Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/08/2003, n. 12484
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Sentenza 25 agosto 2003

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In materia di sanzioni per l'omesso o ritardato pagamento di contributi previdenziali, dovendosi richiedere l'applicazione retroattiva dell'art. 16 legge n. 388 del 2000 (che ha abolito tutte le sanzioni amministrative in materia), per i crediti contributivi accertati e in essere al 30 settembre 2000 si applicano le sanzioni previste dall'art. 1, comma duecentodiciassettesimo, della legge 20 dicembre 1996, n.662, in luogo di quelle di cui all'art. 4, commi da primo a quinto, del D.L. 30 dicembre 1987, n. 536, convertito con modificazioni dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, essendo stati tali commi abrogati dall'art. 1, comma duecentodiciassettesimo, della legge n. 662 del 1996 citata, salvo che sul punto si sia formato il giudicato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/08/2003, n. 12484
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 12484
    Data del deposito : 25 agosto 2003

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