Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/09/2001, n. 37419
CASS
Sentenza 21 settembre 2001

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In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, l'obbligo di fornire i mezzi di sussistenza al figlio minore ricorre anche quando vi provveda in tutto o in parte l'altro genitore con i proventi del proprio lavoro e con l'intervento di altri congiunti, atteso che tale sostituzione non elimina lo stato di bisogno in cui versa il soggetto passivo del quale, viceversa, costituisce la prova.

Il giudice di appello, che accolga il motivo riguardante la mancata unificazione nel vincolo della continuazione del reato giudicando ad altro, giudicato separatamente con sentenza irrevocabile, è libero di rivalutare la gravità dei fatti e di individuare la violazione più grave sulla quale effettuare gli aumenti di pena e, qualora ritenga tale il reato giudicato, l'aumento di pena per quelli sottoposti al suo giudizio non necessariamente deve essere inferiore alla pena inflitta con la sentenza impugnata.

In tema violazione degli obblighi di assistenza,l'asserita incapacità economica dell'obbligato può assumere valore di esimente, in virtù del principio "ad impossibilia nemo tenetur", solo allorché sia assoluta e non sia ascrivibile a colpa dell'indagato.

Commentari4

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    Articoli · https://studiodonne.it/ · 24 agosto 2016

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/09/2001, n. 37419
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 37419
Data del deposito : 21 settembre 2001

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