Sentenza 24 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 24/04/2001, n. 6031 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6031 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA 6031 01 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREN Oggetto Risarcimento danni responsabilità SEZIONE TERZA CIVILE professionale Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 14186/98 Dott. Vittorio DUVA - Presidente Dott. Ernesto LUPO - Consigliere Cron.13035 Dott. Vincenzo SALLUZZO Rel. Consigliere Rep. 2.194 - Dott. Renato PERCONTE LICATESE Consigliere Ud. 29/11/00 Dott. Antonio SEGRETO Consigliere ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta COL ORE sul ricorso proposto da: dal Sig. 3000 per diritti L. TO NN, elettivamente domiciliato in ROMA VIA A CANCELLIERE QUATTRO FONTANE 15, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE GUERRERI, che lo difende anche disgiuntamente all'avvocato LIBERO COSLOVICH, giusta delega in atti;
m i - ricorrente contro elettivamente domiciliato in ROMA VLE MAZZA GIORGIO, LIRE 1500 PARIOLI 87 presso lo studio dell'avvocato SERRA CANCELLERIA MARINO, che lo difende giusta delega in atti%;B controricorrente 0879034 2000 avverso la sentenza n. 250/97 della Corte d'Appello di 1933 TRI ESTE, emessa il 04/04/97 e depositata il 09/06/97 0879035 1 (R.G. 252/96); CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE udita la relazione della causa svolta nella pubblica UFFICIO COPIE udienza del 29/11/00 dal Consigliere Dott. Vincenzo Richiesta copia legale dal Sig. FA I per diritti L. 36000 + 2 SALLUZZO;
il 4 ET 2001 udito l'Avvocato Francesco CANEPA (per delega Avv. IL CANCELLIERE G.GUERRERI); udito l'Avvocato Marino SERRA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore 譬 Generale Dott. Vincenzo MARINELLI, che ha concluso per l'accoglimento del I motivo e l'assorbimento degli altri. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto notificato il 21.9.1992 CH NI conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Trieste Mazza Giorgio esponendo: di essere stato sottoposto, in data 21 aprile 1987, presso il Sanatorio Triestino, ad intervento chirurgico per endoresezione prostatica eseguito dallo stesso intervento, a parere di dott. Mazza;
che tale diversi specialisti, non era stato eseguito a "regola d'arte" causandogli una serie di conseguenze che avevano reso necessaria una ulteriore operazione;
di essere dipendente della Fincantieri di Trieste in qualità di ispettore con funzioni di direzione e supervisione nelle 2 riparazioni e manutenzioni a bordo delle navi situate nelle varie parti del mondo;
che a causa della mal riuscita dell'intervento aveva subito un danno biologico pari al 25% dell'inabilità temporanea totale dalla data dell'operazione a quella attuale;
che, inoltre, non era stato nelle condizioni, a causa delle patologie di cui soffriva, di effettuare le missioni subendo un notevole danno di carattere patrimoniale per non aver potuto godere delle maggiorazioni di stipendio derivanti dalle sue trasferte all'estero; e chiedendone la condanna al risarcimento dei danni nel complessivo ammontare di L. 70.082.00 (L. 16.582.450 per danno biologico, L. 20.000.000 per danni morali, L. 21.000.000 per mancato guadagno, L.
5.000.000 per spese e L.
7.500.000 per ulteriore intervento chirurgico riparatore. Instauratosi il contraddittorio il Mazza contestava la domanda sostenendo che l'intervento subito dall'attore aveva avuto esito del tutto favorevole così come il decorso postoperatorio. Disposta ed espletata consulenza tecnica la causa veniva decisa con sentenza 7.4.1995 con la quale il Tribunale pronunciava il rigetto della l'attore del pagamento delledomanda ed onerava 3 spese del giudizio. Avverso tale decisione proponeva gravame il CH al quale resisteva il Mazza. La Corte d'Appello di Trieste, con sentenza 4 aprile/9 giugno 1997, rigettava l'impugnazione e condannava l'appellante al rimborso delle spese del grado. Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso CH NI affidandone l'accoglimento a tre motivi. Resiste con controricorso il Mazza. MOTIVI DELLA DECISIONE Denuncia il ricorrente con il primo mezzo "nullità della sentenza per violazione dell'art. 360 n. 4 c.p.c. in relazione all'art. 132 u.co.c.p.c. nel testo fissato dall'art. 6 L.
8.8.1977 n. 532 e dall'art. 120 disp.att.c.p.c." Mentre alla data di spedizione in decisione, osserva, il collegio era composto dal dott. Fiorenzo Cliselli, Presidente, dal dott. Vincenzo Gorjan,Sammartano, Consigliere, e dal dott. Augusto Consigliere relatore, la sentenza recava le firme del Consigliere relatore Sergio Gorjan e dal Presidente dott. Sammartano con la sottostante annotazione, fra parentesi (per il dott. Cliselli, impedito, perchè in 4 pensione). Ciò comportava, a suo dire, la nullità della sentenza perchè per pacifica giurisprudenza di questa Corte la menzione dello impedimento del presidente o dell'estensore deve necessariamente precedere - e non presidente (essendo seguire - la sottoscrizione del compito a lui riservato quello di controllarne e certificarne l'esistenza), nonchè per la mancanza di sottoscrizione, necessaria, non versandosi in ipotesi di impedimento espressamente disciplinata dall'art. 132 u.co.c.p.c. Ritiene il Collegio che, mentre relativamente al primo profilo la censura non appare fondata, fondata e meritevole di accoglimento è quella che afferisce al secondo profilo. Quanto al primo deve osservarsi che la necessità che l'annotazione dell'impedimento dell'estensore - nella specie del presidente - preceda la firma del presidente (come da richiamatosi pone in relazione al fatto che (c precedente: Cass. 18.9.1991 n. 723) nella normalità dei casi tale annotazione è fatta dal cancelliere al quale non può certo riconoscersi tale funzione certificativa. Nella specie, invece, tale annotazione risulta avere gli stessi caratteri grafici della firma del componente più anziano del Collegio che ha sottoscritto la 5 sentenza in vece del Presidente ed è di tutta evidenza che non rileva minimamente che essa preceda o segua la firma essendo chiaramente sempre a lui riferibile. Riguardo al secondo occorre ricordare che, per pacifica giurisprudenza di questa Corte (v.ex plurimis: Cassa 4.7.1994 n. 6312, 26.II.1994 n.10063, 27.2.1995 2292) l'omessa sottoscrizione del presidenten. determina la nullità assoluta della sentenza ma che, a nel norma dell'ultimo comma dell'art. 132 c.p.c. - testo modificato dall'art. 6 legge 8.8.1977 n. 532 - tale generale principio subisce deroga nel caso di "morte о di altro impedimento" del presidente, consentendosi in siffatta ipotesi che la sentenza sia sottoscritta dal componente del collegio più anziano. Ma come è di tutta evidenza e come risulta confermato dall'accostamento della ipotesi di "morte" ad "altro impedimento" deve trattarsi non di semplice difficoltà ma di materiale, assoluta impossibilità di sottoscrivere la sentenza. Tanto nel caso che ci occupa non può assolutamente affermarsi atteso che il fatto che il presidente del collegio, nel periodo intercorrente tra l'introito della causa ed il deposito della sentenza, sia andato in pensione, se poteva causare qualche difficoltà di sottoscrizione dell'atto da parte sua, non era 6 sicuramente tale da integrare un assoluto impedimento. Il primo motivo di ricorso va conseguentemente accolto negli indicati termini mentre il secondo ed il terzo motivo, con i quali, rispettivamente, viene dedotta "nullità della sentenza per difetto e/o - per avere, a dire del insufficienza di motivazione" ricorrente, la Corte di merito trascurato i rilievi del consulente di parte ed omesso di prendere in esame la documentazione prodotta nel secondo grado del giudizio e "nullità della sentenza per violazione dell'art. - nn. 3 e 5 c.p.c. in relazione all'art. 1218 c.c." 360 per essere, sempre secondo l'assunto del ricorrente, tanto il Tribunale che la Corte incorsi in errore nell'esaminare la fattispecie sotto il profilo della colpa anzichè sotto quello della responsabilità professionale vanno per l'effetto dichiarati assorbiti. Va quindi dichiarata la nullità della sentenza impugnata disponendosene la cassazione con rinvio, anche per le spese di questa fase, ad altra sezione della Corte d'Appello di Trieste.
P.Q.M.
La Corte accoglie per quanto di ragione il primo motivo di ricorso,dichiara assorbiti gli altri, dichiara la nullità della sentenza impugnata, cassa e 7 rinvia anche per le spese del giudizio di cassazione ad 1.G. altra sezione della Corte d'Appello di Trieste. 14186 Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio della 1998 Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione il 29.11.2000. Il Presidente Il Consigliere Est. Jorner Vittorio Duva IL CANCELLIERE C1 ovanni Giampattista NI Giambattista Depositata in Cancelleria Oggi, lì hoooo 24 APR. 2001 IL CANCELLIERE ล 290000 ง NI Giambattista ก ร E T R N O E O C *FFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato in data 2.4 LUG 2001 4 35528 al n. 290.000 Voisute 2 DUEC ON (lire. ANTAMLA p. # ea Servizi (D.sca Dia DI FILIPPO) Il Respons io Atti Giudiziar (Dr. M. RACCIGHING IL DIRIGENTE AREA SERVIZI (D.ssa M. Grazia DI FILIPPO) E T A M 8