Sentenza 14 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/03/2003, n. 3769 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3769 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA 0 3769 /0 3 Ogg.: Lavoro LA CORTES P EMAI R. G. 17175/00 SEZIONE LAVORO Cron. N. 8701 composta dai seguenti Magistrati: Rep. N.
1.Dott. Vincenzo Trezza -Presidente- 2. " Francesco Antonio Maiorano -Consigliere- Ud. 13.12.2002 3. " Antonio Lamorgese -Consigliere- 4." Alessandro De Renzis -Rel. Consigliere- 5. " Filippo Curcuruto -Consigliere- ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto DA FERROVIE DELLO STATO- Società di Trasporti e Servizi per Azioni, in persona del legale rappresentante pro tempore, L.G. Faravell: 22 elettivamente domiciliata in Roma, Via Lungotevere Michelan- [gelo 9] presso lo studio dell'Avv. Enzo Morrico, che la rappre- senta e difende in forza di mandato a margine del ricorso rila- sciato dal procuratore speciale Avv. Gianfranco Alvino, giusta procura speciale per atto notaio Castellini del 28.2.1999 rep. n. 56911 Ricorrente 5510 2
CONTRO
AP VI AN EP D'ND AR DI IU CO DI ON AR AL FRATE EL FO DO GR UI RI RC NE BR ZI IO ZI GI LE TI IO IL LE SI CE NE DONATO elettivamente domiciliati in Roma, Via Apulia 30, presso lo stu- dio dell'Avv. Ruggero Corvasce, rappresentati e difesi dall'Avv. Michele Maria Amici del foro di Perugia per procura in calce al controricorso Controricorrenti per la cassazione della sentenza n. 8/00 del Tribunale del Lavoro di Sulmona del 12.1.2000/2.2.2000mella causa n. 100 183 R.G.A.C.; Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 3 13.12.2002 dal Cons. Dott. Alessandro De Renzis;
per oteles as Morrico udito l'Avv. Franco Raimondo Boccia per la S.p.A. Ferrovie dello Stato;
sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Ennio Atti- lio Sepe, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con distinti ricorsi, depositati il 14. 5.1997, i dipendenti della S.p.A. Ferrovie dello Stato indicati in epigrafe esponevano che con accordo del 9.4.1992 era previsto a decorrere dal 1°.
6.1992 un aumento dell'indennità di utilizzazione ed un aumento della quota del c.d. salario integrativo (c.d. integrativo bis). I ricorrenti sostenevano di avere percepito tali compensi fino all'ottobre 1992, mentre, trattandosi di diritti acquisiti, avrebbe- ro dovuto percepire gli emolumenti fino al 31.12.1994, data di entrata in vigore del contratto collettivo 1994/1995. Ciò premesso, i ricorrenti chiedevano che il Pretore di Sulmona accertasse il loro diritto a percepire gli incrementi salariali matu- rati dal 1°.11.1992 al 31.12.1994, oltre accessori. La convenuta, nel costituirsi, contestava le richieste degli attori ed esponeva che in data 3.11.1992 le Ferrovie dello Stato e le orga- nizzazioni sindacali, firmatarie dell'accordo del 3.3.1992 sull'integrativo bis e dei successivi accordi, avevano sottoscritto un comunicato congiunto, che aveva previsto il pagamento in un'unica soluzione delle competenze relative al periodo 1.6.1992/31.10.1992 con il ruolo paga del mese di novembre. Le Ferrovie dello Stato aggiungevano che lo stesso comunicato, per l'anno 1993, aveva demandato ad una Commissione mista il com- pito di esaminare la possibilità di corrispondere l'integrativo bis con forme di pagamento alternative, come l'emissione di obbliga- zioni. All'esito, l'adito Pretore, riuniti i ricorsi, con sentenza del 6.3.1998, accoglieva le domande proposte. Tale decisione, impugnata dalle Ferrovie dello Stato, veniva confermata dal Tribunale di Sulmona, con sentenza 12.1.2000/2.2.2000, con compensazione delle spese del doppio grado. In particolare il Tribunale Osservava che: gli accordi sull'integrativo bis stipulati in sede sindacale dal 1991 in avanti garantivano il diritto dei lavoratori a ricevere dalle Ferrovie, a fronte delle loro prestazioni lavorative, gli importi loro normal- mente spettanti;
che nel tenore del richiamato comunicato del 3.11.1992 non si rinveniva alcun aspetto contrattuale novativo del precedente accordo, ma soltanto una dichiarazione unilate- rale delle Ferrovie dello Stato di porre in pagamento, in un'unica soluzione, le competenze già maturate nel periodo giugno- otto- bre 1992 e non ancora corrisposte;
che, anche nell'ipotesi di suc- cessione di contratti collettivi contenenti disposizioni peggiorati- ve rispetto ai precedenti accordi, erano indisponibili- in mancan- za di specifico mandato come nel caso di specie da parte delle organizzazioni sindacali e non potevano essere quindi toccati i 5 diritti acquisiti nel patrimonio del lavoratore in relazione a corri- spettivo di una prestazione già resa e nell'ambito di un rapporto o di una sua fase già esauriti.. La S.p.A. Ferrovie dello Stato ricorre per cassazione con due motivi, illustrati con memoria ex art. 378 C.P.C.. Gli originari ricorrenti resistono con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e segg. C.C., in relazione all'art. 360 n. 3 C.P.C., mentre, con il secondo motivo, lamenta omessa, m e m e S insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto deci- sivo della controversia, in relazione all'art. 360 n. 5 C.P.C.. Al riguardo la ricorrente sostiene che i giudici di appello sono incorsi nella violazione del canone primario di interpretazione dei contratti (quello letterale) e in vizi di motivazione, per non avere considerato che: a) il tenore letterale dell'accordo 3.11.1992 non consentiva dubbi circa l'intento negoziale di regolamentare l'obbligazione relativa all'indennità di utilizzazione, limitando il pagamento a quanto maturato fino al mese di ottobre e rinviando ad un futuro accordo di stabilire in merito al periodo successivo, in ordine al quale, quindi, l'obbligazione era stata sospesa, re- stando escluso che l'azienda fosse obbligata al pagamento;
b) tale intento emergeva altresì da tutto il successivo comporta- mento delle parti e, in particolare, dall'accordo 4.3.1994, nel quale si dava atto del negoziato in corso al fine di definire i di- ritti e gli obblighi relativi al periodo successivo all'ottobre 1992, definizione poi consacrata dal CCNL del 1994/1995; c) doveva escludersi che l'accordo 3.11.1992 avesse inciso sui diritti indi- viduali già sorti, essendo state modificate le spettanze relative all'integrativo bis;
d) non era rilevante la mancata adesione dei ricorrenti agli accordi modificativi dell'emolumento in questione, essendo stati sottoscritti dalle stesse organizzazioni sindacali, che avevano in precedenza stipulato gli accordi originari istituti- vi dell'emolumento. Da parte loro i controricorrenti contrastano le avverse argomen- tazioni, ritenendo coerente l'iter logico seguito dal Tribunale, per essere il suo convincimento fondato, oltre che sul testo letterale del comunicato congiunto del 3.11.1992, sul comportamento complessivo delle parti, anche posteriore a tale comunicato. Ciò premesso sulle opposte linee difensive, questa Corte ritiene di condividere le censure della parte ricorrente. Il punto centrale della controversia riguarda il contenuto e l'ambito di efficacia dell'accordo sindacale manifestato con il comunicato congiunto del 3 novembre 1992. Il Tribunale ha negato che con tale comunicato le parti avessero voluto negozialmente sospendere l'efficacia dell'integrativo bis o avessero voluto stipulare una novazione del precedente contrat- to. In sostanza, in detto comunicato, ad avviso del giudice di appello, non era rinvenibile alcun aspetto contrattuale novativo, ma sol- 7 tanto una dichiarazione unilaterale delle Ferrovie dello Stato di porre in pagamento, in un'unica soluzione, le competenze già maturate in favore dei lavoratori nel periodo giugno- ottobre 1992 e a loro non corrisposte. La valutazione del Tribunale risulta affetta dai vizi denunciati dalla parte ricorrente. Va evidenziata, in primo luogo, la violazione del criterio inter- pretativo fondamentale consacrato nell'art. 1362 Cod. Civ., nella parte in cui impone soprattutto di indagare quale sia stata la co- mune intenzione delle parti sulla base del testo dell'accordo, an- che eventualmente discostandosi dalla formulazione letterale. Tale indagine non poteva in ogni caso prescindere dal comporta- mento complessivo posteriore alla conclusione del contratto, ivi comprese le trattative e i successivi accordi collettivi, in parti- l'accordo 4.3.1994, nel quale si dava atto del negoziatocolare in corso al fine di definire i diritti e gli obblighi relativi al perio- do successivo all'ottobre 1992, definizione consacrata dal CCNL del 1994/1995. Soltanto a conclusione di un'indagine condotta secondo i ricor- dati criteri, il Tribunale avrebbe potuto accertare se fosse stato acquisito al patrimonio dei lavoratori per il periodo 1.11.1992/31.121994 il diritto di credito all'indennità in questio- ne. Per quanto riguarda poi la censura relativa al difetto di motiva- zione in ordine all'affermazione della mancata modificazione o 8 sospensione di efficacia, da parte del comunicato congiunto, del contenuto dell'accordo istitutivo dell'integrativo bis, la ricor- rente sostiene che il giudice di appello sarebbe giunto ad una er- rata conclusione, sostenendo che le organizzazioni sindacali avrebbero disposto di diritti soggettivi acquisiti dai lavoratori e come tali indisponibili. La censura coglie nel segno, giacché questa Corte, con consoli- dato indirizzo, ha precisato che, qualora un contratto collettivo nazionale, stipulato dal sindacato per la tutela degli interessi collettivi dei lavoratori dell'azienda, venga successivamente mo- dificato od integrato da un nuovo accordo nazionale stipulato dallo stesso sindacato, tutti i lavoratori, che abbiano aderito all'originario accordo, sebbene non iscritti al sindacato, sono vincolati dall'accordo successivo e non possono invocare l'applicazione soltanto del primo (in questo senso ex plurimis Cass. sentenza n. 5694 del 19 aprile 2002; Cass. sentenza n. 832 dell'11 novembre 1987). In conclusione, in accoglimento del ricorso, la sentenza impu- gnata deve essere cassata con rinvio, perché nel nuovo giudizio si proceda ad accertare in primo luogo, facendosi applicazione dei criteri di diritto evidenziati, il contenuto e l'ambito di efficacia del comunicato congiunto del 3.11.1992, ed, in secondo luogo, a porre rimedio ai riscontrati vizi di motivazione. Allo stesso giudice di rinvio, che si designa nella Corte di Ap- pello di L'Aquila, è rimessa, ai sensi dell'art. 385- terzo comma- 9 C.P.C., la pronuncia sul regolamento delle spese.
P Q M
La Corte accoglie il ricorso, cassa e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di L'Aquila. Così deciso in Roma addì 13 dicembre 2002 Il Presidente Il Consigliere relatore estensore Ийсенью Ученка Alessandro be Neusis IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 14 MAR. 2003 oggi.. IL CANCELLIE I D A , S S O L 0 A L 1 T . , O B T A . S I R E N D A ' P S L 3 L 7 E - D 3 - 1 I O S P N M E I S E A I D G A O G E O R T E T T L N T S I I E R S G A I E E L D R L E O D