Sentenza 21 novembre 2013
Massime • 1
In tema di benefici penitenziari riconosciuti ai collaboratori di giustizia, la disciplina prevista dall'art. 58 ter, L. 26 luglio 1975, n. 354 che deroga alle disposizioni statuenti la necessità dell'avvenuta espiazione di significative parti di pena come presupposto per fruire del lavoro all'esterno, dei permessi premio e della semilibertà, non trova applicazione con riferimento ai "testimoni di giustizia". (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la decisione del giudice di merito che aveva qualificato come "testimone di giustizia" un condannato per gravi reati che, in relazione a questi, non aveva reso dichiarazioni utili e che invece aveva fornito informazioni decisive apprese "da relato" su delitti di eccezionale rilevanza ai quali era del tutto estraneo).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 21/11/2013, n. 772 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 772 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2013 |
Testo completo
427 72 / 14 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 21/11/2013 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. UMBERTO GIORDANO - Presidente - SENTENZA N. 3741/2013- - Consigliere - MARCELLO ROMBOLA'Dott. Consigliere - N. 21872/2013REGISTRO GENERALE Dott. ALDO CAVALLO - Rel. Consigliere - Dott. ENRICO GIUSEPPE SANDRINI - Consigliere - GIACOMO ROCCHI Dott. ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ON CE N. IL 19/09/1944 avverso l'ordinanza n. 3792/2012 TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA, del 11/04/2013 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ENRICO GIUSEPPE SANDRINI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. NICOLA LETTIERI che ha chients il wwjetto del work;
го дето Údit i difensor Avv.; RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Sorveglianza di Roma, con ordinanza pronunciata l'11.04.2013, ha accertato l'insussistenza della qualità di persona che collabora con la giustizia oggetto della richiesta formulata ex art. 58-ter Ord.Pen. da NS NC, detenuto in espiazione della pena di anni 30 di reclusione (determinata ex art. 78 cod. pen.) per i delitti di sequestro di persona a scopo di estorsione, omicidio aggravato e altri reati, commessi fino al 1982. A sostegno della richiesta, il NS aveva dedotto di aver collaborato con la DDA di Reggio Calabria in relazione alle indagini riguardanti la c.d. "strage di Duisburg", alla quale non aveva partecipato ma di cui aveva appreso durante la detenzione carceraria rilevanti informazioni, nonché di aver collaborato con la DDA di Messina e il Pubblico Ministero di Milano in relazione ai delitti (da lui commessi) che stava espiando;
invocava pertanto il disposto dell'art. 16-nonies comma 5 legge n. 82 del 1991, agli effetti della concessione dei benefici ivi richiamati. Il Tribunale, premesso che l'accertamento della qualità di collaboratore di giustizia agli effetti richiesti dal NS prescinde dall'ammissione del soggetto alle speciali misure amministrative di protezione volte a tutelarne l'incolumità personale, esigendo invece la positiva verifica di una condotta collaborativa riferita ai delitti normativamente indicati che si sia tradotta, sul piano processuale, nella dissociazione dal sodalizio criminale, nell'effettivo impegno per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori (anche mediante concreto aiuto all'Autorità di polizia o all'Autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione e l'arresto degli autori dei reati), e che risulti suscettibile di apprezzamento ai fini della graduazione della pena mediante la concessione delle attenuanti previste dal codice o dalle leggi speciali, rilevava che dalle informazioni assunte presso la DNA era emerso che il NS aveva effettivamente reso, anche in sede dibattimentale, informazioni decisive - agli effetti della condanna dei relativi autori - sulla c.d. "strage di Duisburg", sulla struttura delle cosche di ndrangheta IR e IO e su vasti traffici internazionali di stupefacenti, riferendo peraltro fatti ai quali non aveva preso parte ma che aveva appreso de relato in carcere, così che la sua posizione era assimilabile più alla figura del testimone di giustizia ex art. 16-bis legge n. 82 del 1991 che a quella del collaboratore di giustizia, con la conseguenza che le propalazioni rese, per quanto rilevanti, non erano suscettibili di positiva valutazione agli effetti di poter beneficiare di circostanze attenuanti, e dunque non erano idonee a integrare la fattispecie collaborativa di cui al 1° comma dell'invocato art. 16-nonies. Ciò escludeva, ad avviso del Tribunale, anche la ricorrenza dell'ipotesi prevista س dal 5° comma del medesimo articolo, relativa alla collaborazione prestata, dopo la condanna, per fatti diversi da quelli per i quali la condanna era intervenuta, proprio perché si trattava di fatti commessi da altri soggetti ai quali il NS era estraneo, con conseguente impossibilità di beneficiare di attenuanti di sorta. Quanto alla collaborazione prestata per i reati in corso di espiazione, e segnatamente per il delitto di cui all'art. 630 cod. pen., il Tribunale osservava che il NS, rimasto latitante dal 1978 al 2002, arrestato in Brasile nel 2002, estradato in Italia nel 2006 e interrogato il 29.09.2006, aveva confessato la propria responsabilità nel sequestro AI (commesso negli anni 1981-82) per il quale era già stato condannato in via definitiva, e nel sequestro RM NO (commesso nei primi mesi del 1979, quando era latitante) in relazione al quale aveva indicato anche i nomi dei correi;
il procedimento penale che ne era scaturito era stato tuttavia archiviato perché insuscettibile di utili sviluppi, in quanto taluni dei correi erano già stati giudicati o erano nel frattempo deceduti, mentre per gli altri era maturato il termine di prescrizione del reato, così che le dichiarazioni collaborative non avevano apportato alcun aiuto concreto alla ricostruzione dei fatti e all'individuazione e cattura dei responsabili, costituente il necessario presupposto per l'accertamento della condizione prevista dall'art. 58- ter Ord.Pen.. 2. Ricorre per cassazione NS NC, a mezzo del difensore, deducendo inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 16- nonies comma 5 legge n. 82 del 1991 e 47-ter Ord.Pen., sostanziatasi nella disapplicazione della relativa disciplina da parte dell'ordinanza impugnata, di cui chiede l'annullamento. In particolare, il ricorrente censura come errata l'interpretazione operata dal Tribunale della norma di cui al citato comma 5 dell'art. 16-nonies nel senso di escludere l'applicazione della fattispecie collaborativa ivi prevista al soggetto che, come il NS, dopo la condanna riportata in via definitiva per altri reati, avesse prestato una rilevantissima collaborazione per altri fatti delittuosi di eccezionale importanza per i quali era stata emessa una sentenza di 1° grado confermativa della sussistenza (nella collaborazione prestata) dei requisiti stabiliti dall'art. 9 comma 3, sul presupposto non previsto dalla legge che il collaborante non avesse assunto la qualifica di imputato con riguardo ai fatti ai quali la collaborazione si riferiva;
proprio il richiamo ai requisiti della collaborazione prestata previsti dall'art. 9 comma 3, e non dall'art. 16-nonies comma 1, della legge n. 82 del 1991, rendeva invece evidente, secondo il ricorrente, la voluntas legis di premiare le condotte collaborative qualificate ex art. 9 comma 3 anche nell'ipotesi in cui la collaborazione provenisse da un soggetto condannato per reati diversi da quelli indicati nel 1° comma dell'art. 16-nonies (come 2 س riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità citata nel ricorso), a prescindere dalla partecipazione o meno del collaborante al reato al quale la collaborazione si riferiva.
3. Il Procuratore Generale ha presentato conclusioni scritte, chiedendo il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Occorre premettere che nessuna doglianza risulta proposta dal ricorrente con riferimento alla mancata valorizzazione, agli effetti dell'accertamento della condizione di persona che collabora con la giustizia di cui all'art. 58-ter Ord.Pen., della collaborazione prestata dal NS in relazione ai fatti oggetto della condanna attualmente in espiazione, per i quali l'ordinanza impugnata ha escluso, con motivazione puntuale, qualsiasi utilità investigativa delle dichiarazioni collaborative, che riguardano fatti assai risalenti (si tratta di sequestri di persona a scopo di estorsione commessi in un arco temporale compreso tra il 1979 e il 1982), per i quali è maturata la prescrizione del reato o comunque i correi, indicati dal collaborante, che non siano nel frattempo deceduti, sono già stati giudicati in via definitiva.
2. Con riguardo alla collaborazione prestata per l'accertamento dei fatti inerenti la c.d. "strage di Duisburg" e la struttura delle cosche di ndrangheta IR e IO (nonché i connessi traffici internazionali di stupefacenti), il ricorso è, invece, infondato. L'importanza della collaborazione investigativa che è stata fornita, sul punto, dal ricorrente è stata riconosciuta dall'ordinanza impugnata, e non è in discussione: essa, tuttavia, non può assumere rilevanza al fine del riconoscimento della condizione necessaria per la fruizione dei benefici premiali in deroga, previsti dal 1° comma dell'art. 58-ter Ord.Pen., in quanto rispetto a tali fatti il NS assume la veste di un testimone e non di un collaboratore - di giustizia, essendo egli (pacificamente) estraneo ai fatti stessi, ed essendosi la sua collaborazione sostanziata nel riferire quanto appreso (de relato) da altri soggetti durante la comune detenzione carceraria. Difetta, dunque, uno degli elementi essenziali per l'accertamento di una collaborazione giuridicamente rilevante agli effetti della normativa premiale invocata dal ricorrente, rappresentato dall'assunzione di responsabilità derivante dalla natura (anche) autoaccusatoria che deve caratterizzare le dichiarazioni del collaborante per quanto aventi ad oggetto fatti diversi da quelli per i quali è - intervenuta la condanna in corso di espiazione - posto che altrimenti non può neppure prospettarsi una questione di meritevolezza delle attenuanti previste dal codice penale o dalle leggi speciali, come effetto della collaborazione prestata, proprio perché il dichiarante non ha partecipato alla commissione del reato, 3 سا dunque non è ipotizzabile a suo carico l'irrogazione di alcuna pena suscettibile di graduazione sanzionatoria. Sul punto, va richiamato il precedente, in termini, di cui alla sentenza di questa Corte, Sez. 1, n. 14929 del 21/02/2008, rv 240136, che ha escluso qualsiasi equiparazione dei testimoni di giustizia ex art. 16-bis legge n. 82 del 1991 (destinatari di una disciplina limitata alla fruizione di speciali misure di protezione) alle persone che collaborano con la giustizia, ai fini della spettanza dei benefici penitenziari riconosciuti a questi ultimi dalla normativa premiale, proprio perché la possibilità di fruire di tali benefici presuppone la qualità di condannato-collaboratore del soggetto interessato a ottenerli, non avendo invece rilievo (a tali fini) la collaborazione, per quanto utile e meritevole, prestata come testimone al di fuori della condanna per delitti di criminalità organizzata o per uno dei reati comunque previsti dall'art.
4-bis comma 1 dell'ordinamento penitenziario. Inconferente si rivela, di contro, il richiamo operato dal ricorrente alla sentenza della Sez. 1 n. 5852 del 25/01/2006, De Napoli, che riguarda un'ipotesi di (illegittimo) diniego di benefici penitenziari a un soggetto condannato per reati, diversi da quelli in espiazione, in relazione ai quali era stata riconosciuta la diminuente prevista dall'art. 8 della legge n. 203 del 1991, così che, anche in quel caso, la collaborazione prestata si riferiva a reati alla cui commissione il soggetto che invocava il beneficio premiale aveva partecipato (tanto da - - riportare condanna). Il fatto che il comma 5 dell'art. 16-nonies richiami l'art. 9 comma 3 (della medesima legge n. 82 del 1991) per individuare le caratteristiche che la collaborazione deve possedere, per poter essere positivamente apprezzata agli effetti dell'accertamento richiesto ex art. 58-ter Ord.Pen., non può pertanto comportare alcuna deroga al principio che la collaborazione, munita di quelle caratteristiche, deve essere stata prestata dal soggetto che è stato condannato (anche solo in primo grado) per i reati ai quali si riferisce. L'ordinanza impugnata ha fatto dunque corretta applicazione della disciplina normativa, e il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna del NS al pagamento delle spese processuali
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 21/11/2013 EPOSITATA Il Consigliere estensore Il Presidente IN CANCELLERIA итьерное д ала мато Enrico Giuseppe Sandrini Umber Good Clows 1 0 GEN. 2014 4L CANCELLIERE Stoiania Faiella