Sentenza 25 agosto 2003
Massime • 1
In materia di sanzioni per l'omesso o ritardato pagamento di contributi previdenziali, dovendosi richiedere l'applicazione retroattiva dell'art. 16 legge n. 388 del 2000 (che ha abolito tutte le sanzioni amministrative in materia), per i crediti contributivi accertati e in essere al 30 settembre 2000 si applicano le sanzioni previste dall'art. 1, comma duecentodiciassettesimo, della legge 20 dicembre 1996, n.662, in luogo di quelle di cui all'art. 4, commi da primo a quinto, del D.L. 30 dicembre 1987, n. 536, convertito con modificazioni dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, essendo stati tali commi abrogati dall'art. 1, comma duecentodiciassettesimo, della legge n. 662 del 1996 citata, salvo che sul punto si sia formato il giudicato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/08/2003, n. 12484 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12484 |
| Data del deposito : | 25 agosto 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MILEO Vincenzo - Presidente -
Dott. SPANÒ Alberto - Consigliere -
Dott. LUPI Fernando - Consigliere -
Dott. VIGOLO Luciano - rel. Consigliere -
Dott. CURCURUTO Filippo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CALCISERNIA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA UGO BASSI 3, presso lo studio dell'avvocato ENNIO MAZZOCCO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ROBERTO MASIANI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
I.N.P.S., ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati FABRIZIO CORRERA, DOMENICO PONTURO, FABIO FONZO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 92/00 del Tribunale di MODENA, depositata il 06/06/00 R.G.N. 171/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/04/03 dal Consigliere Dott. Luciano VIGOLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco PIVETTI che ha concluso per il rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 17 maggio/6 giugno 2000, il Tribunale di Modena, decidendo quale giudice di rinvio da Cass. 18 settembre 1995, n. 9864, in parziale accoglimento dell'appello proposto dall'I.N.P.S. avverso la sentenza del Pretore di Isernia che - accogliendo in parte l'opposizione della s.p.a. CA al decreto col quale le era stato ingiunto il pagamento di complessive L. 386.003.327 per vari titoli, aveva dichiarato, per quanto ora interessa, il diritto dell'Istituto al solo recupero dei contributi sulla maggiore retribuzione corrisposta al dipendente CH -, condannava l'appellata a pagare all'I.N.P.S. L. 116.452.996 per contributi omessi, oltre somme aggiuntive di legge.
Ha ritenuto il giudice del rinvio - uniformandosi al principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione, secondo il quale il beneficio dello sgravio degli oneri sociali sussiste solo nel caso in cui il datore di lavoro abbia corrisposto ai propri dipendenti tutte le voci retributive previste dalla contrattazione collettiva di settore - che, in concreto non erano stati versati i contributi relativi ai cosiddetti rimborsi spese versati al CH e pertanto era intervenuta la decadenza dal beneficio, stante la natura retributiva di tali erogazioni ed essendo anche pacifica l'inosservanza da parte aziendale dell'art. 2103 c. civ.. Erano altresì dovute le somme aggiuntive ai sensi della legge n. 48 del 1988, trattandosi di normativa vigente all'epoca dei fatti e per non essersi avvalsa la debitrice del meccanismo solutorio di cui ai commi 227 ss. dell'art. 1 della legge n. 662 del 1996. Il Tribunale di Modena ha anche respinto l'eccezione dell'Istituto secondo cui la società aveva chiesto nelle conclusioni la riforma della sentenza emessa in sede di appello dal Tribunale, anziché di quella di primo grado, essendosi trattato di errore materiale e cioè di una irregolarità superabile con la emananda pronuncia. Ha altresì respinto l'eccezione secondo cui non avrebbe potuto essere chiesta dalla CA la revoca dell'ingiunzione. Per la cassazione della sentenza del giudice di rinvio ricorre la società con tre motivi illustrati con memoria.
L'I.N.P.S. resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo di ricorso la CA deduce la "violazione e falsa applicazione dell'art. 394 c.p.c.; insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia: art. 360 c.p.c. nn. 3 e 5" dolendosi del rigetto dell'eccezione circa l'erronea richiesta di riforma della sentenza del Tribunale di Isernia - giudice di appello -, anziché di quella di primo grado, mentre a norma dell'art. 394 c.p.c., le parti conservavano nel giudizio di rinvio la stessa posizione assunta nel procedimento in cui fu pronunciata la sentenza cassata, stante anche il carattere di prosecuzione del giudizio precedente (e non di nuovo giudizio di appello) proprio del giudizio di rinvio, costituente una fase processuale volta a sostituire la decisione cassata con una nuova pronuncia.
Il motivo non merita accoglimento.
Infatti, la società ricorrente, che pur si da cura di illustrare i caratteri che, secondo la giurisprudenza di legittimità, sono propri del giudizio di rinvio, non ha minimamente contestato la valutazione del Tribunale di Modena - giudice di rinvio -, secondo cui l'indicazione, nell'atto di riassunzione della causa, della sentenza del Tribunale di Isernia, quale decisione che lo stesso giudice di rinvio avrebbe dovuto "riformare", costituiva una mera irregolarità dovuta ad un errore materiale.
Soltanto superando, con adeguate argomentazioni, la configurazione del mero errore materiale (come tale non ostacolante l'esatta individuazione della sentenza che avrebbe dovuto formare oggetto del giudizio di rinvio e di eventuale riforma), la società ricorrente avrebbe potuto far valere l'inammissibilità della richiesta formulata dall'I.N.P.S. al Tribunale di Modena: a tal fine la ricorrente si è, invece, limitata ad asserire che la tesi della "materialità" dell'errore, risolventesi nella mera irregolarità dell'atto, "non può essere condivisa", ma l'assunto non è minimamente sviluppato sul piano argomentativo neppure con la memoria depositata a norma dell'art. 378 c.p.c. (che tuttavia non avrebbe potuto oltrepassare i limiti della mera illustrazione di argomenti già compiutamente svolti nel ricorso: Cass. 23 marzo 2002, n. 4199;
15 marzo 2002, n. 3861; 21 febbraio 2001, n. 2478).
Nella memoria la società afferma che, nell'atto di riassunzione, il riferimento alla sentenza del Tribunale di Isernia era "specifico e inequivocabile", ma con siffatta connotazione ben può presentarsi anche una indicazione frutto di mero "lapsus" della parte, onde la necessità di ulteriori, argomentate deduzioni, non svolte nel ricorso, idonee a contestare la decisione del giudice di rinvio sul punto in considerazione.
Col secondo motivo, la CA lamenta la "violazione e falsa applicazione dell'art. 394 c.p.c.; insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia: art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5" per non avere il Tribunale di Modena rilevato come l'I.N.P.S. non avrebbe potuto chiedere la revoca del decreto ingiuntivo emesso ad istanza dello stesso Istituto.
Il motivo è infondato.
Infatti, la revoca del decreto deve intendersi domandata solo in relazione all'accoglimento, solo parziale, dell'opposizione ad opera della sentenza del Pretore, confermata in sede di appello, e al rigetto da parte della Corte di Cassazione del motivo di impugnazione dell'INPS relativo alla possibilità di configurare un rapporto di lavoro subordinato compatibilmente con la carica di vicepresidente della società rivestita da GI LL e alla presunta fondatezza delle connesse pretese dell'Istituto.
D'altra parte, la CA non ha interesse a dolersi della domanda dell'Istituto volta alla revoca del decreto ingiuntivo per la parte attinenza pretese nelle quali l'Ente non ha ritenuto di dovere più insistere.
Col il terzo motivo, la CA denuncia "violazione e falsa applicazione dell'art. 4 del d.l. 30 dicembre 1987, n. 536 convertito in legge 29 febbraio 1988, n. 48; dell'art. 1, commi 217^, 221^, 225^ e 227^, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia: art. 360, n. 3 e 5 c.p.c." sostenendo che non erano dovute somme aggiuntive in quanto, per effetto dell'art. 1, comma 225^, della legge n. 662 del 1996, l'art. 4 del d.l. n. 536 cit. era, per i primi cinque commi,
abrogato, con effetto anche sui giudizi pendenti.
Inconferente era, poi, il rilievo del giudice di rinvio circa la mancata attivazione del meccanismo solutorio previsto dai commi 227^ e segg. dell'art. 1 della legge n. 662 del 1996 cit.: osserva a tale proposito ricorrente che sarebbero state comunque applicabili le pur meno favorevoli disposizioni di cui agli artt. 217 e 218 della medesima legge.
Osserva ancora che tanto più deve aversi riguardo a queste ultime due disposizioni di legge in relazione allo "ius superveniens", rappresentato dall'art. 116, comma 18^, della legge 23 dicembre 2000, n. 388". Il motivo è fondato nei sensi delle considerazioni che seguono.
1. L'art. 116, comma dodicesimo, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ha abolito "tutte le sanzioni amministrative relative a violazioni in materia di previdenza e assistenza obbligatorie consistenti nell'omissione totale o parziale del versamento di contributi o premi o dalle quali comunque derivi l'omissione totale o parziale del versamento di contributi o premi, ai sensi dell'art. 35, commi secondo e terzo, della legge 24 novembre 1981, n. 689...". Tuttavia, questa Corte ha ritenuto che tale disposizione, richiamata dalla ricorrente, non possa trovare applicazione retroattiva, sicché le violazioni amministrative commesse prima dell'entrata in vigore dello "ius novum" (il decreto ingiuntivo reca la data del 6 maggio 1989), restano, in linea di massima, soggette alla disciplina previgente (Cass. 20 maggio 2002, n. 7328; 26 novembre 2002, n. 16699).
2. Tanto premesso in via generale, occorre porre in rilievo che:
- A) i primi tre commi dell'art. 4 del d.l. 30 dicembre 1987, n. 536, convenuto con modificazioni dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, sanzionavano l'omesso o non integrale pagamento dei contributi entro il termine stabilito ponendo a carico dell'inadempiente una somma aggiuntiva, a titolo di sanzione civile, in ragione di anno, pari a) al tasso di interesse o di differimento, maggiorato di cinque punti se l'ammontare dei contributi era rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie;
b) al tasso di interesse o di differimento in caso di oggettive incertezze sull'obbligo contributivo;
c) al 50% dei contributi o premi in caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero;
d) la somma aggiuntiva non avrebbe potuto superare il doppio dei contributi evasi o tardivamente versati;
e) i soggetti tenuti al pagamento della somma aggiuntiva massima erano altresì tenuti al pagamento degli interessi legali sul debito complessivo a decorrere dal giorno successivo all'insorgenza dell'obbligo di pagamento della somma aggiuntiva.
- B) L'art. 1, comma 225^, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ha bensì abrogato i primi cinque commi dell'art. 4 del d.l. n. 536 cit., ma ha contestualmente modificato, con il comma 217^, la disciplina delle sanzioni per l'omesso o il non integrale pagamento dei contributi, stabilendo a) una maggiorazione di tre punti del tasso di interesse (in luogo della maggiorazione di cinque punti già prevista dall'art. 4 del d.l. n. 536/1987), col limite del 100% dell'importo dei contributi non corrisposti entro la scadenza di legge (in luogo del maggior limite del doppio dei contributi); b) in caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, oltre alla somma aggiuntiva, la nuova legge prevede una sanzione "una tantum" (e non "in ragione d'anno"), graduabile tra il 50% e il 100% dei contributi evasi.
Ne consegue una disciplina più favorevole al soggetto inadempiente e, secondo il testuale tenore dell'art. 116, comma 18^, della legge n. 116/2000, trattandosi di "crediti in essere e accertati al 30
settembre 2000, le sanzioni sono dovute nella misura e secondo le modalità fissate dai commi 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223 e 224 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662", non essendosi formato giudicato sul tipo e l'entità delle sanzioni (cfr. Cass. 9 maggio 2002, n. 6680). Pertanto, mentre è corretta la decisione del Tribunale di Modena in ordine alla non applicabilità delle norme sulla regolarizzazione di cui ai commi 226 ss. della legge n. 662/1996 cit., per la mancata attivazione, ad opera della CA, delle relative procedure, deve affermarsi il principio secondo il quale "per i crediti contributivi in essere e accertati al 30 settembre 2000, si applicano le sanzioni previste dall'art. 1, comma 217^, della legge 20 dicembre 1996, n. 662, in luogo di quelle di cui all'art. 4, commi da 1 a 5
del d.l. 30 dicembre 1987, n. 536, convertito con modificazioni dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, commi abrogati dall'art. 1, comma 217^, della legge n. 662/1996 cit., salvo che sul punto si sia formato il giudicato".
In accoglimento del terzo motivo di ricorso, pertanto, la sentenza del Tribunale di Modena, non conforme a tale principio, deve essere annullata, mentre devono essere respinti gli altri motivi del ricorso.
La causa deve essere rinviata ad altro giudice equiordinato, designato in dispositivo, il quale deciderà attenendosi al principio di diritto testè enunciato.
Allo stesso giudice è opportuno demandare anche la decisione sulle spese di questo giudizio.
P.T.M.
La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, rigetta gli altri;
cassa in relazione al motivo accolto e rinvia anche per le spese alla Corte di appello di Bologna.
Così deciso in Roma, il 30 aprile 2003.
Depositato in Cancelleria il 25 agosto 2003