Sentenza 15 maggio 2007
Massime • 1
È inammissibile l'opposizione alla richiesta di archiviazione proposta - nel procedimento per il reato di interesse privato del curatore del fallimento negli atti della procedura concorsuale - da colui che rivesta la qualità di socio di maggioranza e amministratore unico della società fallita nonché di creditore ammesso al passivo, considerato che la legittimazione all'opposizione alla richiesta di archiviazione compete solo alla persona titolare del bene giuridico immediatamente leso dal reato e che il bene tutelato dall'art. 228 L. fall. è la salvaguardia della genuinità e del regolare svolgimento della procedura fallimentare, con la conseguenza che il denunziante, ancorché in concreto danneggiato dalla condotta di cui all'art. 228 suddetto, non è legittimato alla proposizione dell'opposizione e del ricorso per cassazione avverso l'ordinanza di archiviazione.
Commentario • 1
- 1. I reati fallimentari del curatore: introduzione alla tematicaDott. Giovanni Sorrentino · https://www.iusinitinere.it/
Nota di redazione: questo è il primo di una serie di articoli volti ad approfondire il novero delle fattispecie di reato in cui può incorrere il curatore fallimentare nell'esercizio delle proprie funzioni. La legge fallimentare, nel capo relativo ai reati commessi da persone diverse dal fallito, prevede, agli artt. 228, 229 e 230, delle disposizioni penali dirette a sanzionare condotte considerate illecite commesse dal curatore nello svolgimento del suo incarico. In termini generali, i tre reati hanno un identico oggetto giuridico, dal momento che con essi si va a tutelare, in via principale, l'amministrazione della giustizia con particolare riferimento alla salvaguardia della genuinità …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 15/05/2007, n. 35049 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35049 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. COLONNESE Andrea - Presidente - del 15/05/2007
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - SENTENZA
Dott. SCALERA Vito - Consigliere - N. 746
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI TOMASSI Maria Stefania - Consigliere - N. 037535/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) LI AR, N. il 12.10.1932;
contro
TI EN, N. 22.01.1954;
ME IA, N. 18.05.1938;
NI IA, N. 10.09.1961;
OL LE, N. 08.08.1940;
AR AN, N. 15.10.1936;
IN IE, N. 24.01.1941;
ASTI PP, N. 06.11.1953;
ER IA, N. 15.09.1953;
PERRI ROSARIO, N. 21.09.1942;
EL TO, N. 29.04.1948;
avverso DECRETO del 9.09.2005 G.I.P. TRIBUNALE di ROMA;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SCALERA VITO;
Lette le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del Dott. Sostituto Dott. Claudio Tortora, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, adottando i provvedimenti di cui all'art. 616 c.p.p.. OSSERVA
RE RD ricorre, tramite il suo difensore munito di procura speciale, avverso il decreto con cui il GIP del Tribunale di Roma, in data 9 settembre 2005, aveva disposto l'archiviazione della denuncia da lui proposta nei confronti di NN EU, ME UC, CC OL, OL EO, AR MA, NO FR, TI GI, ME IA, ER AR e EL FA per il reato di cui alla L. Fall., artt. 228 e 231, in relazione al fallimento della S.p.a. Ondaclear, così disattendendo l'opposizione avanzata avverso la richiesta del P.M.. L'archiviazione era stata disposta perché il GIP aveva rilevato come l'opponente non avesse indicato quali investigazioni suppletive fosse a suo avviso necessario compiere, ne' aveva indicato nuovi mezzi di prova rilevanti e pertinenti;
aveva aggiunto peraltro che del resto il RE E. non era neppure legittimato a proporre opposizione non potendo essere considerato parte offesa dal reato. Quanto al primo punto, deduce il ricorrente che l'archiviazione era stata fondata sui risultati di una indagine tecnica svolta dal P.M., la cui attendibilità aveva criticato con l'opposizione sotto profili molteplici, di modo che non aveva potuto che chiederne il rinnovo integrale.
Quanto al secondo punto, sostiene la sua piena legittimazione, avendo sporto la denuncia nella qualità non solo di socio di maggioranza ed amministratore unico della società fallita, ma anche di creditore ammesso al passivo. Il ricorso è inammissibile.
Come ha infatti esattamente rilevato il P.G., richiamando il significativo precedente di questa stessa Sezione n. 20558 del 17 gennaio 2006, l'opposizione alla richiesta di archiviazione compete solo alla persona titolare del bene giuridico immediatamente leso dal reato.
Pertanto, in ipotesi di reato di interesse privato del curatore del fallimento negli atti della procedura concorsuale, il bene tutelato dalla norma è la salvaguardia della genuinità e del regolare ed ordinato svolgimento della procedura fallimentare, di modo che il denunziante, ancorché risulti in concreto a sua volta danneggiato dalla condotta asseritamente violatrice del precetto penale, non è legittimato all'opposizione, ne' tantomeno alla proposizione del ricorso per cassazione avverso l'ordinanza di archiviazione. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 500,00= in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 500,00= in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 15 maggio 2007.
Depositato in Cancelleria il 19 settembre 2007