n. 5 bis, che elimina, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Bologna per la rideterminazione della pena.
Così deciso in Roma, il 3 giugno 2015.
Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2015