Sentenza 21 settembre 1998
Massime • 1
L'espulsione dello straniero su richiesta,già prevista e disciplinata dall'art.7,commi 12 bis e seguenti,del D.L. 30 dicembre 1989 n.416,convertito con modifiche in legge 28 febbraio 1990 n.39 e poi abrogato dall'art.46,comma 1,lett.e),della legge 6 marzo 1998 n.40 (recante nuova disciplina in materia di immigrazione e di condizione dello straniero),è da qualificare,piuttosto che come misura di sicurezza (attese le peculiari connotazioni che la differenziano dall'espulsione dello straniero prevista dall'art.235 cod.pen.),come istituto di carattere processuale ,quanto meno nel caso di espulsione richiesta da soggetto ancora in stato di custodia cautelare,per non essere ancora intervenuta nei suoi confronti pronuncia definitiva di condanna.Ne consegue che il suddetto istituto non sottostà alle regole dettate, in materia di successione di leggi penali sostanziali nel tempo,dall'art.2 cod.pen.,per cui,sopravvenuta l'abrogazione, ai sensi del citato art.46 della legge n.40 del 1998,la richiesta di espulsione precedentemente avanzata non può più trovare accoglimento,essendo d'altra parte da escludere la configurabilità,sulla base della disciplina previgente, di un "diritto all'espulsione" che lo straniero avrebbe acquisito all'atto della formulazione della richiesta medesima.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 21/09/1998, n. 4461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4461 |
| Data del deposito : | 21 settembre 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di consiglio
Dott. SACCHETTI FRANCESCO Presidente del 21.09.1998
1.Dott. CHIEFFI SEVERO Consigliere SENTENZA
2.Dott. MABELLINI ANNA " N. 4461
3.Dott. SILVESTRI GIOVANNI " REGISTRO GENERALE
4.Dott. RIGGIO GIANFRANCO " N.18218/1998
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
1) IG SA n. il 25.09.1980
2) DA AD n. il 12.07.1971
avverso ordinanza del 17.04.1998 TRIBUNALE di GENOVA sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. SILVESTRI GIOVANNI sentite le conclusioni del P.G. Dr. F. Uccella che ha chiesto il rigetto dei ricorsi;
sentito il difensore dei ricorrenti, avv. Pagano
OSSERVA
Con ordinanza del 17.4.1998, il Tribunale di Genova respingeva le richieste di espulsione dallo Stato presentate da GI AI e da Radadi Radad, rilevando che, dopo la presentazione delle istanze, era entrata in vigore la l. n. 40/98, che ha abrogato la precedente normativa relativa all'istituto dell'espulsione a richiesta dell'interessato e che non poteva applicarsi la nuova disciplina in quanto la sentenza di condanna non era ancora divenuta definitiva. Il difensore degli imputati proponeva ricorso per cassazione denunciando violazione dell'art. 606, comma 1 lett. e) c.p.p., in relazione al problema della successione nel tempo delle leggi n. 39/90 e n. 40/98, sul rilievo che la Corte di merito aveva erroneamente ritenuto che le norme sulla espulsione siano di carattere processuale, mentre, incidendo sulla esecuzione della pena, hanno natura sostanziale e sono, perciò, regolate dall'art. 2, comma 3 c.p., quali norme di favore e di garanzia: aggiungeva che l'ordinanza impugnata è viziata dalla non corretta applicazione del principio "tempus regit actum".
Il ricorso è infondato e deve essere, pertanto, rigettato. Il tema di indagine e di decisione devoluto alla cognizione di questa Corte Suprema ha ad oggetto la questione di diritto intertemporale cui ha dato origine la modificazione della disciplina legislativa in materia di espulsione dello straniero, realizzatasi col passaggio dalla normativa posta dall'art. 7, comma 12 bis e 12 ter della l. 28.2.1990, n. 19, nel testo introdotto dall'art 8, comma 1 del d.l. 14.6.1993, n. 187, convertito nella l. 12.8.1993, n. n.
296, alla normativa dettata dalla recente 1. 6.3.1998, n. 40, che, all'art. 46, comma 1 lett. e), ha abrogato espressamente le precedenti disposizioni. In particolare, in relazione alla specifica situazione dedotta nel presente procedimento, occorre stabilire se sulla richiesta di espulsione presentata da stranieri sottoposti a custodia cautelare in carcere prima dell'entrata in vigore della l.6.3.1998, n.40, il giudice debba pronunciare applicando le disposizioni dell'art. 7, comma 12 bis e ter della l. n. 39 del 1990, all'epoca Vigenti, oppure se sull'istanza di espulsione debba provvedersi sulla base delle nuove norme, introdotte dalla legge in vigore al momento della decisione e recentemente riprodotte nel d. lgs. 25.7.1998, n. 286, con cui, in virtù della delega contenuta nell'art. 47, comma 1 della l. n. 40/98, è stato approvato il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione. La prima soluzione interpretativa è stata accolta in una delle prime decisioni pronunciate dalla Corte di legittimità dopo l'entrata in vigore della l. n. 40 del 1998, con cui è stato affermato che, in caso di espulsione richiesta prima di quest'ultima legge, devono applicarsi le disposizioni di cui agli artt. 7, comma 12 bis e ter della l. n. 39 del 1990 in quanto la disciplina precedente è "più favorevole per il condannato rispetto alla nuova" (Cass., Sez. I, 7 maggio 1998, Licai). Un simile indirizzo -che recepisce la tesi dei ricorrenti relativa all'operatività delle norme sulla successione di leggi penali poste dall'art. 2 c.p.- è stato, tuttavia, abbandonato e superato nelle successive pronunce di questa Corte, con le quali è stato precisato che le disposizioni in materia di espulsione dello straniero non hanno natura sostanziale ma processuale, sicché restano inapplicabili le regole che rappresentano espressione del principio del favor rei e le questioni connesse al passaggio dalla vecchia alla nuova disciplina devono essere definite, in base alla diversa regola del tempus regit actum, con l'applicazione delle norme sopravvenute, vigenti al momento della decisione (cfr. Cass., Sez. I, 8 luglio 1998, Taofik;
Cass., 15 giugno 1998,Giamples). In particolare tale soluzione interpretativa è stata ampiamente sviluppata in una recente pronuncia (Cass., Sez. I, 14 luglio 1998, Gjergji ed altri), le cui linee argomentative e le cui conclusioni devono essere ribadite per la ragione che esse risultano sorrette da precisi e inequivoci argomenti di ordine logico e sistematico che rendono non sostenibile la tesi favorevole all'applicabilità dell'art. 2 c.p. e impediscono, di riflesso, di attribuire efficacia ultrattiva alle disposizioni abrogate dalla l. 6.3.1998, n. 40. Va osservato, anzitutto, che l'espulsione dello straniero dallo Stato era originariamente disciplinata dal codice penale e dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Il primo indica l'espulsione tra le misure di sicurezza, applicabile dal giudice -secondo la previsione generale dell'art. 235 c.p.- in caso di condanna dello straniero alla reclusione per un tempo non inferiore a dieci anni o - secondo la specifica statuizione dell'art. 312 c.p.- quando lo straniero sia condannato ad una pena restrittiva della libertà personale per un delitto contro la personalità dello Stato: per contro, il predetto testo unico di p.s., agli artt. 150 ss., regolava l'espulsione amministrativa di competenza delle autorità di pubblica sicurezza. Va segnalato, peraltro, che le due categorie di espulsione restano ben distinte nella previsione di talune leggi speciali, posto che una specifica misura di sicurezza è stata ipotizzata nell'art. 86, comma 1 e 2 del d.P.R. 9.10.1990, n. 309, per i reati in materia di stupefacenti e l'espulsione amministrativa è stata stabilita dall'art. 25 della l. 22.5.1975, n. 152, nei confronti degli stranieri che non dimostrano, a richiesta dell'autorità di pubblica sicurezza, la sufficienza e la liceità delle fonti del loro sostentamento in Italia.
L'assetto della disciplina è stato modificato dalla l.28.2.1990, n. 39, che ha abrogato le norme del testo unico di pubblica sicurezza (art. 13, comma 2), rimodellando l'istituto dell'espulsione in via amministrativa, e ha specificato che resta ferma la disciplina dettata dal codice penale sulla espulsione dello straniero quale misura di sicurezza, introducendo, poi, all'art. 7, una nuova forma di espulsione adottabile dal giudice nei confronti degli stranieri sottoposti a custodia cautelare o condannati con sentenza passata in giudicato in presenza di precise condizioni (comma 12 bis) e con un particolare procedimento (comma 12 ter). Un'attenta analisi ricostruttiva dell'istituto dell'espulsione di cui all'art. 7, comma 12 bis e 12 ter della l. n. 39 del 1990 offre significativi elementi ermeneutici alla luce dei quali riesce arduo il tentativo di reductio ad unum dei casi di espulsione disposta dal giudice, in quanto la qualificazione nell'unica categoria delle misure di sicurezza trova un serio ostacolo in insuperabili aporie logiche e sistematiche che, a fronte del peculiare contenuto della disciplina positiva, derivano da un'operazione tendente a ricondurre nell'art. 235 c.p. anche l'espulsione dello straniero prevista dai commi 12 bis e 12 ter del citato art.
7. Infatti, riesce estremamente difficile configurare come misura di sicurezza un provvedimento che può essere emesso soltanto "su richiesta dello straniero e del suo difensore" e che prescinde dalla pericolosità sociale del soggetto, il cui accertamento costituisce, a norma degli artt. 202 e 203 c.p., condizione indispensabile per l'applicazione della misura. A quest'ultimo riguardo va ricordato che la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 86, comma 1 del d.P.R. 9.10.1990, n. 309, nella parte in cui obbliga il giudice a disporre contestualmente alla condanna, senza l'accertamento della sussistenza in concreto della pericolosità sociale, la misura di sicurezza dell'espulsione eseguibile, a pena espiata, nei confronti dello straniero condannato per uno dei reati previsti dagli artt. 73, 74, 79 e 82, commi 2 e 3 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti, confermando, così, che per l'applicazione delle misure di sicurezza l'accertamento della pericolosità sociale corrisponde ad un principio generale dell'ordinamento penale (Corte Cost., 24 febbraio 1995, n. 58). Ulteriori elementi di conferma delle difficoltà di classificare come misura di sicurezza l'espulsione ex art. 7, comma 12 bis e 12 ter della l. n. 39 del 1990 possono trarsi dal fatto che essa non è eseguita dopo l'espiazione della pena e che, dopo la condanna definitiva, il provvedimento è di competenza del giudice dell'esecuzione e non del magistrato di sorveglianza, come è invece prescritto, per le misure di sicurezza, dall'art. 679 c.p.p.- Il tentativo più approfondito e completo di collocazione sistematica dell'espulsione prevista dall'art. 7, comma 12 bis e 12 ter è rinvenibile nella giurisprudenza della Corte Costituzionale, in cui è stata sottolineata la natura atipica della misura, alla quale la legge attribuisce l'effetto di sospendere l'esecuzione della custodia cautelare in carcere ovvero l'espiazione della pena (comma 12 quater, che stabilisce anche i casi di ripristino della detenzione) a mezzo di disposizioni che, per quanto riguarda la carcerazione preventiva, costituiscono certamente norme processuali, la cui ratio va individuata nell'interesse pubblico a ridurre l'enorme affollamento carcerario e ad allontanare dal territorio dello Stato gli stranieri sottoposti a procedimento penale o condannati con sentenza definitiva (Corte Cost., 24 febbraio 1994, 62, e 6 luglio 1994, n. 283). Quanto al modo di operare e agli effetti dell'espulsione ex art. 7 della l. n. 39 del 1990, risultano analoghe le posizioni della giurisprudenza di legittimità, in cui è stato riconosciuto che il provvedimento del giudice sospende soltanto l'esecuzione della pena detentiva o della misura cautelare personale in atto prima dell'espulsione, prevedendone l'automatico ripristino ex lege in caso di rientro dello straniero nel territorio dello Stato o di mancata esecuzione dell'espulsione (Cass., Sez. I, 9 febbraio 1995, Rozan). Dai precedenti rilievi si evince che, poiché nel caso di specie i ricorrenti hanno richiesto l'espulsione prima che la sentenza di condanna fosse passata in giudicato, il giudice è stato chiamato ad applicare una norma che, avendo l'effetto di sospendere lo stato di custodia cautelare in carcere, ha indubbiamente natura processuale, ditalché non è fondato il riferimento ai principi dettati dall'art.2 c.p. in tema di successioni di leggi penali sostanziali e l'unica normativa applicabile è quella vigente alla data in cui il giudice deve provvedere sulla richiesta, ossia quella posta dalla l.6.3.1998, n. 40, che -dopo avere regolato l'espulsione dello straniero come misura amministrativa (art. 11, corrispondente all'art.13 del d. lgs. n. 286/98) e come misura di sicurezza collegata all'accertamento della pericolosità sociale (art. 13, corrispondente all'art. 15 d. lgs. citato)- ha introdotto "l'espulsione a titolo di sanzione sostitutiva della detenzione" (art. 14, corrispondente all'art. 16 d. lgs. citato), abrogando espressamente le norme sull'espulsione a richiesta dell'interessato (art. 46, comma 1 lett. e, corrispondente all'art. 47, comma 2 lett.e).
Riconosciuta l'infondatezza della tesi relativa all'operatività dell'art. 2 c.p., deve parimenti escludersi che il ricorso possa trovare accoglimento sotto il diverso profilo dell'asserita configurabilità di un diritto all'espulsione acquisito all'atto della richiesta presentata all'epoca in cui erano vigenti le disposizioni di cui all'art. 7 della l. n. 39 del 1990. L'impossibifità di configurare un diritto soggettivo all'espulsione risulta manifesta quando si considera che l'accoglimento della richiesta presentata dallo straniero o dal suo difensore è subordinato all'accertamento, basato su una valutazione discrezionale del giudice competente, riguardante vari presupposti, fra i quali l'insussistenza di inderogabili esigenze processuali (Corte Cost., 24 febbraio 1994, n. 62), e che, comunque, le relative disposizioni tutelano esclusivamente un interesse pubblico e non l'interesse dello straniero, potendo quest'ultimo trovare soddisfacimento soltanto in maniera indiretta e riflessa: con la conseguenza che -venuta meno la normativa che proteggeva l'interesse pubblico nei termini prescritti dall'art. 7, comma 12 bis e 12 ter della l. n. 39 del 1990- non può legittimamente invocarsene l'applicazione ultrattiva al solo fine di tutelare la posizione soggettiva dell'interessato.
Per queste medesime ragioni, posto che le norme in esame tutelano in via diretta e immediata esclusivamente l'interesse pubblico, risulta evidente che la normativa applicabile deve essere identificata con quella vigente nel momento della decisione del giudice e non con quella della presentazione dell'istanza, ditalché deve concludersi che con l'ordinanza impugnata è stata data corretta applicazione al canone "tempus regit actum" e che, anche sotto tale profilo, sono prive di pregio le censure dei ricorrenti. Alla luce delle considerazioni che precedono i ricorsi devono essere, pertanto, rigettati e i ricorrenti devono essere condannati al pagamento in solido delle spese processuali.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento in solido delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 21 settembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 5 ottobre 1998