Sentenza 18 maggio 1999
Massime • 1
Il reato di cui all'art.340 cod. pen.(Interruzione di un servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità) è reato di evento la cui consumazione richiede un pregiudizio effettivo della continuità o della regolarità di un servizio pubblico o di pubblica necessità. Ne consegue che la mera inosservanza di istruzioni interne o di ordini di servizio, potenzialmente rilevante sotto il profilo disciplinare, è priva di rilievo sotto il profilo penale quando non produttiva dell'evento di danno richiesto dalla norma in questione.(Fattispecie in cui la S.C. - in applicazione del principio di cui in massima - ha escluso la sussistenza del reato di cui all'art.340 cod. pen. nel caso di "turni autogestiti" predisposti da infermieri professionali in servizio presso la locale unità sanitaria locale, essendo stato accertato che il detto sistema di turnazione non aveva arrecato alcun turbamento alla continuità e regolarità del servizio di assistenza ai ricoverati).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/05/1999, n. 8651 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8651 |
| Data del deposito : | 18 maggio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Luigi D'Asaro Presidente del 18.5.1999
1. Dott. Francesco Romano Consigliere SENTENZA
2. " Adolfo Di Virginio " N.972
3. " Giuseppe La Greca " REGISTRO GENERALE
4. " Giorgio Colla " N.9595/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dal P.G. presso la Corte d'Appello di Firenze avverso la sentenza della Corte d'Appello di Firenze in data 21.9.1998, con la quale NG MP e NT NN venivano assolti dal reato di cui all'art. 340 c.p. Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Adolfo Di Virginio;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Bruno Ranieri, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore avv. Antonio Pellegrini (in sostituzione dell'avv. Vincenzo Alibrandi), che ha chiesto il rigetto del ricorso;
osserva
Con sentenza in data 21.9.1998 la Corte d'Appello di Firenze ha assolto NG GI e NT NN, per insussistenza del fatto, dal reato di cui all'art. 340 c.p., in primo grado ravvisato per avere essi, quali infermieri professionali in servizio presso la U.S.L. n.8 di Pistoia, predisposto turni di servizio "autogestiti", con ciò arrecando turbamento alla regolarità del servizio. Secondo la Corte si doveva escludere, sulla base della deposizioni degli stessi testimoni di accusa, un turbamento apprezzabile e comunque diverso dall'endemico e fisiologico malessere in cui versava la struttura ospedaliera interessata.
Ricorre il P.G., deducendo difetto e manifesta illogicità della motivazione, che avrebbe negato l'evento sulla base di considerazioni tanto assiomatiche quanto ingiustificate.
Il difensore degli imputati ha depositato una memoria, con la quale chiede il rigetto del ricorso.
Il ricorso non può essere accolto.
Al contrario di quanto in esso dedotto, la sentenza impugnata dà congrua ragione della decisione assolutoria ed alla stessa perviene sulla base di argomentazioni aderenti ai fatti, immuni da vizi logici e conformi alla giurisprudenza di questa Corte, Ed invero, il reato di cui all'art. 340 c.p. è reato di evento, la cui consumazione richiede un pregiudizio effettivo della continuità o della regolarità di un servizio pubblico o di pubblica necessità; e la affermazione di colpevolezza presuppone la prova certa di un evento del genere. I giudici di appello, al contrario, lo escludono argomentando che il sistema di turnazione predisposto dagli imputati (sistema del tutto coincidente con quello seguito fino al momento) si distingueva da quello di recente adottato dal Comune, che aveva avocato a sè la relativa competenza, esclusivamente per una maggiore presenza di infermieri professionali durante le ore notturne e per una più ridotta presenza degli stessi durante le ore diurne: fatto che, secondo le deposizioni di tutti i testimoni compresi quelli di accusa, non aveva comportato alcun turbamento della continuità e della regolarità del servizio di assistenza ai ricoverati, essendo ami discutibile che il nuovo sistema di turnazione predisposto dal Comune producesse vantaggi in tal senso. La decisione assolutoria si basa perciò su una valutazione dei fatti congrua e logicamente corretta, come tale incensurabile in sodo di giudizio di legittimità; ne', d'altronde, lo stesso P.G. ricorrente indica alcun elemento potenzialmente capace di legittimare una conclusione diversa, di cui la sentenza non avrebbe tenuto conto. La condotta punibile non può, del resto, essere individuata nell'inosservanza dell'ordine del rappresentante del Comune, considerata come fatto idoneo e di per sè sufficiente a determinare il turbamento richiesto dalla norma incriminatrice;
ed invero, ciò rappresenterebbe ad ogni evidenza una illegittima estensione dell'ambito applicativo di tale norma, che come già premesso richiede la verificazione effettiva di un evento di danno: evento che non può farsi coincidere con la mora inosservanza di istruzioni interno o di ordini di servizio, potenzialmente rilevante sotto il profilo disciplinare in quanto senz'altro illegittima, ma priva di rilievo sotto il profilo penale quando non produttiva dell'effetto dalla norma richiesto.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, all'udienza, il 18 maggio 1999.
Depositato in Cancelleria il 7 luglio 1999