Sentenza 6 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/04/2001, n. 5194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5194 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2001 |
Testo completo
Aula 'B' IN NOME DEL POPOLO ITALIANO51 94 01 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE ZION Oggetto Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Erminio RAVAGNANI - Presidente R.G.N. 1263/99 Dott. Bruno BATTIMIELLO - Consigliere Cron. Moso Dott. Antonio LAMORGESE - Consigliere Rep. Dott. Florindo MINICHIELLO Rel. Consigliere Ud.27/02/01 Dott. Gabriella COLETTI Consigliere ha pronunciato la seguente S ENTENZA sul ricorso proposto da: SI IR, elettivamente domiciliata in ROMA VIA presso lo studio FRANCESCO DE SANCTIS 4 dell'avvocato PETTI GIAMPAOLO, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
INPS- ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, Centrale dell'Istitut, l'Avvocaturapresso e difeso dagli avvocati DE ANGELIS 2001 rappresentato CARLO, DI LULLO MICHELE, PESCOS SOLIDO GABRIELLA, giusta 946 -1- delega in calce alla copia notificata del ricorso;
- resistente con mandato avverso la sentenza n. 11/98 del Tribunale di MODENA, depositata il 22/01/98 R.G.N.206 3/93; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/02/01 dal Consigliere Dott. Florindo MINICHIELLO;
udito l'Avvocato DE ANGELIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico IANNELLI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- R.G. 1263/99 Svolgimento del processo Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Modena, pronunciando sull'appello dell'INPS avverso la decisione del locale Pretore che, in accoglimento della domanda di OS RI Thy aveva condannato l'Istituto a corrisponderle, dal 1°/10/1983, la pensione "cristallizzata" (cioè nell'importo integrato al minimo raggiunto), con interessi e rivalutazione, dichiarava, ai sensi dell'art. 1, commi 181, 182 e 183, Collegato Legge Finanziaria 1997, l'estinzione del giudizio, compensando le spese di entrambi i gradi. ha proposto рис Avverso tale sentenza la OS ricorso per cassazione, sostenuto da un unico motivo. L'INPS ha depositato procura. Motivi della decisione 1. La ricorrente -denunciando, ai sensi dell'art. 360 nn.3 e 5 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 1, commi 181 e 183, della legge 23 dicembre 1996 n.662 con дин riferimento agli artt. 3, 24, 28 (recte, 38), 81, 101, 102, 103, 104, 136 e 137 Cost. "e conseguente erronea e contraddittoria motivazione"-- si duole che il Tribunale abbia pronunciato l'estinzione del giudizio e, richiamando varie ordinanze di rimessione della questione alla Consulta, deduce l'illegittimità 3 costituzionale, sotto molteplici profili, della normativa alla cui stregua è stata resa la contestata pronuncia di estinzione.
2. Il ricorso non può essere accolto, in quanto mentre taluni suoi rilievi risultano superati per effetto della disciplina (modificativa e interpretativa dei commi 181 e 182 1 della legge 1996/n.662) dettata dai primi quattro dell'art. commi dell'art. 36 della legge 23 dicembre 1998 n.448- la pronuncia di estinzione si rivela corretta alla stregua della norma dettata dal quinto comma di tale articolo;
il quale dispone che i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della stessa legge, aventi ad oggetto "le questioni di cui all'art. 1, commi 181 e 182, della legge 23 dicembre 1996, n.662, sono dichiarati estinti d'ufficio con compensazione delle spese fra le parti. I provvedimenti giudiziari non ancora passati in giudicato restano privi di effetto". Nell'interpretazione di tale norma -che ha sostituito l'art. 1, comma 183, della legge 1996/n.662 ed è applicabile, quale ius superveniens, alla controversia in esame- questa Corte (v., ex plurimis, le sentenze 11 maggio 1999 n.4665, 22 maggio 1999 n.5001, 11 giugno 1999 n.5789 e 19 giugno 1999 n.6171) ha costantemente ritenuto che la relativa previsione di estinzione concerne, oltre che le controversie aventi ad oggetto gli accessori sulle differenze dovute alla cd. cristallizzazione, I anche le cause riguardanti ]'esistenza del diritto alla cristallizzazione stessa per ragioni attinenti al relativo requisito reddituale. Ne consegue che, tenuto conto dell'oggetto del giudizio in esame e, in particolare, dell'imprescindibilità (in mancanza di dedotte preclusioni al riguardo) dell'accertamento del requisito reddituale predetto, la pronuncia di estinzione deve essere confermata, sia pure con la precisazione (nell'esercizio del potere di correzione di cui all'art. 384, secondo comma, cod. proc. civ.) che l'estinzione è da riferire (non all'art. риу 1, comma 183, della legge 1996/n.662 ma) al citato art. 36, comma quinto, della della legge 1998/n.448. Come già chiarito da questa Corte (v. sentenze 19 giugno 1999 n.6171, 13 dicembre 1999 n. 13979 e: successiva giurisprudenza conforme), la previsione (dell'art. 36, quinto della legge 1998/n.448) di estinzione, con comma, compensazione delle spese, dei giudizi attinenti alle questioni di cui ai commi 181 e 182 dell'art. 1 della legge 1996/n.662 non incontra ostacolo in sovraordinati precetti costituzionali e la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale della norma che impone tale dichiarazione di estinzione toglie rilevanza alle censure riguardanti aspetti ulteriori e, in particolare, le disposizioni concernenti le 5 condizioni di esercizio e la quantificazione del diritto nonché gli accessori del credito. Alla stregua di tali rilievi, la cui validità risulta confermata dalla sentenza della Corte Costituzionale n.310 del luglio 2000 (la quale ha anche escluso che la previsione di estinzione vìoli l'art. 3 Cost. 0 incida sull'assetto costituzionalmente riservato all'esercizio dell'attività giurisdizionale ed alle sue prerogative nel rapporto col potere legislativo), il ricorso deve essere quindi rigettato.
3. Alla pronuncia di rigetto dell'impugnazione non consegue la condanna della parte ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, dovendosene disporre la compensazione, ai sensi del citato art. 36, quinto comma, della legge 1998/n.448.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione. Così deciso, in Roma, il 27 febbraio 2001 Il Presidente Il Cons. Est. Floweds epiciclivells Литіні Praag Dhill A 0 3 S 1 S 3 . 5 A T IL CANCELLIERE R . T A S N Depositato in Cancelleria ' O 3 P _ oggi, -6 ARR. 2001 7 A M M - I E 6 R - L A FI . C . D IL CANCELLERE T E A T D E N O , E T O T H R A I T L R S I L I D E G E D O 6 R