Sentenza 29 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 29/01/2004, n. 1660 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1660 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CORONA Raffaele - Presidente -
Dott. COLARUSSO Vincenzo - Consigliere -
Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio - Consigliere -
Dott. GOLDONI Umberto - Consigliere -
Dott. SCHERILLO Giovanna - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OR PO, elettivamente domiciliato in ROMA P.ZZA CAVOUR 10, presso lo studio dell'avvocato MASSIMO ANGELINI, difeso dall'avvocato GIORGIO POLVERINO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
AR DA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA ANDREA DEL CASTAGNO 34, presso lo studio dell'avvocato SERGIO BELTRANI, difesa dall'avvocato ALFREDO MESSINA, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 438/99 della Corte d'Appello di SALERNO, depositata il 17/11/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/10/03 dal Consigliere Dott. Giovanna SCHERILLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PIVETTI Marco che ha concluso accoglimento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto 8/4/91 SA AN conveniva in giudizio davanti al Pretore di Cava dei Tirreni RI PP intimandogli licenza per finita locazione di una porzione di villa, sita in quella città alla Via Benedetto 82.
Il RI si costituiva chiedendo in via riconvenzionale il trasferimento in proprietà del medesimo immobile ex art. 2932 c.c.. In particolare, deduceva che le parti, nel corso di una precedente causa per finita locazione, per porre fine al contenzioso, avevano, con una scrittura privata, compromesso in vendita l'immobile in questione, convenendo l'obbligo per il conduttore, quale promissario acquirente, di pagare il prezzo di 180 milioni di lire entro il termine del 20/4/89 e di continuare a versare, fino al predetto termine, il canone di locazione.
L'attrice resisteva alla riconvenzionale opponendo che il preliminare di vendita doveva considerarsi risolto in quanto il RI non aveva pagato il prezzo entro il pattuito termine essenziale, con la conseguenza che era rimasto in vita il contratto di locazione che aveva scadenza il 31/12/91 e per il quale era stata da lei intimata la licenza per finita locazione.
Negata dal Pretore l'ordinanza di rilascio, e riassunta la causa davanti al Tribunale di Salerno competente per la causa di merito, il detto Tribunale, con sentenza 18/10/96, ritenuto il preliminare di vendita risolto per inadempimento del RI, che aveva lasciato trascorrere il termine essenziale senza pagare il prezzo, rigettava la riconvenzionale e, in accoglimento della domanda principale, dichiarava cessata la locazione dalla data del 31/12/95. La decisione veniva confermata dalla Corte d'appello di Salerno che, con sentenza 17/11/99, rigettava il gravame proposto dal soccombente. Contro la sentenza il RI ha proposto ricorso per Cassazione per quattro motivi.
Ha resistito l'intimata con controricorso integrato con una memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE
1^ - Con la memoria difensiva la resistente ha eccepito l'improcedibilità del ricorso per tardivo deposito dello stesso ai sensi dell'art. 368 primo comma c.p.c., essendo questo avvenuto il 24/1/01 (data dell'iscrizione a ruolo) e, quindi, oltre il 20^ giorno dalla notifica del ricorso (avvenuta il 2/1/01).
L'eccezione è infondata.
Ai fini del calcolo del termine di deposito del ricorso per Cassazione inviato a messo posta, occorre far riferimento alla data di spedizione, quale risulta dal timbro dell'ufficio postale di partenza apposto sul plico, non già a quella dell'arrivo del plico nella cancelleria della Corte di Cassazione ne', tanto meno, alla data dell'iscrizione a ruolo (Cass. Sez. Un. 7013/95). Nel caso in esame, il timbro di spedizione del plico reca la data del 18/1/02, cosicché il termine di 20 giorni dalla notifica del ricorso (avvenuta il 2/1/01) risulta osservato.
Il ricorso è, quindi, ammissibile e può essere esaminato nel merito.
2^ - Col primo motivo di gravame si denunciano plurime violazioni di legge (artt. 1457, 1458, 1460, 1453 c.c. e 112 c.p.c.) per avere il giudice d'appello erroneamente dichiarato risolto il contratto preliminare, e di conseguenza ritenuto il ricorrente non legittimato a proporre la domanda di esecuzione in forma specifica del preliminare, senza tenere conto che, non avendo la resistente proposto alcuna domanda di risoluzione, questa non poteva essere pronunziata senza incorrere in ultrapetizione (vizio in cui era incorso già il giudice di primo grado ritenendo il contratto risolto, e che il giudice d'appello non aveva rilevato). La censura è infondata.
Non ricorre il vizio di ultrapetizione se la pronunzia del giudice resta entro i confini dell'oggetto del giudizio, fondando la decisione sui fatti dedotti e dibattuti tra le parti in contraddittorio.
Nel caso in esame, risulta dagli atti che la SA, opponendosi alla riconvenzionale del RI (attuale ricorrente), volta ad ottenere l'esecuzione in forma specifica del preliminare di vendita, aveva sostenuto che il preliminare doveva considerarsi risolto per inosservanza del termine essenziale da parte del promissario acquirente e che, pertanto, l'unico contratto rimasto in vita tra le parti era quello di locazione, in relazione al quale era stata da lei proposta la domanda principale di licenza per finita locazione. Pertanto, ritenendo (in motivazione) risolto il contratto preliminare e pronunziandosi (nel dispositivo) sulle contrapposte domande delle parti, il giudice di appello (al pari del primo giudice), non è incorso in ultrapetizione avendo provveduto entro, e non oltre, i limiti dell'oggetto della lite sottoposta al suo esame, nel quale doveva ritenersi compreso, in quanto presupposto logico della domanda proposta dalla SA, l'accertamento, da compiersi in via incidentale, dell'avvenuta risoluzione del preliminare. Il primo motivo va, quindi, respinto.
2^ - I restanti tre motivi sono connessi e vanno, perciò, esaminati congiuntamente.
In particolare, col secondo motivo si denunciano violazione di legge (art. 2932 c.c.) e vizi di motivazione per avere la sentenza ritenuto il ricorrente inadempiente al preliminare perché non aveva formulato offerta del prezzo nei modi di legge, senza considerare che l'offerta era stata da lui formulata nelle conclusioni di appello e che il pagamento del prezzo poteva comunque essere disposto con la sentenza pronunziata ex art. 2932 c.c.. Col terzo motivo si denunciano ancora violazione di legge (artt. 1457, 1460, 1453 c.c.) e vizi di motivazione su punto decisivo per avere la sentenza compiuto un'inutile indagine sul termine essenziale, senza considerare che il termine non riguardava la prestazione del ricorrente.
Col quarto motivo si denunciano violazione di legge (artt. 2932 e 1453 c.c.) e vizi della motivazione per non avere la sentenza considerato, nel formulare il giudizio di inadempimento a carico del ricorrente, che si trattava di inadempimento non imputabile perché giustificato dalla tacita rinunzia della controparte ad avvalersi del termine. Su tali circostanze il ricorrente aveva formulato richieste istruttorie, completamente trascurate dal giudicante. Nessuna delle censure merita accoglimento.
Nel caso di specie, la sentenza ha con sufficiente chiarezza esposto le ragioni per le quali, ad avviso del giudice di appello, il termine del 20/4/89 fissato per la stipula del definitivo, entro e non oltre il quale doveva essere versato il residuo prezzo di 180 milioni, doveva ritenersi essenziale, osservando che esso risultava tale non solo in base alla "dizione letterale" usata dalle parti nel contratto preliminare, ma anche perché la SA, scaduto inutilmente il termine, aveva tempestivamente dedotto tale situazione con la lettera del 12/7/89, con la quale rappresentava di intendere il contratto risolto (v. sentenza pag. 8).
Altrettanto logicamente ha spiegato le ragioni per le quali, secondo il giudicante, il comportamento successivamente tenuto dalla SA non equivaleva a rinunzia ad avvalersi del termine, osservando che le iniziative dalla stessa intraprese per ottenere la regolarizzazione e riclassificazione catastale dell'immobile, erano inquadrabili in epoca successiva alla manifestazione di volontà in ordine all'improseguibilità del contratto preliminare (v. sentenza a pag. 9).
Con una motivazione aggiuntiva la sentenza ha inoltre osservato che il contratto doveva ritenersi risolto non solo per inosservanza del termine essenziale, ma anche perché, indipendentemente dal termine, il ricorrente doveva essere considerato inadempiente. Tale essendo l'impianto logico della sentenza, il terzo e il quarto motivo, attinenti alla prima delle due autonome rationes decidendi che la sorreggono, vanno ritenuti inammissibili in quanto si concretano in rilievi di merito rivolti al giudizio sul termine essenziale espresso dal giudicante sulla base del libero apprezzamento delle risultanze processuali.
Quanto al secondo motivo, è anch'esso inammissibile in quanto volto a censurare la seconda ratio decidendi (Cass.Sez.Un. 1484/97). Consegue il rigetto del ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro 2.500,00 (duemilacinquecento), di cui euro 1000,00 (mille) per onorari. Così deciso in Roma, il 16 ottobre 2003.
Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2004