Sentenza 14 dicembre 2012
Massime • 1
Il delitto di resistenza a pubblico ufficiale può assorbire soltanto il minimo di violenza che si estrinsechi nella resistenza opposta al pubblico ufficiale il quale stia compiendo un atto del proprio ufficio, non anche gli ulteriori atti violenti che, esorbitando da tale limite, cagionino al medesimo lesioni personali. (La Corte ha affermato che in tale ultima ipotesi, il reato di lesioni personali è aggravato dall'essere stato commesso in danno di un pubblico ufficiale, e può concorrere con quello previsto e punito dall'art. 337 cod. pen.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 14/12/2012, n. 1420 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1420 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ESPOSITO Antonio - Presidente - del 14/12/2012
Dott. PRESTIPINO Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. GALLO Domenico - rel. Consigliere - N. 3185
Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI MARZIO Fabrizio - Consigliere - N. 2265/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OL MO, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza 6/7/2011 della Corte d'appello di Palermo, 3^ Sezione penale;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Domenico Gallo;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale, D'AMBROSIO Vito, che ha concluso per l'annullamento con rinvio relativamente all'aggravante di cui all'art. 61 cod. pen., n.10. inammissibilità del ricorso per il resto;
udito per l'imputato, in sost. dell'avv. Gandolfo Giuseppe Ernesto, l'avv. CARRACCI Gianni che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 6/7/2011, la Corte di appello di Palermo, confermava la sentenza del Tribunale di Marsala, in data 15/12/2010, che aveva condannato OL MO, all'esito di giudizio abbreviato, alla pena di anni uno, mesi due di reclusione ed Euro 300,00 di multa per i reati di furto aggravato, resistenza e lesioni personali.
2. La Corte territoriale respingeva le censure mosse con l'atto d'appello, e confermava le statuizioni del primo giudice, ritenendo accertata la penale responsabilità dell'imputato in ordine ai reati a lui ascritti, ed equa la pena inflitta.
3. Avverso tale sentenza propone ricorso l'imputato per mezzo del suo difensore di fiducia, sollevando quattro motivi di gravame con i quali deduce:
3.1 Violazione di legge in relazione all'art. 337 e art. 61 cod. pen., n. 10, eccependo che la circostanza aggravante in parola è
elemento costitutivo del delitto di resistenza;
3.2 Violazione di legge in relazione all'art. 625 cod. pen., n. 7, eccependo il difetto di prova in ordine alla sussistenza di tale circostanza aggravante;
3.3 Violazione di legge e vizio della motivazione in relazione all'art. 585 cod. pen., eccependo che le lesioni procurate al brig. Licari dovevano considerarsi accidentali.
3.4 Violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità in relazione all'art. 516 cod. proc. pen.. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato quanto al primo motivo.
2. Per quanto riguarda il primo motivo di ricorso, dalla lettura del capo di imputazione emerge chiaramente che l'aggravante di aver commesso il fatto contro un pubblico ufficiale si riferisce chiaramente al reato di lesioni personali volontarie di cui al capo c) e non al reato di resistenza di cui al capo b). Circa la possibilità di concorso delle lesioni personali aggravate dal la circostanza di cui all'art. 61 cod. pen., n. 10, con il reato di resistenza a P.U., questo Collegio è cosciente che esistono differenti indirizzi giurisprudenziali. Infatti se un primo orientamento esclude la configurabilità dell'aggravante dell'aver commesso il fatto nei confronti di un pubblico ufficiale in relazione al delitto di lesioni personali volontarie, quando lo stesso concorre con quello di resistenza a pubblico ufficiale, atteso che il fatto in cui si sostanzia la suddetta aggravante già integra un elemento costitutivo di quest'ultimo reato (Cass. Sez. 6, Sentenza n. 11780 del 07/01/2010 Ud. (dep. 26/03/2010) Rv. 246477), un successivo orientamento reputa che il delitto di resistenza a pubblico ufficiale assorbe soltanto quel minimo di violenza che si concretizza nella resistenza opposta al pubblico ufficiale che sta compiendo un atto del proprio ufficio, non anche gli ulteriori atti violenti che, esorbitando da tali limiti, cagionino al p.u. lesioni personali: in quest'ultima ipotesi, il reato di lesioni personali è aggravato dall'essere stato commesso in danno di un p.u., e può concorrere con quello di resistenza a p.u.(Cass. Sez. 2, Sentenza n. 12930 del 13/01/2012 Ud. (dep. 05/04/2012) Rv. 252810). Il Collegio ritiene di aderire al primo orientamento reputando che, quando sussista il nesso teleologia) fra le lesioni personali e la resistenza a pubblico ufficiale, le lesioni non possono che essere rivolte in danno del pubblico ufficiale. Per questo non è possibile contestare l'aggravante in parola, in quanto se le lesioni sono aggravate dall'aver commesso il reato per eseguirne un altro, vale a dire la resistenza contro il pubblico ufficiale, la parte lesa non può che essere il pubblico ufficiale. Pertanto, in questo caso l'aggravante teloeologica assorbe necessariamente l'aggravante di aver commesso il fatto contro un pubblico ufficiale.
3. Gli altri motivi sollevati dal ricorrente, risultano, invece, inammissibili. Per quanto riguarda le censure di cui al secondo e terzo motivo di ricorso, le stesse sono ripetitive di analoghe censure sollevate con i motivi d'appello, che la Corte territoriale ha respinto con motivazione congrua e priva di vizi logico-giuridici, come tali sono inammissibili.
4. Ugualmente inammissibile, in quanto manifestamente infondata, è la censura sollevata con il quarto motivo di ricorso poiché la Corte d'appello non ha operato alcuna variazione della contestazione, provvedendo soltanto a chiarire ed a superare un errore materiale contenuto nell'imputazione.
5. Di conseguenza la sentenza impugnata deve essere annullata, limitatamente all'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 61 cod. pen., n. 10, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Palermo per nuova determinazione della pena, essendo passata in giudicato la sentenza impugnata quanto all'accertamento della penale responsabilità dell'imputato per i reati a lui ascritti.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'aggravante di cui all'art. 61 cod. pen., n. 10, che elimina, e rinvia ad altra sezione della Corte d'appello di Palermo per nuovo giudizio sul trattamento sanzionatorio.
Dichiara inammissibile il ricorso nel resto.
Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2012.
Depositato in Cancelleria il 11 gennaio 2013