Sentenza 30 aprile 1999
Massime • 1
In tema di tutela del mare il guasto di una valvola, che abbia dato origine alla dispersione di carburante in mare, non è ex se giuridicamente idoneo ad escludere la colpa del soggetto obbligato alla previa verifica dell'efficienza e regolare funzionamento di tutti i congegni tecnici in dotazione. (Nella specie la Corte ha sostenuto la responsabilità del primo ufficiale di coperta, in assenza del comandante).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 30/04/1999, n. 7746 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7746 |
| Data del deposito : | 30 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri: Udienza pubblica
Dott. Renato ACQUARONE Presidente del 30-4-1999
1.Dott. Vincenzo ACCATTATIS Consigliere SENTENZA
2. " Raffaele RAIMONDI " N. 1530
3. " Giuseppe SAVIGNANO " REGISTRO GENERALE
4. " Alfredo TERESI " N. 37620/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da TI LO, n. Trapani il 15.11.57 avverso la sentenza 28.5.98 del Pretore di Siracusa - sez. di Augusta Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. G. Savignano
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. V. Martusciello che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo
IN LO ricorre avverso la sentenza emessa in data 28.5.98 dal Pretore di Siracusa - sez. di Augusta, con la quale è stato condannato alla pena di lire un milione di ammenda, essendo stato dichiarato colpevole del reato di cui agli artt. 16 e 20, 1^ co., 2^ p. della legge n. 979 del 1982, "perché, in qualità di primo ufficiale di coperta della nave "Baltico", causava, per colpa, lo sversamento di benzina in ambiente marino. In Augusta 23.5.95". Denuncia il ricorrente con due motivi:
1) carenza assoluta di motivazione per la pronuncia di responsabilità penale in ordine al fatto, di cui all'imputazione, nonostante che fosse emerso essere lo sversamento di benzina in mare derivato non già da errore del personale e, specificamente, del IN, "quale primo ufficiale addetto alla caricazione", ma da "un guasto meccanico delle attrezzature di bordo";
2) erronea applicazione della legge penale, per la ritenuta configurabilità del reato in esame nei confronti dell'imputato, nonostante che trattisi di reato proprio, in quanto - come si evince dalla lettera dell'art. 20 cit. - di esso può rendersi autore solo il "comandante" della nave e non già un semplice componente dell'equipaggio, quale era il ricorrente.
Motivi della decisione
Entrambe le censure sono infondate.
1) L'assunto del ricorrente, secondo il quale l'evento descritto nel capo di imputazione non sarebbe ascrivibile ad un errore degli addetti al travaso del carburante e, dunque, ad un comportamento colposo di esso imputato (che dirigeva l'operazione), non vale ad escludere ogni altra ipotesi di condotta colposa riconducibile all'omesso controllo di tutti i meccanismi interessati a detta operazione. Il guasto di una valvola, che, secondo il ricorrente, sarebbe stato all'origine della disfunzione dell'operazione di travaso del carburante e della parziale dispersione di questo in mare, non è ex se giuridicamente idoneo ad escludere la colpa del soggetto obbligato (quale, nella specie era l'imputato) a verificare previamente l'efficienza e il regolare funzionamento di tutti i congegni.
Correttamente, pertanto, il giudice di merito ha ritenuto sussistenti gli estremi della condotta colposa ascrivibili all'imputato. 2) La riferibilità alla condotta illecita in esame al soggetto che abbia la qualità di "comandante" sta a significare che trattasi di reato proprio.
Ma tale, pur esatta, obiezione del ricorrente non comporta che l'attribuzione del fatto illecito possa riguardare solo il soggetto formalmente designato quale comandante.
Il codice della navigazione (art. 293) regola il caso di sostituzione del comandante, quando, tra l'altro, questi sia assente o impedito. Il comando della nave spetta, in tale contingenza. "agli ufficiali di coperta nell'ordine gerarchico". Sicché, trovandosi l'imputato, in concreto, quale primo ufficiale di coperta (v. capo di imputazione), a sostituire il comandante della nave, assumeva di quest'ultimo i poteri e gli obblighi.
Correttamente, pertanto, il predetto è stato dichiarato responsabile del reato ascrittogli.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 30 aprile 1999.
Depositato in Cancelleria il 16 giugno 1999