Cass. civ., sez. III, sentenza 29/01/2003, n. 1281
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Sentenza 29 gennaio 2003

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In tema di eccezioni al divieto dello "ius novorum" in appello, l'art. 345, cod. proc. civ., disponendo che è ammissibile la domanda di risarcimento dei "danni sofferti dopo la sentenza" di primo grado, comporta che nel corso del giudizio di appello, e sino alla precisazione delle conclusioni, possono essere chiesti, sempreché dipendenti dal titolo fatto valere in primo grado, sia i danni effettivamente venuti ad esistenza, quali eventi fenomenici, dopo la sentenza di primo grado, sia i danni dei quali il danneggiato, pur usando l'ordinaria diligenza, non sia stato in grado di rilevare l'esistenza e la portata pregiudizievole anteriormente alla definizione del giudizio di primo grado ed alla data in cui ha proposto il gravame (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di appello che aveva ritenuto ammissibile la domanda con la quale l'appellato - che non aveva censurato i capi della sentenza di primo grado aventi ad oggetto la liquidazione del danno biologico e del danno da invalidità permanente, quantificata nella misura del 25% - nel corso del giudizio di secondo grado aveva chiesto il risarcimento dei danni da invalidità permanente nella misura del 100%, nonostante che dallo stesso atto di appello risultava che, alla data in cui era stato proposto il gravame, egli già aveva piena consapevolezza dell'aggravamento irreversibile dei danni sofferti).

La omessa riproduzione nelle conclusioni definitive di cui all'art. 189, cod. proc. civ., di una delle domande proposte con l'atto di citazione implica soltanto una mera presunzione di abbandono della stessa, sicché il giudice del merito, al quale spetta il compito di interpretare la volontà della parte, è tenuto ad accertare se, malgrado la materiale omissione, sussistano elementi sufficienti - ricavabili dalla complessiva condotta processuale o dalla stretta connessione della domanda non riproposta con quelle esplicitamente reiterate - per ritenere che la parte abbia inteso insistere nella domanda pretermessa in dette conclusioni (Nella specie, la S,C. ha ritenuto incensurabile la sentenza di merito la quale aveva escluso che la mancata riproduzione nelle conclusioni definitive della domanda di risarcimento del danno da invalidità temporanea fosse sufficiente a farla ritenere rinunciata, sia in quanto la parte l'aveva illustrata nella comparsa conclusionale, sia in quanto aveva espressamente insistito per l'accoglimento della domanda di risarcimento del danno da invalidità permanente, che della prima costituisce il logico completamento).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 29/01/2003, n. 1281
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1281
    Data del deposito : 29 gennaio 2003

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