Sentenza 27 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 27/01/2003, n. 1204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1204 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA 01 204 /03 IN NOME DEI. POPOLO ITALIANO IONE LA Oggetto Litis consorzi SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli ll.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Gaetano FIDUCCIA - Presidente R.G.N. 4402/C Cron.2588 Dott. Francesco SALATINI Consigliere - Rep. 379 Dott. Luigi Francesco CI NANNI Consigliere -Rel. Consigliere Ud. 08/11/02 Dott. Antonio SECRETO ConsigliereDott. Maria Margherita CHTARTNI ha pronunciato la seguente S E NT ENZA Gul ricorso proposto da: LA FONTE DELLA BOMBONIERA DI F & P DEL GIUDICE SNC IN liquidazione j.n persona del suo liquidatore legale pro tampore Fulvio Del Giudice, elettivamente rapp.te domiciliato in ROMA presso CANCELLERIA CORTE DI CASSAZIONE, difeso dall'avvocato ELIODORO TORNESE, con studio in 80121 NAPOLI VIA DEI MILLE N.74, giusta deiega in atti;
- ricorrente
contro
BENIAMINO, COSTA CIRO, COSTA COSTA VINCENZO, COSTA PASQUALE, elettivamente dumiciliati in ROMA VIA SESTIO 2002 CALVINO 193, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO 2166 AVITABILE, difesi dall'avvocato RAFFAELE PELLEGRINO, | giusta delega in atti;
controricorrenti avverso la sentenza n. 1591/00 della Corte d'Appello di NAPOLI, terza sezione civile emessa 1'1/6/2000, depositata 11 21/06/00; RG.3181/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/11/02 dal Consigliere Dott. Antonio SEGRETO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per accoglimento del I° motivo. --2- Svolgimento del processo Con citazione notificata il 29.12.1992 la s.n.c. Fonte della Bomboniera di F. e P. Del Giudice s.n.c. conveniva in giudizio OS IN, IR, UA е MI, chiedendo che fosse dichiarata la nullità della transazione con essi avvenuta, per vizio della volontà e COD condanna dei convenuti alla restituzione di f. 31 milioni. Assumeva l'attrice che i convenuti, locatori dell'immobile sito in Napoli al corso Garibaldi П1. 28/30, condotto in locazione da essa attrice avevano ottenuto ordinanza di rilascio per finita locazione;
che essa aveva anche ricevuto intimazione di sfratto per morosità, ma che aveva ottenuto il termine per purgare la mora;
che, per irregolarità del pagamento, il Pretore aveva emesso ordinanza di rilascio;
che cra intervenuta una transazione сол i locatori, in virtu' della quale aveva ollenuto una proroga fino al 15.1.1993, in cambio del pagamento di f. 61 milioni ed il pagamento di £.
2.200.000 al mese fino al rilascio e la rinunzia all'indennità di avviamento, sotto la penale di f. 2 milioni pro die in caso di ritardo;
che a tale transazione essa società era stata indotta dalla ° dalla minaccia dello sfratto presenza dell'ufficiale giudiziario e 4 agenti di p.s.. Si costituiva il solo OS IN, che contesLava la domanda e presentava domanda riconvenzionale per il pagamento di quanto previsto dalla transazione. Interveniva in causa, su ordine del giudice, la 8.p.a. allaHI Corporation Trading, che aveva partecipato transazione, quale comodataria di parte dei locali, aderendo alle richieste dell'attrice. I 1. Tribunale, con sentenza del 3.6.1998, respingeva la domanda e dichiarava nulla la domanda della s.p.a, HI Corporation ed accoglieva in parte la riconvenzionale, l'attrice al pagamento della somma di f. 35 condannando milioni. Avverso quest.a sentenza proponeva appello la Fonte della Bomboniera. Resisteva il solo OS. La corte di appello di Napoli, con sentenza depositata il 21.6.2000, rigettava l'appello. Riteneva la corte di appello che nella fattispecie non sussistesse un'ipotesi di violenza morale nella formazione del consenso alla stipula della transazione, poiché mancava un vantaggio obbiettivamente ingiusto, in quanto i locatori ottennero un vantaggio diverso rispetto a quello ottenibile con l'esercizio del diritto, ma пол per questo obbiettivamente ingiusto, avendo la convenuta ottenuto un ennesimo differimento dello sfratto, mentre esulava da questo vizio del consenso ogri valutazione sulla convenienza dell'affare da parte dell'attrice appellante. La corte di merito riteneva, inoltre, che era ininfluente _a sentenza cel tribunale di Napoli di rigetto della domanda dei OS di risoluzione del contratto di locazione per inadempimento, travolgente l'ordinanza di sfratto per morosità, in quanto, a parte il rilievo che detta sentenza era stata emessa allorchè già era operativa la transazione che obbligava le parti a rinunziare a tutti i giudizi, in ogni caso tale decisione era giuridicamente ecrata, in quanto, in Caso di pagamento irregolare a seguito di legittimamentetermine di grazia, come nella fattispecie, viene emessa l'ordinanza di convalida di sfratio. Riteneva, infine, ia corte territoriale che поп sussistevano nel contratto di transazione in questione né clausole vessatorie, né erano previsti interessi usurari. Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per Cassazione la Fonte della Bomboniera di F. c P. Del Giudice s.n.c., in liquidazione. Resistono соп controricorso OS IN, IR, MI, UA, che hanno presentato memoria. Motivi della decisione 1. Con il primo articolato motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1435 e 1438, 1971, 1972 ē 2697 C.C., art. 79 1. n. 392/1978, ! nonché degli artt. 102, 112, 113, 115, 116, 331, e 332 c.p.C., il vizio di ultrapetizione ed errore in procedendo, l'omissione, insufficienza e contraddittorictà di motivazione, eccesso di potere e carenza di motivazione, in relazione all'art. 360 n. 3, 4 e 5 c.p.c.. In particolare la ricorrente lamenta che la HI trading corporation, quale comodataria dei locali in questione era intervenuta nella transazione oggetto del presente litisconsortela stessa era quindi giudizio;
che conseguentemente, doveva sostanziale e processuale;
che, essere integrato il contraddittorio nei confronti della stato lo stesso già s Lessa in grado di appello, essendo integrato in primo grado.
2.1. Ritiene questa Corte che vada accolta questa prima censura. Anzitutto è pacifico tra le parti che alla transazione in questione intervennero, oltre ai OS, sia la Fonte della Bomboniera che la HI Trading. Poiché l'oggetto del presente giudizio è appunto l'assunta nullità del contratto di transazione, risulta dedotta in giudizio una situazione plurisoggettiva unica, in ordine alla quale si chiede la decisione, con la conseguenza che litisconsorzio necessario in ipotesi dis.i versa l'appellata sostanziale tra 1'appellante, e la HI trading corporation (Cass. 25.2.1982, n. 1198). [ Incltre, ed in ogni caso, poiché, come sostenuto dal resistente (p. 8 del con rcricorso), il giudice di primo grado aveva ordinato la chiamata in causa della HI corporation, si ancho determinata una situazione di litisconsorzio processuale.
2.2.Osserva questa Corte che la chiamata in causa disposta nel giudizio di primo grado determina Па situazione di litisconsorzio processuale e dà luogo al_a causa inscindibile che impone la formazione di una necessita' di evocare nel giudizio di impugnazione tutti i soggetti in esso convenuti, sicchoc', SC a tanto non provvede l'appellante, al 'omissionc devc supplirc, a norma dell'art. 331 cod. proc. civ., il giudicc d'appello, i quale non puo', con diverso apprezzamento processuale, cludere tale norma, essendo della situazione tenuto in ogni caso ad integrare il contraddittorio per chiamata in causa in primo il solo fatto che la parte grado non sia stata citata in quello di impugnazione;
la mancata Osservanza della suddetta disposizione da parte del giudice d'appello non comporta la nullità della sentenza, ma da' luogo a cassazione con rinvio, affinche' il giudice di rinvio provveda all'applicazione della disciplina di cui all'art. 331 cod. proc. civ. (Cass. 24.6.1998, n. 6251; Cass. n. 5559/1994} в.
3. Nella fattispecie, poiché nel giudizio di primo grado la HI corporation fu regolarmente chiamata in causa, 1 seguito dell'ordine del giudice, e si costitui (e la sentenza fu emessa anche nei suoi confronti), risulta nei sussistere oltre cho un'ipotesi diSuci confronti litisconsorzio sostanziale, anche processuale, che necessaria partecipazione della HI comportava la corporation anche al giudizio di impugnazione. Non essendo stato integrato il contraddittorio in sede di appelio a norma dell'art. 331 c. p. p. nei confronti della HI corporation, l'impugnata sentenza va, quindi, cassata con rinvio ad altra sezione della corte di appello di Napoli, che provvederà anche sulle spese di questo giudizio di Cassazione. Le restanti censure, contenute nell'unico motivo di ricorso, rimangono assorbite.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, per quanto di ragionc. Cassa l'impugnata sentenza e rinvia, anche per le spcsc di questo giudizio di cassazione ad altra sezione dolla Corte di appello di Napoli. Così deciso in Roma, lì 8 novembre 2002. Il cons. est. Il Presidente Rain Fid an Antonio Segret Дабан DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL CANCELLIERE C! Ogg 27 GEN 2003 innocent mattista IL CANCELLIERE C1 Innocenze Battista