Sentenza 12 novembre 2002
Massime • 1
Ai fini della configurabilità del delitto di cui all'art.570, comma 2, n.2, cod. pen., l'obbligo di assicurare i mezzi di sussistenza ai figli minori di età grava su entrambi i genitori e permane indipendentemente dalle vicissitudini dei rapporti coniugali, ne' l'assolvimento del predetto obbligo da parte di uno dei genitori esenta in alcun modo l'altro.
Commentario • 1
- 1. Rapporti tra genitori e figli, illecito civile e responsabilitàAccesso limitatoGiuseppe Cassano · https://www.altalex.com/ · 26 giugno 2006
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/11/2002, n. 57 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 57 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SANSONE Luigi Presidente del 12/11/2002
Dott. AGRÒ Antonio S. Consigliere SENTENZA
Dott. MILO Nicola Consigliere N. 1318
Dott. IPPOLITO Francesco rel. Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. COLLA Giorgio Consigliere N. 34126/2001
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AS ER, n. a Bemalda il 22.10.1961;
avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari, emessa il 15.6.2001;
- letto il ricorso e il provvedimento impugnato;
- udita in Pubblica udienza la relazione del Cons. Dott. F. Ippolito;
- udita la requisitoria del Procuratore Generale Dott. G. Febbraro, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla sospensione condizionale della pena, con rigetto nel resto;
- udito il difensore della parte civile, avv. Catella, che ha richiesto il rigetto del ricorso;
Osserva in:
FATTO E DIRITTO
ER AC ricorre contro la decisione della corte d'appello di Bari, che ha confermato la sentenza 3.7.2000, con cui il tribunale della stessa città lo dichiarò colpevole del reato di cui all'art. 570 co., 2 n. 2 cod. pen. nei confronti del figlio minore IC, convivente con la madre.
Il ricorrente deduce inosservanza di legge e vizio di motivazione, non sussistendo lo stato di bisogno del minore, compiutamente assistito dalla madre.
Il ricorso è infondato: l'obbligo d'assicurare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore grava su entrambi i genitori, e permane qualunque sia la vicissitudine dei rapporti coniugali ne' l'assolvimento di tale obbligo da parte di uno dei coniugi esenta l'altro in alcun modo.
Non può accogliersi neppure la richiesta formulata dal Procuratore Generale di annullare senza rinvio la subordinazione della sospensione condizionale della pena al pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno, essendo stata tale statuizione assunta e adeguatamente motivata in aderenza alla previsione dell'art. 165 cod. pen.. Al rigetto del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese sostenute dalla costituita parte civile, che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché a rifondere alla costituita parte civile le spese del giudizio, liquidate in euro 1.335, di cui 1.200 per onorari, oltre all'IVA e CPA.
Così deciso in Roma, il 12 novembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 8 gennaio 2003