Sentenza 10 dicembre 2003
Massime • 1
La guida senza patente o con patente revocata costituisce, da parte di soggetto sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, inosservanza dell'obbligo di rispettare le leggi, previsto dall'art. 5 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423, e rende quindi configurabile la contravvenzione di cui all'art. 9, comma primo, della stessa legge.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 10/12/2003, n. 1673 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1673 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 10/12/2003
Dott. SANTACROCE Giorgio - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIRONI Emilio - Consigliere - N. 1239
Dott. CANZIO Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DUBOLINO Pietro - Consigliere - N. 022778/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) SA FF N. IL 14/09/1969;
avverso SENTENZA del 26/03/2003 CORTE APPELLO di NAPOLI;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIRONI EMILIO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. V. Esposito che ha concluso per a.s.t. perché fatto non previsto dalla legge come reato.
LA CORTE Vista la sentenza in epigrafe, che ha confermato quella di primo grado con cui VE FA era stato condannato alla pena di 3 mesi di arresto per la contravvenzione di cui all'art. 9, co. 1 L. n. 1423/1956 (inosservanza degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale per aver, in data 27.10.2000, guidato un autoveicolo nonostante la revoca della patente);
visto il ricorso con cui il difensore deduce violazione di legge sull'assunto della qualificabilità del fatto come contravvenzione di cui all'art. 12 L. n. 142371956 o violazione (depenalizzata) di cui all'art. 216, co. 5 c.d.s. nonché carenza di prove circa la penale responsabilità dell'imputato, avendo asseritamente il teste esaminato in primo grado riferito soltanto di aver controllato il VE ma non anche che costui fosse alla guida del veicolo;
rilevato che secondo consolidato orientamento giurisprudenziale (v. Cass., sez. 1^, 1.2.1995 n. 1053 - ud. 17.11.1994 -, Chimenti, Arch. Circolaz., 1995, 956; 17.2.1996, n. 1888 - ud. 9.1.1996 - e 23.10.1987, n. 11103 - ud. 27.5.1987-) la guida senza patente o con patente revocata è riconducibile alla violazione della prescrizione di osservare le leggi inerente all'imposizione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale della p.s., come tale integrante la contravvenzione di cui all'art. 9, comma 1^, L., n. 1423/1956, in concorso con la violazione contemplata dal codice della strada, mentre la previsione incriminatrice di cui all'art. 12, co. 1^, l. cit., peraltro punita in modo identico alla precedente, riguarda la violazione delle prescrizioni inerenti alla misura dell'obbligo di soggiorno;
rilevato altresì che quanto dedotto nel ricorso circa la carenza di prove in ordine alla presenza del VE alla guida del veicolo è smentito dalla puntuale affermazione contenuta nella sentenza impugnata (ed in termini analoghi nella sentenza di primo grado) secondo cui il Carabiniere Sozio constatò che il veicolo era condotto proprio dall'imputato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2004