Cass. pen., sez. III, sentenza 11/05/2026, n. 16891
CASS
Sentenza 11 maggio 2026

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  • Inammissibile
    Mancanza di procura speciale

    La Corte ribadisce che per i terzi interessati, portatori di interessi meramente civilistici, è necessaria una procura speciale ai sensi dell'art. 100 c.p.p. per stare in giudizio, equiparandoli a soggetti con interessi civilistici come la parte civile o la persona civilmente obbligata. Tale procura è necessaria anche per proporre ricorso per cassazione in sede esecutiva.

  • Inammissibile
    Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al d.P.R. 380/2001 e CEDU

    La Corte dichiara tutti i ricorsi inammissibili nel merito. Nello specifico, respinge la doglianza relativa alla natura penale della demolizione, affermando che si tratta di sanzione amministrativa ripristinatoria. Respinge inoltre le doglianze relative alla legittimità del provvedimento impugnato, evidenziando la preclusione derivante dalla mancata impugnazione del provvedimento di annullamento del condono e la falsità delle dichiarazioni rese. Infine, ritiene infondata la doglianza sul giudizio di proporzionalità in relazione al diritto di abitazione, poiché i ricorrenti non hanno dimostrato esigenze specifiche e hanno beneficiato di un congruo lasso di tempo per trovare soluzioni abitative alternative.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 11/05/2026, n. 16891
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 16891
    Data del deposito : 11 maggio 2026

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