Sentenza 29 gennaio 2003
Massime • 2
In tema di eccezioni al divieto dello "ius novorum" in appello, l'art. 345, cod. proc. civ., disponendo che è ammissibile la domanda di risarcimento dei "danni sofferti dopo la sentenza" di primo grado, comporta che nel corso del giudizio di appello, e sino alla precisazione delle conclusioni, possono essere chiesti, sempreché dipendenti dal titolo fatto valere in primo grado, sia i danni effettivamente venuti ad esistenza, quali eventi fenomenici, dopo la sentenza di primo grado, sia i danni dei quali il danneggiato, pur usando l'ordinaria diligenza, non sia stato in grado di rilevare l'esistenza e la portata pregiudizievole anteriormente alla definizione del giudizio di primo grado ed alla data in cui ha proposto il gravame (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di appello che aveva ritenuto ammissibile la domanda con la quale l'appellato - che non aveva censurato i capi della sentenza di primo grado aventi ad oggetto la liquidazione del danno biologico e del danno da invalidità permanente, quantificata nella misura del 25% - nel corso del giudizio di secondo grado aveva chiesto il risarcimento dei danni da invalidità permanente nella misura del 100%, nonostante che dallo stesso atto di appello risultava che, alla data in cui era stato proposto il gravame, egli già aveva piena consapevolezza dell'aggravamento irreversibile dei danni sofferti).
La omessa riproduzione nelle conclusioni definitive di cui all'art. 189, cod. proc. civ., di una delle domande proposte con l'atto di citazione implica soltanto una mera presunzione di abbandono della stessa, sicché il giudice del merito, al quale spetta il compito di interpretare la volontà della parte, è tenuto ad accertare se, malgrado la materiale omissione, sussistano elementi sufficienti - ricavabili dalla complessiva condotta processuale o dalla stretta connessione della domanda non riproposta con quelle esplicitamente reiterate - per ritenere che la parte abbia inteso insistere nella domanda pretermessa in dette conclusioni (Nella specie, la S,C. ha ritenuto incensurabile la sentenza di merito la quale aveva escluso che la mancata riproduzione nelle conclusioni definitive della domanda di risarcimento del danno da invalidità temporanea fosse sufficiente a farla ritenere rinunciata, sia in quanto la parte l'aveva illustrata nella comparsa conclusionale, sia in quanto aveva espressamente insistito per l'accoglimento della domanda di risarcimento del danno da invalidità permanente, che della prima costituisce il logico completamento).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 29/01/2003, n. 1281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1281 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FIDUCCIA Gaetano - Presidente -
Dott. PREDEN Roberto - Consigliere -
Dott. PERCONTE LICATESE Renato - rel. Consigliere -
Dott. PURCARO Italo - Consigliere -
Dott. FINOCCHIARO Mario - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NUOVA TIRRENA ASSIC SPA, con sede in Roma, in nome per conto del F.G.V.S. quale impresa cessionaria del portafoglio della SIDA ASS. in lca, in persona del procuratore speciale Avv. Beniamino Tortora, elettivamente domiciliata in ROMA VIA GALLIA 21, presso lo studio dell'avvocato ETTORE LONGO, che la difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
OL LO, LL EN, GENERALI ASSIC SPA;
- intimati -
e sul 2^ ricorso n^ 20350/99 proposto da:
GENERALI ASSIC SPA, in persona dei legali rappresentanti Dr. Adriano Porri e Domenico Benzoni, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CICERONE 49, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO BERNARDINI, che la difende anche disgiuntamente all'avvocato RENATO COLA, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
AS RI, EL SI, EL IA, tutti nella qualità di erede di EL AR, nonché OL LO, NUOVA TIRRENA SPA, LL NAZARENO;
- intimati -
e sul 3^ ricorso n^ 23502/99 proposto da:
LL EN, elettivamente domiciliato in ROMA PZZA ADRIANA 15, presso lo studio dell'avvocato ROMANO CERQUETTI, difeso dagli avvocati DOMENICO GIUFFRÈ, VINICIO BERTONI, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
GENERALI ASSIC SPA, legalmente rappresentate dal Dott. Adriano Porri e dal Dott. Domenico Benzoni, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CICERONE 49, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO BERNARDINI, che la difende anche disgiuntamente all'avvocato RENATO COLA, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale -
nonché
contro
NUOVA TIRRENA SPA, SA RI, EL IA, EL SI, OL LO;
- intimati -
avverso la sentenza n. 170/99 della Corte d'Appello di ANCONA, emessa il 31/03/99 e depositata il 24/05/99 (R.G. 315/92);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/05/02 dal Consigliere Dott. Renato PERCONTE LICATESE;
udito l'Avvocato Ettore LONGO;
udito l'Avvocato Antonio BERNARDINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso UO EN ed il rigetto degli altri ricorsi delle Generali Assicurazioni e del ricorso UI.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il 5 febbraio 1986 UI RE, trasportato nell'auto condotta da LL CE, riportava lesioni nella collisione col veicolo condotto da OL AR. Conveniva perciò in giudizio i due predetti, proprietari dei veicoli, nonché le loro società assicuratrici, rispettivamente le Assicurazioni Generali s.p.a. e la S.I.D.A., per conseguire il risarcimento dei danni. Il Tribunale di Macerata, con sentenza del 18 maggio 1992, addebitava il sinistro per il 70% al LL e per il 30% all'OL, e li condannava, in solido con le società assicuratrici, a un risarcimento di lire 13.334.912, con la rivalutazione e gli interessi sulla somma rivalutata dal sinistro, al netto degli acconti versati dalle Assicurazioni Generali, oltre a lire 1.750.000 per rimborso di spese, con la rivalutazione e gli interessi sulla somma rivalutata dall'esborso al saldo. Proponeva appello il UI, lamentando l'esiguità del danno morale, liquidato in lire 5.000.000, e l'omessa pronuncia sul danno da inabilità temporanea. Deduceva inoltre di aver subito, nelle more del giudizio, un consistente aggravamento delle sue condizioni psicofisiche, con una limitazione quasi assoluta dell'attività motoria. Appellavano incidentalmente le Assicurazioni Generali, chiedendo che al UI fosse negato il risarcimento del danno da invalidità permanente, dovuto a tutt'altra causa, e ogni altro danno patrimoniale.
Sopravvenuta la liquidazione coatta amministrativa della S.I.D.A., si costituiva, in seguito a riassunzione, la s.p.a. UO EN, in nome e per conte del Fondo di Garanzia, quale impresa cessionaria del portafoglio della società dedotta, chiedendo, anche per l'OL, il rigetto dell'appello. Restava contumace il LL. Con sentenza del 24 maggio 1999, la Corte d'Appello di Ancona riconosceva al UI un risarcimento di lire 12.968.000, oltre alla rivalutazione e agli interessi legali sulla somma rivalutata dal sinistro, a titolo di danno da invalidità temporanea, ritenendo che la relativa domanda non fosse stata espressamente riproposta nelle conclusioni definitive di primo grado per un semplice errore materiale;
rigettava il gravame incidentale delle Assicurazioni Generali;
liquidava al UI, a carico del LL, dell'OL e delle due società assicuratrici, lire 200.000.000, lire 335.000.000 e lire 150.000.000, rispettivamente per l'invalidità permanente, il danno biologico e il danno morale, somme tutte rivalutate all'attualità, comprensive di interessi e al netto di quanto già liquidato per gli stessi titoli dal Tribunale, oltre a lire 3.459.940 per spese mediche.
Rigettava la pretesa delle Assicurazioni Generali che la loro condanna fosse contenuta nei limiti del massimale, stante la mancata produzione della polizza.
Avverso questa sentenza hanno proposto ricorso principale la società UO EN, nell'indicata qualità, sulla base di un unico motivo, e ricorso incidentale le Assicurazioni Generali e il UI, formulando, rispettivamente, quattro e cinque mezzi di annullamento.
Le Assicurazioni hanno anche depositato un controricorso per resistere al ricorso incidentale del UI.
Nell'udienza del 14 giugno 2001 la Corte ha ordinato, ad integrazione del contraddittorio, la notifica del ricorso della UO EN al LL e la notifica dei ricorsi incidentali al LL e all'OL, proprietari dei veicoli assicurati, nel termine di sessanta giorni.
È stata eseguita e depositata nei termini la notifica al LL (e, per esso, agli eredi BA RI, LL NA e LL VI) e all'OL dei ricorsi incidentali. MOTIVI DELLA DECISIONE
Va disposta, ai sensi dell'art. 335 C.p.c, la riunione dei ricorsi. Preliminarmente va dichiarata, ai sensi degli artt. 331 2^ comma e 371 'bis' C.p.c, l'inammissibilità del ricorso principale della UO EN (sul superamento del massimale legale), non avendo la stessa provveduto alla disposta integrazione mediante la notifica al "responsabile del danno" di cui all'art. 23 della legge 24 dicembre 1969 n. 990, LL CE, o, per l'esattezza, essendo costui deceduto, ai suoi eredi (come hanno fatto le Assicurazioni Generali e il UI).
È inammissibile altresì il ricorso incidentale del UI (sul "quantum" del risarcimento), in quanto proposto nei quaranta giorni dalla notifica del ricorso incidentale delle Assicurazioni Generali, avvenuta il 3 novembre 1999, e non invece nei quaranta giorni dalla notifica del ricorso principale della UO EN, avvenuta il 28 settembre 1999.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, il ricorso incidentale per cassazione, nei confronti del controricorrente che abbia proposto anche ricorso incidentale, dev'essere proposto, ai sensi dell'art. 371 2^ comma C.p.c, nel termine di quaranta giorni dalla notifica del ricorso principale, invece che del successivo ricorso incidentale, dato che avverso tale ricorso il 4^ comma dell'articolo cit. prevede solo la proponibilità del controricorso, non anche di un ulteriore ricorso incidentale in questo contenuto, potendo da ciò derivare una serie indeterminata di ricorsi incidentali tardivi, in contrasto col principio della proponibilità dell'impugnazione incidentale solo dalle parti contro cui è stata proposta l'impugnazione principale ed altresì con la regola fondamentale della concentrazione delle impugnazioni contro la stessa sentenza (Cass. 12 gennaio 1996 n. 188;
17 luglio 1992 n. 8724).
Nè potrebbe obiettarsi che l'interesse a proporre il ricorso incidentale sia sorto nel UI solo per effetto del ricorso incidentale delle Assicurazioni Generali, perché, in tema di ricorso incidentale per cassazione, compiutamente disciplinato dall'art. 371 C.p.c, non è riprodotta una regola analoga a quella dettata per l'appello incidentale dall'art. 343 C.p.c. Le Assicurazioni Generali, col primo motivo del ricorso incidentale, denunciando la violazione dell'art. 189 C.p.c, censurano gli argomenti coi quali la sentenza ha ritenuto non rinunciata, sebbene non espressamente riproposta all'atto della precisazione delle conclusioni definitive, la domanda di risarcimento del danno da invalidità temporanea.
Col secondo mezzo, denunciando l'errata interpretazione dell'art. 345 C.p.c, la Compagnia sostiene che, come riconosce la stessa sentenza, il rapido decorso dell'invalidità era noto al UI fin dal giudizio di primo grado e quindi, con certezza, nel momento in cui propose appello avverso la sentenza del Tribunale di Macerata.
Pertanto la domanda nuova, teoricamente proponibile con l'atto di appello, essendosi già verificati i fatti che ne erano a fondamento, ma di fatto non proposta col gravame, col quale non venne infatti impugnata la percentuale dell'invalidità permanente, doveva aversi per abbandonata.
Col terzo mezzo le Assicurazioni Generali rilevano che la Corte anconetana non ha risposto al capo dell'appello incidentale col quale avevano dedotto che non possono essere addebitate all'originario responsabile del sinistro le conseguenze che, pur trovando nello stesso sinistro un antecedente necessario, ne costituiscono uno sviluppo abnorme, come l'epatite dovuta a una trasfusione di sangue infetto.
Con l'ultimo motivo la ricorrente incidentale deduce che per errore la Corte ha ritenuto non prodotta la polizza ne' altra documentazione idonea a comprovare l'importo del massimale, mentre al contrario il "modello di regolarità amministrativa" di cui è cenno nella sentenza era stato depositato agli atti come allegato al foglio di deduzioni del 5 marzo 1998 e non è stato ivi rinvenuto per "mera disattenzione".
La censura formulata col primo motivo è infondata.
La Corte d'appello, pur dando atto che la domanda di risarcimento del danno da invalidità temporanea non è stata riproposta "nelle specifiche ed articolate conclusioni prese in primo grado", reputa tuttavia che la stessa non possa, ciò nonostante, aversi per rinunciata e che l'omessa sua verbalizzazione sia dovuta a un semplice errore materiale, per le seguenti ragioni: 1) è stata proposta con l'atto di citazione;
2) è stata illustrata nella comparsa conclusionale;
3) nelle conclusioni definitive è stato chiesto il risarcimento del danno patrimoniale da invalidità permanente, che "dell'invalidità temporanea è il conseguente e logico completamento"; 4) non vi è alcun altro comportamento processuale del UI da cui possa dedursì la volontà di rinunciare a quel capo di domanda.
Ebbene, la mancata riproduzione, nelle conclusioni finali, di domande, eccezioni ed istanze formulate nelle precedenti fasi del giudizio comporta solo una presunzione di abbandono, basata sull'intepretazione della volontà della parte, sicché il giudice non è dispensato dall'obbligo di indagare se, nel caso concreto, vi siano elementi per ritenere che, malgrado la materiale omissione, la parte abbia inteso insistere anche in una data richiesta o deduzione (Cass. 12 maggio 1994 n. 4633). Fondandosi pertanto detta presunzione su un'interpretazione della volontà, essa deve escludersi qualora il giudice del merito, cui spetta il compito di interpretare nella loro esatta portata le conclusioni, le richieste e le deduzioni, ravvisi elementi sufficienti, o dalla complessiva condotta processuale della parte o dalla stretta connessione della domanda non riproposta con quelle specificamente formulate, per arguire che la materiale omissione non significhi rinuncia (Cass. 26 ottobre 1994 n. 8784). La sentenza impugnata ha proceduto all'interpretazione di sua competenza, e, avendo adeguatamente giustificato il suo convincimento, sfugge al sindacato di legittimità. L'ultimo motivo non può avere ingresso.
Rileva la sentenza che la pretesa delle Assicurazioni Generali di limitare la condanna al massimale di polizza va respinta, perché la polizza non è stata prodotta, ne' nel fascicolo della Compagnia si rinviene il cd. "certificato di regolarità amministrativa", da cui si dovrebbe ricavare l'importo del massimale.
Replicando che invece quel certificato era agli atti e che non vi è stato rinvenuto per una "mera disattenzione", la ricorrente prospetta non già un errore di giudizio bensì una svista di carattere materiale, costituente errore di fatto e quindi motivo di revocazione, a norma dell'art. 395 n. 4 C.p.c, e non di ricorso per cassazione (cfr. Cass. 15 novembre 1994 n. 9628; 20 maggio 1992 n. 6082; 1 agosto 1986 n. 4960; 23 febbraio 1983 n. 1372). L'asserita svista del giudice "a quo" poteva dunque essere corretta soltanto con l'esperimento del rimedio revocatorio e non col presente ricorso al giudice di legittimità.
La censura di cui al secondo motivo è invece fondata.
La Corte, nel prendere in esame la domanda con la quale, nel corso del giudizio di appello, il UI ha chiesto il riconoscimento della ben più grave invalidità emersa dalla seconda consulenza tecnica (un danno biologico pari all'80% e un'invalidità permanente pari al 100%), rileva anzitutto che questa nuova pretesa, derivando dallo stesso incidente stradale e avendo la stessa natura di quella azionata per i danni maturati prima della sentenza, "è ammissibile, in deroga al principio del divieto di domande nuove in appello, ai sensi dell'art. 345 C.p.c, ed è proponibile fino all'udienza di precisazione delle conclusioni".
Osserva di poi che il UI "iniziava ad avere la consapevolezza dell'irreversibile aggravamento delle sue condizioni di salute solo nella primavera del 1992 (vedi nella seconda et. il certificato medico in data 8.2.1992 della Dottoressa Emili e il certificato medico del prof. Gandolfi del 20.5.1992, quando in primo grado la causa, precisate le conclusioni, era stata rimessa al collegio, con conseguente impossibilità di proporre la domanda innanzi al Tribunale di Macerata".
Respinge pertanto la Corte "l'eccezione di inammissibilità proposta da entrambe le Assicurazioni e motivata con il rilievo che il danno si era già manifestato in tutta la sua gravita nel corso del giudizio di primo grado e non, come richiede l'art. 345 C.p.c, dopo la sentenza".
Sulla base della consulenza tecnica, a tenore della quale le condizioni psicofisiche dell'infortunato si sono "irreversibilmente aggravate dopo la sentenza di primo grado", la Corte passa infine a liquidare al UI "i danni patrimoniale, biologico e morale sofferti dopo la sentenza impugnata", attribuendo un risarcimento aggiuntivo rispetto a quello liquidato in Tribunale sulla base di un'invalidità permanente del 25% e di un danno biologico del 33%. Orbene, la ragione giustificatrice della speciale deroga consentita dall'art. 345 C.p.c. al divieto dello "jus novorum" in appello sta nell'intento di ammettere, per evidenti fini di economia processuale, che le pretese fondate su determinate evenienze verificatesi in corso di lite, e caratterizzate da particolari rapporti con la domanda già azionata in primo grado, siano fatte valere anche nella fase di appello dello stesso processo, così da evitare la necessità di instaurare per esse un nuovo, separato giudizio. Ed allora, proprio affinché la "ratio" così individuata possa pienamente attuarsi, bisogna ammettere che l'utilizzabilità del processo in atto perduri fino all'ultimo limite possibile e quindi fino al momento in cui, con la precisazione definitiva delle conclusioni, il contraddittorio si chiude anche in appello, restando la proponibilità ancora in tale momento, delle (nuove) domande, consentite dall'art. 345 C.p.c. limitata a quelle che non sarebbe stato possibile formulare prima;
limitata cioè agli interessi, frutti, accessori e danni che non fossero già maturati all'atto della costituzione del contraddittorio in appello (Cass. S.U. 22 febbraio 1975 n. 670, in mot.).
Secondo quanto è stato ritenuto più di recente, l'eccezione al divieto dello "jus novorum" in appello disposta dall'art. 345 2^ comma C.p.c, il quale ammette il ristoro del pregiudizio patrimoniale correlato ai "danni sofferti dopo la sentenza" impugnata, comporta che si possano domandare in appello, sempreché dipendenti dal titolo fatto valere in primo grado, non soltanto i danni effettivamente venuti ad esistenza, quali eventi fenomenici, dopo la sentenza di primo grado, ma altresì i danni dei quali il danneggiato, pur usando l'ordinario diligenza, non sia stato in grado di rilevare l'esistenza e la portata pregiudizievole (e quindi la negativa incidenza sulla propria sfera patrimoniale) anteriormente alla definizione del giudizio di primo grado (Cass. 5 aprile 1991 n. 3545). La "ratio" della deroga di cui s'è detto (da interpretarsi restrittivamente: Cass S.U. cit.), consiste, coordinando opportunamente la norma, in ciò, che si tratti davvero di "danni sofferti dopo la sentenza", tali cioè da non poter essere chiesti se non "nel giudizio d'appello", ossia in un arco di tempo che va dall'atto d'impugnazione fino al limite temporale già indicato. Perché possa chiederlo, per la prima volta, a giudizio d'appello già iniziato, occorre dunque che il danneggiato non abbia la possibilità di percepire il danno ulteriore, neppure nei suoi elementi anticipatori o prodromici, nel corso del giudizio di primo grado o dopo la deliberazione della sentenza e fino alla proposizione del gravame;
perché, nel caso contrario, quando il danno, già all'atto della proposizione dell'appello, si manifesti, per chiari segni, maggiore, per effetto di eventi sopravvenuti, di quello determinato nella sentenza di primo grado, si pone soltanto un problema di ingiustizia e quindi di riforma della sentenza sul capo considerato, da ottenere col rituale esperimento dell'impugnazione, che non tollera alternative o ripensamenti nel prosieguo del giudizio d'appello.
Il danno che sia evidente già all'atto della costituzione del contraddittorio in appello, insomma, può anche essere un danno sofferto, e cioè maturato, dopo la sentenza impugnata, ma ciò non basta a rendere proponibile la relativa domanda nel corso del giudizio di appello, occorrendo, per il rispetto delle regole sulle impugnazioni e sul giudicato interno, che il danneggiato faccia valere nel primo momento processualmente utile, vale a dire col gravame, la situazione sopravvenuta, causativa di un danno maggiore di quello liquidato in prime cure.
Nella fattispecie non soltanto la sentenza impugnata riconosce che il UI ebbe cognizione dell'aggravamento delle infermità già prima della deliberazione della sentenza di primo grado, ossia "nella primavera del 1992"; ma, ciò che più conta, l'esame diretto dell'impugnazione, cui la Corte è abilitata atteso il denunciato "error in procedendo", permette di verificare che già in quell'atto (che è dell'ottobre 1992) l'appellante ebbe a disegnare un quadro drammatico delle proprie condizioni di salute, prospettando, sulla base di aggiornate certificazioni mediche, una "paralisi dissociata dello sciatico", una "grave epatite e sindrome neuroastenica", una "zoppia", e perfino una "situazione paralitica ormai stabilizzata", vale a dire, a un dipresso, proprio quel complesso morboso totalmente invalidante che la Corte d'appello gli ha riconosciuto come effetto di un aggravamento avvenuto dopo la sentenza di primo grado (impedimento assoluto della deambulazione o meglio stato di paralisi;
epatite C di origine trasfusionale, sindrome depressiva ansiosa reattiva), ma evidentemente, per espresso riconoscimento dello stesso UI, già coevo, nelle sue linee essenziali, all'introduzione del gravame.
Ciò nonostante, in quella sede, il UI, inspiegabilmente, non mosse alcuna censura alle statuizioni del Tribunale in punto di danno biologico (32/33%) e di invalidità permanente specifica (25%) e alle corrispondenti liquidazioni (lire 19.800.000 per il primo titolo e lire 49.808.650 per il secondo), ma concluse, oltre che per il riconoscimento del danno da invalidità temporanea per undici mesi non lavorati, omesso dal Tribunale per un asserito. Abbandono del relativo capo di domanda (argomento già trattato "stupra"), per una maggiore liquidazione del danno morale (lire 20.000.000 o il diverso importo di giustizia).
Bisogna inevitabilmente dedurne che già all'atto della proposizione del gravame, e quindi della costituzione del rapporto processuale d'appello, dell'aggravamento irreversibile, anche a voler ammettere che non si fosse ancora definitivamente consolidato, sussistessero per lo meno tutte le premesse, tanto da imporre al UI di far valere immediatamente tale situazione, per evitare di far passare in giudicato, per difetto d'impugnazione, l'entità dei postumi permanenti accertata in primo grado.
Seppure quindi questo aggravamento in avanzato stadio non fosse, nella primavera del 1992, più deducibile nel giudizio di primo grado (ma non si capisce perché, in presenza di quella naturale evoluzione delle conseguenze dannose dell'incidente, il UI non potesse, nella comparsa conclusionale o nella stessa udienza collegiale di discussione, sollecitare al Tribunale un supplemento d'istruttoria, ai sensi dell'art. 279 1^ comma C.p.c), esso era certo deducibile con l'atto di appello, col quale pertanto, in forza della sopravvenuta modificazione peggiorativa delle condizioni psicofisiche, doveva essere chiesta la riforma dei relativi capi della sentenza e la riliquidazione, in proporzione, del danno patrimoniale da invalidità permanente e del danno biologico. Al contrario, nell'appello del UI, l'esposizione delle più gravi condizioni psicofisiche non si tradusse in una corrispondente, specifica richiesta di riforma dei capi della sentenza impugnata concernenti il danno biologico e il danno patrimoniale da lucro cessante per l'invalidità permanente, attese le inequivoche conclusioni dianzi ricordate, limitate all'omissione di pronuncia in ordine al danno da inabilità temporanea e alla riduttiva liquidazione del solo danno morale.
Evidente dunque l'inammissibilità, per novità, della domanda di riconoscimento della più grave invalidità proposta per la prima volta dal UI nel corso del giudizio di seconde cure, giustamente denunciata dalla ricorrente incidentale. L'accoglimento del secondo motivo comporta l'assorbimento del terzo, logicamente subordinato alla più grave invalidità ritenuta dalla Corte d'appello e venuta meno.
Consegue la cassazione, "in parte qua", della sentenza impugnata, col rinvio a un giudice di pari grado, designato nel dispositivo. Soccorrono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi;
dichiara inammissibile il ricorso principale n. 17893/99 R.G. della società UO EN;
dichiara inammissibile il ricorso incidentale n. 23502/99 R.G. di UI RE;
accoglie il secondo motivo del ricorso incidentale n. 20350/99 R.G. delle Assicurazioni Generali, rigetta il primo e il quarto e dichiara assorbito il terzo motivo dello stesso ricorso;
cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'Appello di Bologna;
compensa tra le parti le spese del presente giudizio. Così deciso in Roma, il 30 maggio 2002.
Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2003