Sentenza 29 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 29/04/2002, n. 6209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6209 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2002 |
Testo completo
CAMPIONE CIVILE ee 72216 E 6 N 8 P 9 O 1 I / EPUBBLICA ITALIANA Z N 72216 4 / A 6 R R 3 T N. . S IN NOME DEL POPOLO ITALIANO L I R L - 06209702 G E A E D ORTE SUPREM R L A E A A T D I D I 1 R S 3 E E N 1 T E T S . N I A N E Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: A S M E Dott. Giulio IADEI Presidente R.G.N.21328/2000 Dott. Giuseppe Vito Antonio MAGNO Consigliere Dott. Antonio MERONE Consigliere 1.17850 Cron. FICO Consigliere Rep. Dott. Nino DI BLASI Rel. - Consigliere Ud. 31/01/2002 Dott. Antonino ha pronunciato la seguente: Oggetto: IRPEF ILOR - Calamità SEN TENZA Naturali 1984 Sospensione sul ricorso proposto da: riscossione Effetti AMMINISTRAZIONE DELLE FINANZE in persona del Ministro ricollegabili successive disposizioni di pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei legge - Ulteriore beneficio Portoghesi n. 12, presso gli Uffici dell'Avvocatura rideterminazione imponibile. Generale dello Stato che la rappresenta e difende per legge;
contro
Chin ricorrente RT RI IA AR, residente a [...], non costituita in giudizio;
intimata W avversO la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Campobasso Sez.2 n.422/2/99 del 27-09- 9 4 6 1999, depositata il 25-10-1999. Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del 31-01-2002 dal Relatore Cons. Antonino Di 3. Blasi;
Vista la richiesta 26-11-2001 con la quale il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ha concluso per il rigetto del IO RD f ricorso, per manifesta infondatezza in applicazione dell'art.375 C.p.C.. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La signora RT AR GR AR, residente in uno dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 1984, dopo avere beneficiato della sospensione dal pagamento delle imposte dirette, previsto dall'art.13 quinques del d.l. 26 maggio 1984, convertito in legge 24 luglio 1984, dei redditi dell'anno n.363, nella dichiarazione dall'imponibile 1'ammontare successivo detraeva dell'imposta sospesa. L'Ufficio, ritenendo che in aggiunta alla sospensione non spettasse la detrazione, rideterminava l'ammontare del reddito imponibile con esclusione della stessa e notificava al contribuente cartella di pagamento per la W maggior somma. Il ricorso del contribuente veniva accolto dalla Commissione Tributaria Provinciale. n Contro la sentenza della Commissione Tributaria Regionale, di conferma della precedente, ha proposto denunciando la ricorso il Ministero delle Finanze, dellafalsa applicazione degli artt. 28, violazione e legge 13 maggio 1999, n.133; 3, comma 2 bis, del d.l. 30 dicembre 1985, n.917; 13, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n.449; 10, della legge 28 febbraio 1986, n. 46 e 2 del DPR 597/1973. La parte intimata non ha presentato difese. Con richiesta 26-11-2001 il Sostituto Procuratore Generale ha chiesto, ex art.375 C.p.C., il rigetto del ricorso per manifesta infondatezza. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso deve essere rigettato. "L'art. 3, secondo comma bis, del D.L. 30 dicembre 1985, n.792, come convertito con modificazioni in legge 28 febbraio 1986, n.46 - prevede che le somme relative a pagamenti delle imposte dirette, sospesi in virtù Col dell'art. 13 quinques del D.L. 26 maggio 1984 n.159, convertito con modificazioni il Legge 24 luglio 1984, n.363, fino al 31 dicembre 1985 per i residenti nei comuni dell'Italia centrale e meridionale colpiti da eventi sismici, non concorrono alla formazione dell'imponibile ai fini dell'IRPEF e dell'ILOR". Corte,Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, tale disposizione, "in virtù dell'interpretazione autentica di cui all'art.28 della legge 13 maggio 1999, n.133, posto in relazione all'art.11 della legge 18 considerata come febbraio 1999, n. 28, deve essere introduttiva di un'ulteriore agevolazione, consistente nella rideterminazione dell'imponibile, dopo la scadenza della sospensione, al netto dei versamenti sospesi" (Cass. n. 4945/2000; 8659/2001; 10237/2001; 11248/2001). Non venendo addotte nuove e valide ragioni per discostarsi da tale indirizzo giurisprudenziale, il ricorso deve essere rigettato, senza che occorra provvedere sulle spese del giudizio, atteso che la parte vittoriosa non ha svolto attività di difesa.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Così deciso in Roma il 31 Gennaio 2002. Il Presidente E N O I Z Dott. Giulio GRdei 6 6 A 9 R 5 1 T / S 4 Il Consigliere -Relatore Estensore N I / 6 G A Dott.ч е ловые 2 I E R C R . L A P L . A T A D D U L R E B E I T A D T R I N A S E I 1 T N S 3 R E 1 E S E . I T N A A M DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi 29 APR. 2002 IL CANCELLIERE C1 IL CANCELLIERE CT Osvaldo Ascanio Osvaldo AscanioAscanio