Sentenza 7 aprile 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 07/04/2003, n. 5451 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5451 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2003 |
Testo completo
C.C 78906 REPUBBLICA ITALIANA Art . 13 quin quits ESENTE DA REGISTRAZIONE lezse 26/5/84-0°-158 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Tributi SEZIONE TRIBUTARIA Agevolazioni terremoto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 18114/010545 1 /03 Dott. Francesco CR 41374 Dott. Massimo ODDO Consigliere Dott. Giuseppe Vito Antonio MAGNO Consigliere Rep. Ud. 20/09/02 Dott. Antonio MERONE Rel. Consigliero - Dott. Achille MELONCELLI - Consigliere CORTE SUPREMA CASSAZIONE ha pronunciato la seguente CAMPIONE CIVILE SENTENZA 78906 oul ricorso proposto da: N. MINISTERO DELLE FINANZE, iг. persona del Ministro pro Lempore, domiciliato in ROMA VIA DET PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che 10 rappresenta e difende ope legis;
ricorrente a da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domicillato in ROMA VIA DEI 2002 PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATORA GENERALE CELIO 3260 STATO, che lo rappresenta e difonde ope legis;
1 ricorrente
contro
VE LL;
intimato avverso la senLenza IL 276/00 delia Commissione tributaria regionale di PERUGIA, depositata 12/05/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica de l 20/09/02 dal Consigliere Dott. Antonioudienza MERONE;
udi to il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco PIVETTI che ha concluso per il rigetto del riccrso.
1. FATTO, SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DEL RICORSO 1.1. Il sig. NI LO, residente in uno dei co- muni colpiti dagli eventi sismici del 1984, dopo avere beneficiato della sospensione delle pagamento delle im- poste dirette, previsto dall'art. 13 quinquies del d.l. 26 maggio 1984, convertito con modificazioni in legge 24 luglio 1984, n. 363, nella dichiarazione dei reddi- tis presentata nell'anno successivo, ha de-ratto da l' imponibile l'ammontare dell'imposta sospesa. L'Ufficio, ritenendo che in aggiunta alla sospen- sione поп spet asse la detrazione, rideterminava 1'ammontare del reddito imponibile con esclusione della 2 detrazione stessa e notificava al contribuerte la car- tella di pagamento per la maggior somma. Il contribuente ha proposto ricorso vittoriosamente sia in primo che in secondo grado. Ricorre dinanzi a questa Corte il Ministero delle finanze, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 28, della legge 13 maggio 1999, n. 133, 3, comma 2 bis, del d.l. 30 dicembre 1985, д. 971. 13, comma 1, legge 27 dicembre 1997, n. 449, 10, legge 28 febbraio 1986, n. 46, e 2 DPR 597/1973. La parte intimata non si è costituita.
2. DIRITTO E MOTIVI DELLA DECISIONE 2.1. Il ricorso deve essere rigettato in adesione alla costante giurisprudenza di questa Corte.
2.2. L'Amministrazione finanziaria ripropone il tema della corretta interpretazione dell'art. 3, comma 2 bis del d.l. 30 dicembre 1985, n. 791, che questa Corte ha sempre ietto in senso opposto a quello prospettato dal- la ricorrente, nonostante l'intervento della interpre- tazione autentica di cui all'art. Z6 della legge 13 maggio 1999, n. 133. Infatti, "l'art. 3, secondo coτma bis, de D.I. 30 dicembre 1985, п. 791, convertito con modificazioni iг. legge 2 febbraio 1986, c. 46 il quale prevede che le somme relative a. pagamenti delle imposte dirette, 50- 3 spesi in virtù dell'art. 13 quinquies del D.L. 26 mag- gio 1984 n. 159, convertito con modificazioni in legge 24 luglio 1984 n. 363, fino al 31 dicembre 1985 per i residenti nei comuni dell'Italia contrale e meridionale colpiti da eventi sismici, non СОПСОСтопо alla Co - zione dell'imponibile ai fini dell'IRPEF e del ' LOR in virtu della interpretazione autentica di cui all'art. 28 della Legge 13 maggio 1999 n. 133, posto in relazione all'art. 11 della legge 18 Febbraio 1999, n. 28, deve essere considerato quale norma introduttiva di un ulteriore agevolazione, consistente nella rideter- minazione dell'imponibile, dopo lā scadenza della 50- spensione, al netto dei versamenti sospesi" (Cass. N. 4945/2000; conf. 8659/2001, 10237/2001, 11248/2001).
2.3. Ritiene il Collegio che non vi siano motivi per discostarsi dall'indirizzo giurisprudenziale ozamai consolidato. Conseguentemente, il ricorso deve esser e rigettato. Nulla è dovuto per le spese, atteso che la parte vittoriosa non ha svolto alcuna attività proces- suale.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Così deciso in Roma il 20 settembre 2002. 11 Presidente Au ble Clo 11. CANCELLIERE 01 (of Francesco Cristarella Orestano) Иглица Сять ве бил ه. Il Consigliere estensore ( Antoni Merone)Jully DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi 7 APR 2003 IL CANCELLER Arnold 5