Sentenza 21 settembre 2001
Massime • 3
In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, l'obbligo di fornire i mezzi di sussistenza al figlio minore ricorre anche quando vi provveda in tutto o in parte l'altro genitore con i proventi del proprio lavoro e con l'intervento di altri congiunti, atteso che tale sostituzione non elimina lo stato di bisogno in cui versa il soggetto passivo del quale, viceversa, costituisce la prova.
Il giudice di appello, che accolga il motivo riguardante la mancata unificazione nel vincolo della continuazione del reato giudicando ad altro, giudicato separatamente con sentenza irrevocabile, è libero di rivalutare la gravità dei fatti e di individuare la violazione più grave sulla quale effettuare gli aumenti di pena e, qualora ritenga tale il reato giudicato, l'aumento di pena per quelli sottoposti al suo giudizio non necessariamente deve essere inferiore alla pena inflitta con la sentenza impugnata.
In tema violazione degli obblighi di assistenza,l'asserita incapacità economica dell'obbligato può assumere valore di esimente, in virtù del principio "ad impossibilia nemo tenetur", solo allorché sia assoluta e non sia ascrivibile a colpa dell'indagato.
Commentari • 4
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La violazione degli obblighi di assistenza familiare costituisce un reato ai sensi dell'articolo 570 del Codice penale. La norma infatti prevede: "Chiunque, abbandonando il domicilio domestico, o comunque serbando una condotta contraria all'ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla potestà dei genitori, o alla qualità di coniuge, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da lire duecentomila a due milioni.Le dette pene si applicano congiuntamente a chi: malversa o dilapida i beni del figlio minore o del pupillo o del coniuge; fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore, ovvero inabili al lavoro, agli …
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Sempre più frequentemente nelle aule dei nostri Tribunali compaiono imputati ai quali è stato contestato il reato previsto e punito dall'art. 570 c.p. titolato “Violazione degli obblighi di assistenza familiare”. L'articolo in questione prevede tre ipotesi criminose le quali, in base a quanto indicato dalla giurisprudenza di merito e di legittimità dominante, danno vita a tre diverse figure di reato dal momento che diversa è la nozione dei fatti e diversa è la pena prevista. Se pertanto si verifica più di una delle dette ipotesi si ha concorso di reati, poiché né la seconda né la terza ipotesi possono considerarsi forme circostanziate della prima. La giurisprudenza della Cassazione …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/09/2001, n. 37419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37419 |
| Data del deposito : | 21 settembre 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PASQUALE TROYANO - Presidente - del 21/09/2001
1. Dott. BRUNO OLIVA - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. ILARIO MARTELLA - Consigliere - N. 1041
3. Dott. ANTONIO AGRÒ - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. DOMENICO CARCANO - Consigliere - N. 12226/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da TI IN, nato a [...] l'[...],
avverso la sentenza pronunciata il 9 ottobre 2000 dalla Corte di appello di Torino Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Domenico Carcano,
udito il Pubblico Ministero nella persona del P. Generale Dott. Gianfranco Viglietta, il quale ha concluso per il rigetto. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
GA PP, con sentenza del Pretore di Torino del 20 aprile 1999, fu riconosciuto colpevole del delitto previsto dall'art.570, commi 1 e 2 n.2, c.p. per avere fatto mancare i mezzi di sussistenza alla figlia minore, sottraendosi agli obblighi inerenti alla potestà di genitore e tra l'altro omettendo di versare la somma di L. 280.000, stabilita dal Tribunale civile di Torino.
L'imputato propose appello avverso tale sentenza, lamentando che il giudice di primo grado l'avrebbe condannato senza tenere conto della mancanza dello stato di bisogno delle parti offese e della sua impossibilità di adempiere all'obbligo di versare le somme imposte dal giudice civile.
La Corte di appello di Torino confermò la sentenza di primo grado, rilevando che il GA sin dalla separazione, risalente all'ottobre del 1987, aveva mostrato disinteresse per la figlia minore, rifiutandosi di versare quanto stabilito dal giudice civile a titolo di mantenimento e per tale ragione era stato in precedenza condannato già due volte per lo stesso reato. Questi due precedenti manifesterebbero, secondo la Corte territoriale, la volontà dell'imputato di sottrarsi ingiustificatamente agli obblighi assunti con la separazione consensuale. Tale atteggiamento, si osserva ancora, risaliva ad epoca anteriore alla cessazione del rapporto di lavoro con la FIAT e rendeva del tutto pretestuosa la giustificazione addotta dall'imputato dell'impossibilità di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore della figlia dovuta alle sue modificate condizione economiche.
L'infondatezza della deduzione relativa all'assenza dello stato di bisogno, era dalla Corte di merito giustificata dal fatto che il modesto reddito della madre della piccola, nata dall'unione con il GA, era risultato non sufficiente per consentire ad entrambe una esistenza dignitosa e tale da soddisfare le normali esigenza di vita. Ciò aveva reso, secondo il Giudice di merito, del tutto verosimile la circostanza che per attenuare lo stato di indigenza nel quale si erano trovate la ex moglie e la figlia del GA, proprio per le inadempienze di quest'ultimo, erano dovuti intervenire i genitori della stessa signora LA.
Non era da mettere in discussione per la Corte di merito la sussistenza della fattispecie criminosa nei termini contestasti e ritenuti fondati dal giudice di grado.
Fondato è stato, invece, ritenuto il mancato riconoscimento della continuazione tra l'attuale episodio criminoso e quelli precedenti. Nonostante la Corte abbia ritenuto l'unicità del disegno criminoso tra l'attuale reato e quello giudicato dal Pretore con sentenza del 10 marzo 1997, non ha ridotto, però, la pena complessivamente inflitta, tenendo conto che, se per un verso, ciascun episodio denotava un persistente programma del GA di violare consapevolmente il proprio obbligo di provvedere al mantenimento della figlia minore, per altro verso, tale stesso elemento dava consistenza all'asserita persistente violazione dei doveri di genitore. Individuato, infatti, come reato più grave quello giudicato con sentenza del 10 marzo 1997, si è, dunque, determinato l'aumento di pena per la continuazione in misura pari a quella di sei mesi di reclusione e lire ottocentomila di multa, inflitta dal primo giudice per l'ultimo episodio criminoso.
Il ricorrente, oltre alle stesse doglianze proposte in appello ed in questa sede articolate come difetto di motivazione, deduce la violazione di legge sul punto relativo alla determinazione della pena per la ritenuta continuazione, rilevando che il giudice di merito ha operato in realtà un cumulo materiale di pene, violando il principio del favor rei che dovrebbe caratterizzare l'istituto della continuazione, senza peraltro fornire un'adeguata e coerente giustificazione al riguardo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso, in entrambe le sue due articolazioni, è privo di fondamento.
Quanto al difetto di motivazione, dedotto con il primo motivo di ricorso, si osserva che la struttura del discorso giustificativo della Corte di merito è privo di incongruenze e salti logici e descrive approfonditamente la concordanza dei gravi e precisi elementi in ordine alla sussistenza dell'episodio criminoso contestato al GA.
Ineccepibile, infatti, l'apparato argomentativo posto a fondamento dell'affermata responsabilità ed altrettanto ineccepibile e logica la spiegazione del convincimento sul totale disinteresse mostrato dall'imputato di rispettare i doveri inerenti alla potestà dei genitori e sulla inconsistenza delle giustificazioni addotte al mancato versamento della somma dovuta per il mantenimento della figlia.
La Corte territoriale ha svolto una verifica analitica del quadro probatorio posto a fondamento della decisione del Pretore ed ha sviluppato una congrua spiegazione sul persistente, volontario inadempimentoda parte dell'imputato sin dalla data della separazione, risalente al 27 ottobre 1987, dell'obbligo di provvedere al mantenimento della figlia minore affidata alla ex moglie ed ha dato conto del fatto che le dimissioni del GA dalla FIAT sono state frutto di una sua libera scelta per intraprendere una diversa attività e che la mutata situazione lavorativa ha soltanto arrecato un mero disagio economico e non un assoluta indigenza. L'asserita incapacità economica dell'obbligato, come oramai uniformemente affermato da questa Corte, può assumere valore di esimente, in virtù del principio ad impossibilia nemo tenetur, solo allorché sia "assoluta" e non sia ascrivibile a colpa dell'obbligato (ex plurimis, Sez. 6^, 25 ottobre 1990, Patruno, dep. 12 aprile 1991 n. 4152, rv. 187311; Sez. 6^, 23 gennaio 1997, Parisella rv.208307). Corretto, sotto il profilo logico, il supporto argomentativo sul punto della mancanza dello stato di bisogno delle parti offese. Come noto, l'obbligo di fornire i mezzi di sussistenza al figlio minore sussiste anche quando vi provveda la madre in tutto o in parte con i proventi del proprio lavoro e con l'intervento di altri congiunti, appunto per la mancanza del contributo posto a carico del padre dal giudice civile. Tale sostituzione, anzi costituisce la prova dello stato di bisogno in cui versa il soggetto passivo (Sez. 6^, 19 marzo 1990 Ragera, dep. 17 settembre 1990, n. 12400, rv. 185336). Anche su tale ultimo profilo relativo all'intervento dei genitori della ex moglie per sopperire alla mancanza dei mezzi di sussistenza dovuta alle inadempienze del GA, il giudice di merito ha sviluppato un discorso giustificativo completo e coerente e come tale sottratto al sindacato di questa Corte.
La doglianza del mancato riconoscimento della continuazione tra l'attuale episodio criminoso e quelli precedenti, accolta dalla Corte di appello è stata riprodotto come motivo di ricorso perché, nonostante la ritenuta unicità del disegno criminoso tra l'attuale reato e quello giudicato dal Pretore con sentenza del 10 marzo 1997, non è stata ridotta la pena complessivamente inflitta e vi sarebbe stata in concreto un cumulo materiale delle pene inflitte. Anche tale ultimo motivo, con il quale in realtà non si rappresentano questioni di erronea applicazione di disposizione di legge, bensì unicamente profili inerenti al difetto di motivazione, è privo di fondamento.
L'applicazione della disciplina della continuazione ha, sotto il profilo sostanziale, come unico limite quello stabilito dall'art.81 c.p.p. e cioè quello che la pena prevista per il reato più grave non può essere aumentata sino al triplo.
Il fatto, invece, che la pena per il reato unificato, poi, ad altro più grave sia stata già determinata ed inflitta in un distinto procedimento, non comporta che, una volta ritenuta la continuazione, il relativo aumento di pena debba essere minore rispetto alla pena originariamente inflitta. L'art.671, comma 2, c.p.p., prevede che, qualora la continuazione sia applicata in executivis il giudice determina "la pena in misura non superiore alla somma di quelle inflitte con ciascuna sentenza o decreto". Limite, quest'ultimo, applicabile anche nell'ipotesi in cui la continuazione sia riconosciuta in appello tra un reato, per il quale vi sia stata condanna in primo grado, insuscettibile di reformatio in peius, ed altro reato più grave la cui condanna, pronunciata in un distinto procedimento, sia divenuta irrevocabile.
Il profilo di legittimità denunciato dal ricorrente si riduce, pertanto, al solo difetto di motivazione, nella specie, del tutto insussistente. Una giustificazione completa e coerente è stata, infatti, espressa dalla Corte territoriale la quale, se per un verso, ha tenuto conto del fatto che ciascun episodio denota un persistente programma del GA di violare consapevolmente il proprio obbligo di provvedere al mantenimento della figlia minore, per altro verso, ha ritenuto che tale stesso elemento manifesta la persistente violazione dei doveri di genitore. Individuato, poi, come reato più grave quello giudicato con sentenza del 10 marzo 1997. ha legittimamente determinato l'aumento di pena per la continuazione in misura pari alla pena di sei mesi di reclusione e lire ottocentomila di multa, inflitta dal primo giudice per il solo ultimo episodio criminoso.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 21 settembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2001