Cass. pen., sez. I, sentenza 21/09/1998, n. 4461
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Sentenza 21 settembre 1998

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L'espulsione dello straniero su richiesta,già prevista e disciplinata dall'art.7,commi 12 bis e seguenti,del D.L. 30 dicembre 1989 n.416,convertito con modifiche in legge 28 febbraio 1990 n.39 e poi abrogato dall'art.46,comma 1,lett.e),della legge 6 marzo 1998 n.40 (recante nuova disciplina in materia di immigrazione e di condizione dello straniero),è da qualificare,piuttosto che come misura di sicurezza (attese le peculiari connotazioni che la differenziano dall'espulsione dello straniero prevista dall'art.235 cod.pen.),come istituto di carattere processuale ,quanto meno nel caso di espulsione richiesta da soggetto ancora in stato di custodia cautelare,per non essere ancora intervenuta nei suoi confronti pronuncia definitiva di condanna.Ne consegue che il suddetto istituto non sottostà alle regole dettate, in materia di successione di leggi penali sostanziali nel tempo,dall'art.2 cod.pen.,per cui,sopravvenuta l'abrogazione, ai sensi del citato art.46 della legge n.40 del 1998,la richiesta di espulsione precedentemente avanzata non può più trovare accoglimento,essendo d'altra parte da escludere la configurabilità,sulla base della disciplina previgente, di un "diritto all'espulsione" che lo straniero avrebbe acquisito all'atto della formulazione della richiesta medesima.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 21/09/1998, n. 4461
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4461
    Data del deposito : 21 settembre 1998

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