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Sentenza 11 maggio 2026
Sentenza 11 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 11/05/2026, n. 16891 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16891 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2026 |
Testo completo
卅乔䕎婁 Sui ricorsi presentati da: 1. LO IS, nata a [...] il [...]; 2. LO GE, nato a [...] il [...]; 3. LO PI, nato a [...] il [...], avverso l’ordinanza del 14/11/2025 della Corte di appello di Napoli, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Cons. ER AL;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, D.ssa Sabrina Passafiume, che ha concluso per il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 14/11/2025, la Corte di appello di Napoli, quale giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza proposta in data 24/04/2025 nell’interesse di LO IS, LO GE e LO PI, volta a ottenere la sospensione e la revoca dell’ordine di demolizione dell’immobile sito in Napoli, Via Masseria Grande 34 (procedura n. 122/08 r.e.s.a.) e contestualmente revocava la propria ordinanza in data 15/05/2025, con la quale aveva disposto la sospensione dell’esecuzione del provvedimento di sgombero e Penale Sent. Sez. 3 Num. 16891 Anno 2026 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: GALANTI ALBERTO Data Udienza: 22/04/2026 2 demolizione disposto dalla Procura generale presso la Corte d’Appello di Napoli in data 28 marzo 2025. 2. Avverso tale provvedimento ricorrono, per il tramite del comune difensore di fiducia, LO IS, LO GE e LO PI, proponendo ricorso congiunto. Con una prima censura, i ricorrenti lamentano violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli articoli 31, 38 e 45 d.P.R. 380/2001, violazione dell’articolo 2 l. 848/1955 in relazione agli articoli 6 e 8 CEDU per violazione del principio sul giusto processo, di legittimo affidamento, di non contraddizione dell’ordinamento giuridico e di proporzionalità della sanzione. Violazione dell’articolo 1 Protocollo 1 CEDU per violazione del diritto di proprietà. L’art. 45 d.P.R. 380/2001 dispone la sospensione dell’azione penale fino all’esaurimento del procedimento amministrativo di sanatoria. Nel caso in esame, il Comune ha annullato in autotutela il permesso di costruire, ma in siffatte ipotesi, il Consiglio di Stato (Ad. Plenaria, n. 8/2017) ha stabilito che l’autorità amministrativa deve valutare non solo l’interesse pubblico ma anche quello concorrente dei privati. Il condono, nel procedimento amministrativo, era stato rilasciato in assenza del parere paesaggistico, ma si era chiarito che trattavasi di mero disguido d’ufficio, che non implicava alcuna responsabilità dell’istante. Tale rilievo doveva essere considerato ai fini della proporzionalità e legittimità della sanzione. Ed infatti, l’annullamento in autotutela del provvedimento di condono è intervenuto dopo ben sei anni e quindi dopo avere ingenerato in capo all’istante un legittimo affidamento sulla regolarità della procedura;
il provvedimento di autotutela, peraltro, è stato notificato erroneamente. Ancora, il tecnico di parte ha riscontrato che l’intervento edilizio, che non fa parte di alcuna lottizzazione abusiva, è stato realizzato con mezzi discreti e non ha un impatto paesaggistico rilevante. Pertanto, l’interesse dello Stato al ripristino della situazione di fatto quo ante deve ritenersi, per le ragioni esposte, recessivo rispetto agli interessi di natura personale dei ricorrenti. I ricorrenti evidenziano poi la violazione del diritto alla abitazione quale enucleato dalla Giurisprudenza della Corte EDU. Da ultimo, lamentano violazione dell’articolo 173 cod. pen. in relazione all’articolo 7 CEDU, in ragione della natura sostanzialmente penale della demolizione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono inammissibili per mancanza di procura speciale. 3 1.1. Questa Corte ritiene infatti che per «terzo interessato» nel procedimento penale si debba intendere il soggetto, diverso dall’imputato, indirettamente coinvolto nel procedimento;
tale è l’erede dell'imputato deceduto, in quanto estraneo al processo di cognizione (Sez. 3, n. 18576 del 04/12/2019, dep. 2020, Mattera, Rv. 279501 – 01, in motivazione). Va ribadito il costante orientamento di questa Corte (Sez. 3, n. 34684 del 14/09/2021, Gobbi, Rv. 282086 – 01; Sez. 1, n. 8361 del 10/01/2014, Rv. 259174, Sez. 6, n. 46429 del 17/09/2009, Rv. 245440; Sez. 6, n. 11796 del 4/03/2010, Rv. 246485, Sez. 6, n. 13798 del 20/01/2011, Rv. 249873), secondo cui per i soggetti portatori di interessi meramente civilistici trova applicazione la regola dell'art. 100 cod. proc. pen., la quale prevede espressamente che la parte civile e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria possono stare in giudizio solo con il ministero di un difensore munito di procura speciale. La posizione processuale del terzo interessato, infatti, è nettamente distinta, sotto il profilo difensivo, da quella dell'indagato e dell'imputato, i quali, in quanto assoggettati all'azione penale, possono stare in giudizio di persona, avendo solo necessità di munirsi di un difensore che, oltre ad assisterli, li rappresenta ex lege ed è titolare di un diritto di impugnazione nell'interesse del proprio assistito per il solo fatto di rivestire la qualità di difensore, senza alcuna necessità di procura speciale, che è imposta solo per i casi di atti cd. "personalissimi". Non così per il terzo interessato: al pari dei soggetti indicati dall'art. 100 cod. proc. pen., egli è portatore di interessi civilistici, per cui, oltre a non poter stare personalmente in giudizio, ha un onere di patrocinio, che è soddisfatto attraverso il conferimento di procura alle liti al difensore, come del resto avviene nel processo civile ai sensi dell'art. 183 cod. proc. civ.. Né rileva (Sez. 6, n. 3727 del 30/09/2015, dep. 2016, De Angelis, Rv. 266149 - 01) che l'art 100 cod. proc. pen. non preveda espressamente, tra le categorie di soggetti ivi indicati, anche il terzo interessato che faccia valere il proprio diritto in sede esecutiva, proponendo istanza ai sensi dell'art. 666 cod. proc. pen., risultando quest'ultima posizione processuale, in ragione del carattere meramente civilistico degli interessi che ne giustificano la partecipazione al relativo procedimento, pienamente equiparata a quelle espressamente menzionate, non in termini di tassatività, dalla norma in esame (v., in tema di ricorsi avverso provvedimenti che abbiano deciso il riesame avverso il provvedimento di sequestro: Sez. 2, n.6611 del 03/12/2013, dep.12/02/2014, Rv.258580; Sez. 6 del 19.3.2010 n. 13154, Arango Garzon, Rv. 246692; Sez. 6 del 13.3.2008 n. 16974, Pulignano, Rv. 239729; Sez. 6, n. 12517 del 12/03/2008, Calabresi, Rv. 239287; Sez. 5 del 17.2.2004 n. 13412, Pagliuso, Rv. 228019; in tema di incidente di esecuzione: Sez.3, n. 34684 del 14/09/2021, Rv. 282086 - 01; in tema di misure di prevenzione: Sez. 6, n. 3727 del 30/09/2015, dep. 27/01/2016, Rv.266149 - 01). In materia di prevenzione, ad esempio (Sez. 6, n. 30637 del 09/07/2024, Nirta, non mass.; Sez. 5, n. 4357 del 21/10/2022, dep. 2023, Galiano, non mass.; Sez. 5, n. 22623 del 03/05/2022, Cordaro, non mass.; Sez. 5, n. 880 del 26/11/2020, dep. 2021, Mattina, Rv. 280403 - 01), si è ritenuto che il ricorso a tale mandato speciale poggia sulla sostanziale 4 «estraneità» del terzo alla domanda di prevenzione e al conseguente giudizio instaurato nei confronti di coloro che manifestano (o hanno manifestato) una condizione di pericolosità, al pari di quanto avviene nel processo penale per le parti private diverse dall'imputato, la cui partecipazione al giudizio, riguardando rapporti e interessi di natura civilistica, mutua anch'essa la propria disciplina dalle regole che presiedono il processo civile. È, quindi, «la natura eventuale della partecipazione del terzo al giudizio di prevenzione che richiede che questi conferisca al difensore una procura speciale, che attesti sia la volontà di partecipare, che i suoi limiti» (Sez. 2, n. 13723 del 30/11/2022, dep. 2023, Cannata, non mass.), in perfetta simmetria con quanto stabilito dall'art. 7 d.lgs. n. 159 del 2011 che esclude che il terzo possa avvalersi di un difensore di ufficio. Anche nel procedimento di esecuzione, questa Corte ritiene che il difensore del terzo interessato non possa ritenersi legittimato a proporre ricorso per cassazione, quando risulti privo di procura speciale ai sensi dell’art. 100 cod. proc. pen. (cfr., Sez. 2, n. 9967 del 28/01/2025, Santoro, non mass.; Sez. 3, n. 41731 del 10/09/2024, Calabrese, non mass.; Sez. 3, n. 34684 del 14/09/2021, Gobbi, Rv. 282086-01; Sez. 3, n. 27918 del 04/04/2019, Postiglione, Rv. 276353-01), né può trovare applicazione la disposizione di cui all'art. 182, comma 2, cod. proc. civ., per la regolarizzazione del difetto di rappresentanza (v., ex multis, Sez. U, n. 47239 del 30/10/2014, Borrelli, Rv. 260894 - 01; Sez. 5, n. 25478 del 15/05/2014, Pannunzio, Rv. 259847 – 01; Sez. 1, n. 18234 del 02/04/2014, Tropea, Rv. 259441 - 01). 1.2. Scendendo al caso concreto, il Collegio evidenzia che IS e PI LO hanno conferito all’Avv. Rosario Marsico esclusivamente il mandato difensivo, per cui i relativi ricorsi debbono essere dichiarati inammissibili. GE LO, invece, ha formalmente nominato detto legale anche quale «procuratore speciale». Vero è che tale procura non contiene l’espressa indicazione della facoltà di presentare ricorso per cassazione nell’interesse del rappresentato, ma è altresì vero che questa Corte ritiene (Sez. 6, n. 2899 del 12/12/2013, dep. 2014, Scino, Rv. 258332 - 01) che la procura speciale di cui il difensore del terzo interessato deve essere munito per proporre ritualmente istanza di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo non è riconducibile all'istituto previsto dall'art. 122 cod. proc. pen. riguardante il compimento di singoli atti, ma - secondo le indicazioni desumibili dall'art. 83 cod. proc. civ., sul quale l'art. 100 cod. proc. pen. è stato modellato - «deve essere intesa come mandato per il singolo giudizio, con la conseguenza che è sufficiente, ai fini della sua validità, l'indicazione del procedimento interessato e la volontà di nominare il difensore per tale procedimento» (Conf. Sez. 6, n. 2901 del 12/12/2013, dep. 2014, Sommario, non massimata, la quale ha evidenziato che nel caso di cui all’art. 100 cod. proc. pen. non si tratta di conferimento di procura in relazione a singoli atti del procedimento ma di procura «speciale alle liti», ovvero limitatamente al dato procedimento, senza necessità di indicazione delle specifiche attività processuali da svolgersi). 5 Il ricorso di GE LO è quindi formalmente ammissibile. 2. Tutti i ricorsi sono, in ogni caso, inammissibili nel merito. 3. Per ragioni sistematiche, il Collegio inizierà dalla trattazione dell’ultimo profilo di impugnazione. Esso è manifestamente infondato. Va difatti ribadito che, per costante giurisprudenza della Corte, la demolizione disposta dal giudice non configura una pena, principale o accessoria, bensì una sanzione amministrativa specifica, che ha una funzione direttamente ripristinatoria del bene urbanistico offeso (v. per tutte Cass. Sez. U. n. 15 del 24/07/1996, Monterisi, Rv. 205336 - 01; Cass. Sez. U. n. 714 del 03/02/1997, Luongo, Rv. 206659 – 01; Sez. 3, n. 7736 del 27/11/2024, dep. 2025, Vitale, Rv. 287570 - 01; Sez. 3, n. 51044 del 03/10/2018, M., Rv. 274128 - 01; Sez. 3, n. 3918 del 03/12/2009, dep. 2010, D'apice, Rv. 246009 - 01); essa non ha finalità punitive, producendo effetti sul soggetto che è in rapporto con il bene, indipendentemente dall'essere o meno quest'ultimo l'autore dell'abuso e accede alla condanna principale: si tratta, quindi, di una «sanzione amministrativa accessoria». Pertanto, l’ordine demolitorio non può estinguersi per il decorso del tempo ex art. 173 cod. pen. (Sez. 3, n. 26334 del 15/07/2020, Ayala, non massimata;
Sez. 3, n. 49331 del 10/11/2015, Delorier, Rv. 265540; Sez. 3, n. 36387 del 7/7/2015, Formisano, non massimata;
Sez. 3, n. 19742 del 14/4/2011, Mercurio, Rv. 250336; Sez. 3, n. 43006 del 10/11/2010, La Mela, Rv. 248670), atteso che quest'ultima disposizione si riferisce alle sole pene principali (Sez. 3, n. 39705 del 30/4/2003, Pasquale, Rv. 226573). 4. La doglianza con cui si contesta la legittimità del provvedimento impugnato, è inammissibile sotto diversi profili. 4.1. Il Collegio evidenzia in proposito che, come emerge dalla pagina 1 dell’ordinanza impugnata (che riporta integralmente il testo della precedente ordinanza del 15 maggio 2025), il condono era stato richiesto ai sensi della l. 47/1985. Ai sensi dell’articolo 35 della legge n. 47 del 1985, «la domanda di concessione o di autorizzazione in sanatoria deve essere presentata al comune interessato entro il termine perentorio del 30 novembre 1985». Pertanto, in caso di annullamento in autotutela del provvedimento di condono, ove il provvedimento non sia impugnato nelle competenti sedi amministrative, deve ritenersi preclusa qualsiasi ulteriore domanda di condono. Va quindi espresso il principio secondo cui, in materia di condono edilizio di cui alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, poiché l’articolo 35 della legge prevede - quale termine perentorio di presentazione della domanda di condono - la data del 30 novembre 1985, in caso di rigetto della 6 domanda ovvero di annullamento in autotutela del provvedimento di condono rilasciato, ove il provvedimento non sia impugnato nelle competenti sedi amministrative, deve ritenersi preclusa la possibilità di proporre qualsiasi ulteriore domanda di condono. La mancata impugnazione nei termini perentori del provvedimento negativo rende lo stesso definitivo e non più sindacabile, per cui l'ordine di demolizione basato su quel rigetto (o annullamento in autotutela) non è più suscettibile di successiva contestazione in relazione alle ragioni del diniego. 4.2. In ogni caso, il motivo è anche manifestamente infondato. L’ordinanza gravata evidenzia, a pagina 4, che dopo l’annullamento d’ufficio di cui sopra, i ricorrenti, che hanno costantemente abitato l’immobile (tranne PI LO, emigrato a Quarto nel 2006), non hanno neppure attivato una nuova procedura volta ad ottenere il rilascio di un permesso di costruire in sanatoria (procedura che, alla luce delle considerazioni che si vedranno al paragrafo 4.5, non sarebbe in ogni caso consentita), limitandosi a riproporre i modelli di autocertificazione per la procedura semplificata già esitata, in passato, nell’emissione del permesso poi annullato d’ufficio, aggiungendo la segnalazione del vincolo paesaggistico, senza neppure allegare la documentazione tecnica necessaria per l’avvio di una pratica di sanatoria (stavolta ex art. 13 d.P.R. 380/2001, stanti le superiori considerazioni). Inoltre (pag. 5), la rappresentazione dello stato dei luoghi contenuta nell’autocertificazione era difforme dalla reale consistenza degli stessi, così come lo era quella contenuta nella autocertificazione che aveva portato al permesso di costruire, rilasciato senza accertamento sullo stato dei luoghi e poi annullato in autotutela. Va in proposito rammentato che la giurisprudenza amministrativa ha reiteratamente affermato (v., da ultimo, Tar Campania, sent. n. 5943 del 21/09/2023): che i provvedimenti amministrativi adottati sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato possono essere annullati dall'amministrazione pubblica ex art. 21-novies della Legge n. 241/1990 anche dopo la scadenza del termine di diciotto mesi, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali nei confronti del dichiarante (Cons. giust. amm. Sicilia Sent., 07/01/2021, n. 12); che, in tale ipotesi, sussiste un obbligo di annullamento del titolo abilitativo già emanato, senza che sia possibile individuare affidamenti di sorta (T.A.R. Campania, Salerno, 13 luglio 2005, n. 127615); che neppure rileva il decorso di un lasso di tempo estremamente ampio (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 10 aprile 2014, n. 206645; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. II, 17 ottobre 2016, n. 4737). La doglianza, che sembra adombrare la sussistenza, in capo ai ricorrenti, di una sorta di «legittimo affidamento» in ragione del tempo trascorso prima dell’annullamento del titolo edilizio, è pertanto manifestamente infondata e in ogni caso trattasi di censura afferente il procedimento amministrativo, non coltivabile in questa sede. 7 4.3. Ancora, nel caso in esame, la Corte d’appello, nell’evidenziare che nel caso in esame non è possibile (in ragione del tipo di abuso, della presenza del vincolo paesaggistico e della mera reiterazione della presentazione della documentazione già valutata dall’ente comunale) pronosticare un prossimo esito favorevole di una procedura di condono, ha fatto buon governo di quella giurisprudenza (Sez. 3, n. 47263 del 25/09/2014, Russo, Rv. 261212 - 01) secondo cui «in tema di reati edilizi, il giudice dell'esecuzione investito della richiesta di revoca o di sospensione dell'ordine di demolizione delle opere abusive di cui all'art. 31 d.P.R. n. 380 del 2001 in conseguenza della presentazione di una istanza di condono o sanatoria successiva al passaggio in giudicato della sentenza di condanna, è tenuto a esaminare i possibili esiti ed i tempi di conclusione del procedimento amministrativo e, in particolare: a) il prevedibile risultato dell'istanza e la sussistenza di eventuali cause ostative al suo accoglimento;
b) la durata necessaria per la definizione della procedura, che può determinare la sospensione dell'esecuzione solo nel caso di un suo rapido esaurimento» (conf.: Sez. 3, n. 9145 del 01/07/2015, dep. 2016, Manna, Rv. 266763 – 01), giungendo ad un giudizio fattuale negativo privo di aporie, laddove esclude la sussistenza di un legittimo affidamento dei ricorrenti, posto che l’originario condono era stato ottenuto sulla base di una falsa rappresentazione dello stato di fatto, e che nessuna domanda di sanatoria è stata avanzata che abbia ragionevoli prospettive di essere positivamente esitata in tempi ragionevoli. La censura, che non si confronta criticamente con il provvedimento impugnato, è quindi generica e inammissibile. 4.4. Va, ancora, sottolineato come sia priva di pregio la deduzione difensiva secondo cui, dal punto di vista paesaggistico, l’abuso, sarebbe di modesta entità, posto che, pacificamente, il reato di cui all’articolo 181 d. lgs. 42/2004, è reato «di pericolo», e non «di danno» (Sez. 3, n. 2288 del 28/11/2017, 2018, Esposito, Rv. 272487 – 01; Sez. 3, n. 11048 del 18/02/2015, Esposito, Rv. 263289 - 01), il quale non richiede ai fini della sua configurabilità un effettivo pregiudizio per l'ambiente, essendo sufficiente l'esecuzione, in assenza di preventiva autorizzazione, di interventi che siano astrattamente idonei ad arrecare nocumento al bene giuridico tutelato. 4.5. Il Collegio rammenta, da ultimo, che, in tema di sanatoria ex art. 36 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, di opere realizzate in area vincolata, il rilascio postumo del permesso di costruire, in assenza di autorizzazione paesaggistica, non ha efficacia sanante neanche in relazione al solo profilo urbanistico dell'intervento già realizzato. (Sez. 3, n. 5750 del 02/02/2023, D'Alterio, Rv. 284314 - 01), per cui l’annullamento del titolo in autotutela da parte dell’ufficio comunale risulta procedura assolutamente corretta. 5. La doglianza relativa al giudizio di proporzionalità in relazione al diritto di abitazione è manifestamente infondata. 8 Sul punto, basti osservare come, nel caso in esame, correttamente l’ordinanza impugnata evidenzia come i ricorrenti, a fronte di un abuso edilizio di significativa gravità posto in essere da LO UI, che in relazione agli stessi ha potuto difendersi in due gradi di giudizio di merito, hanno avuto (pag. 6) un congruo lasso di tempo per individuare soluzioni abitative differenti, né avevano indicato ulteriori elementi o specifiche esigenze che giustificassero il rinvio dell’esecuzione dell’ordine di demolizione onde evitare la compromissione di altri diritti fondamentali, facendo buon governo del consolidato orientamento di questa Corte (v., ex multis, Sez. 3, n. 21198 del 15/02/2023, Esposito, n.m.) secondo cui il condannato (e i suoi aventi causa) non può «lucrare» sul tempo inutilmente trascorso dalla data di irrevocabilità della sentenza perché l’ingiunzione del pubblico ministero è causata proprio dalla sua inerzia, né può successivamente invocare il principio di proporzionalità allegando (colpevoli) inerzie o fatti da lui stesso posti in essere nella piena consapevolezza della natura abusiva dell’immobile, della precarietà della propria situazione abitativa, della persistente violazione dell’ordine. Nessuna violazione del diritto di abitazione, né del principio di proporzionalità, appare quindi ictu oculi sussistente nel caso in esame. 6. In conclusione, i ricorsi debbono essere dichiarati inammissibili. Alla declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, che il Collegio ritiene di fissare, equitativamente, in euro 3.000,00 per ciascun ricorrente.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 22 aprile 2026. Il Consigliere estensore Il Presidente ER AL CA CC
udita la relazione svolta dal Cons. ER AL;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, D.ssa Sabrina Passafiume, che ha concluso per il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 14/11/2025, la Corte di appello di Napoli, quale giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza proposta in data 24/04/2025 nell’interesse di LO IS, LO GE e LO PI, volta a ottenere la sospensione e la revoca dell’ordine di demolizione dell’immobile sito in Napoli, Via Masseria Grande 34 (procedura n. 122/08 r.e.s.a.) e contestualmente revocava la propria ordinanza in data 15/05/2025, con la quale aveva disposto la sospensione dell’esecuzione del provvedimento di sgombero e Penale Sent. Sez. 3 Num. 16891 Anno 2026 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: GALANTI ALBERTO Data Udienza: 22/04/2026 2 demolizione disposto dalla Procura generale presso la Corte d’Appello di Napoli in data 28 marzo 2025. 2. Avverso tale provvedimento ricorrono, per il tramite del comune difensore di fiducia, LO IS, LO GE e LO PI, proponendo ricorso congiunto. Con una prima censura, i ricorrenti lamentano violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli articoli 31, 38 e 45 d.P.R. 380/2001, violazione dell’articolo 2 l. 848/1955 in relazione agli articoli 6 e 8 CEDU per violazione del principio sul giusto processo, di legittimo affidamento, di non contraddizione dell’ordinamento giuridico e di proporzionalità della sanzione. Violazione dell’articolo 1 Protocollo 1 CEDU per violazione del diritto di proprietà. L’art. 45 d.P.R. 380/2001 dispone la sospensione dell’azione penale fino all’esaurimento del procedimento amministrativo di sanatoria. Nel caso in esame, il Comune ha annullato in autotutela il permesso di costruire, ma in siffatte ipotesi, il Consiglio di Stato (Ad. Plenaria, n. 8/2017) ha stabilito che l’autorità amministrativa deve valutare non solo l’interesse pubblico ma anche quello concorrente dei privati. Il condono, nel procedimento amministrativo, era stato rilasciato in assenza del parere paesaggistico, ma si era chiarito che trattavasi di mero disguido d’ufficio, che non implicava alcuna responsabilità dell’istante. Tale rilievo doveva essere considerato ai fini della proporzionalità e legittimità della sanzione. Ed infatti, l’annullamento in autotutela del provvedimento di condono è intervenuto dopo ben sei anni e quindi dopo avere ingenerato in capo all’istante un legittimo affidamento sulla regolarità della procedura;
il provvedimento di autotutela, peraltro, è stato notificato erroneamente. Ancora, il tecnico di parte ha riscontrato che l’intervento edilizio, che non fa parte di alcuna lottizzazione abusiva, è stato realizzato con mezzi discreti e non ha un impatto paesaggistico rilevante. Pertanto, l’interesse dello Stato al ripristino della situazione di fatto quo ante deve ritenersi, per le ragioni esposte, recessivo rispetto agli interessi di natura personale dei ricorrenti. I ricorrenti evidenziano poi la violazione del diritto alla abitazione quale enucleato dalla Giurisprudenza della Corte EDU. Da ultimo, lamentano violazione dell’articolo 173 cod. pen. in relazione all’articolo 7 CEDU, in ragione della natura sostanzialmente penale della demolizione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono inammissibili per mancanza di procura speciale. 3 1.1. Questa Corte ritiene infatti che per «terzo interessato» nel procedimento penale si debba intendere il soggetto, diverso dall’imputato, indirettamente coinvolto nel procedimento;
tale è l’erede dell'imputato deceduto, in quanto estraneo al processo di cognizione (Sez. 3, n. 18576 del 04/12/2019, dep. 2020, Mattera, Rv. 279501 – 01, in motivazione). Va ribadito il costante orientamento di questa Corte (Sez. 3, n. 34684 del 14/09/2021, Gobbi, Rv. 282086 – 01; Sez. 1, n. 8361 del 10/01/2014, Rv. 259174, Sez. 6, n. 46429 del 17/09/2009, Rv. 245440; Sez. 6, n. 11796 del 4/03/2010, Rv. 246485, Sez. 6, n. 13798 del 20/01/2011, Rv. 249873), secondo cui per i soggetti portatori di interessi meramente civilistici trova applicazione la regola dell'art. 100 cod. proc. pen., la quale prevede espressamente che la parte civile e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria possono stare in giudizio solo con il ministero di un difensore munito di procura speciale. La posizione processuale del terzo interessato, infatti, è nettamente distinta, sotto il profilo difensivo, da quella dell'indagato e dell'imputato, i quali, in quanto assoggettati all'azione penale, possono stare in giudizio di persona, avendo solo necessità di munirsi di un difensore che, oltre ad assisterli, li rappresenta ex lege ed è titolare di un diritto di impugnazione nell'interesse del proprio assistito per il solo fatto di rivestire la qualità di difensore, senza alcuna necessità di procura speciale, che è imposta solo per i casi di atti cd. "personalissimi". Non così per il terzo interessato: al pari dei soggetti indicati dall'art. 100 cod. proc. pen., egli è portatore di interessi civilistici, per cui, oltre a non poter stare personalmente in giudizio, ha un onere di patrocinio, che è soddisfatto attraverso il conferimento di procura alle liti al difensore, come del resto avviene nel processo civile ai sensi dell'art. 183 cod. proc. civ.. Né rileva (Sez. 6, n. 3727 del 30/09/2015, dep. 2016, De Angelis, Rv. 266149 - 01) che l'art 100 cod. proc. pen. non preveda espressamente, tra le categorie di soggetti ivi indicati, anche il terzo interessato che faccia valere il proprio diritto in sede esecutiva, proponendo istanza ai sensi dell'art. 666 cod. proc. pen., risultando quest'ultima posizione processuale, in ragione del carattere meramente civilistico degli interessi che ne giustificano la partecipazione al relativo procedimento, pienamente equiparata a quelle espressamente menzionate, non in termini di tassatività, dalla norma in esame (v., in tema di ricorsi avverso provvedimenti che abbiano deciso il riesame avverso il provvedimento di sequestro: Sez. 2, n.6611 del 03/12/2013, dep.12/02/2014, Rv.258580; Sez. 6 del 19.3.2010 n. 13154, Arango Garzon, Rv. 246692; Sez. 6 del 13.3.2008 n. 16974, Pulignano, Rv. 239729; Sez. 6, n. 12517 del 12/03/2008, Calabresi, Rv. 239287; Sez. 5 del 17.2.2004 n. 13412, Pagliuso, Rv. 228019; in tema di incidente di esecuzione: Sez.3, n. 34684 del 14/09/2021, Rv. 282086 - 01; in tema di misure di prevenzione: Sez. 6, n. 3727 del 30/09/2015, dep. 27/01/2016, Rv.266149 - 01). In materia di prevenzione, ad esempio (Sez. 6, n. 30637 del 09/07/2024, Nirta, non mass.; Sez. 5, n. 4357 del 21/10/2022, dep. 2023, Galiano, non mass.; Sez. 5, n. 22623 del 03/05/2022, Cordaro, non mass.; Sez. 5, n. 880 del 26/11/2020, dep. 2021, Mattina, Rv. 280403 - 01), si è ritenuto che il ricorso a tale mandato speciale poggia sulla sostanziale 4 «estraneità» del terzo alla domanda di prevenzione e al conseguente giudizio instaurato nei confronti di coloro che manifestano (o hanno manifestato) una condizione di pericolosità, al pari di quanto avviene nel processo penale per le parti private diverse dall'imputato, la cui partecipazione al giudizio, riguardando rapporti e interessi di natura civilistica, mutua anch'essa la propria disciplina dalle regole che presiedono il processo civile. È, quindi, «la natura eventuale della partecipazione del terzo al giudizio di prevenzione che richiede che questi conferisca al difensore una procura speciale, che attesti sia la volontà di partecipare, che i suoi limiti» (Sez. 2, n. 13723 del 30/11/2022, dep. 2023, Cannata, non mass.), in perfetta simmetria con quanto stabilito dall'art. 7 d.lgs. n. 159 del 2011 che esclude che il terzo possa avvalersi di un difensore di ufficio. Anche nel procedimento di esecuzione, questa Corte ritiene che il difensore del terzo interessato non possa ritenersi legittimato a proporre ricorso per cassazione, quando risulti privo di procura speciale ai sensi dell’art. 100 cod. proc. pen. (cfr., Sez. 2, n. 9967 del 28/01/2025, Santoro, non mass.; Sez. 3, n. 41731 del 10/09/2024, Calabrese, non mass.; Sez. 3, n. 34684 del 14/09/2021, Gobbi, Rv. 282086-01; Sez. 3, n. 27918 del 04/04/2019, Postiglione, Rv. 276353-01), né può trovare applicazione la disposizione di cui all'art. 182, comma 2, cod. proc. civ., per la regolarizzazione del difetto di rappresentanza (v., ex multis, Sez. U, n. 47239 del 30/10/2014, Borrelli, Rv. 260894 - 01; Sez. 5, n. 25478 del 15/05/2014, Pannunzio, Rv. 259847 – 01; Sez. 1, n. 18234 del 02/04/2014, Tropea, Rv. 259441 - 01). 1.2. Scendendo al caso concreto, il Collegio evidenzia che IS e PI LO hanno conferito all’Avv. Rosario Marsico esclusivamente il mandato difensivo, per cui i relativi ricorsi debbono essere dichiarati inammissibili. GE LO, invece, ha formalmente nominato detto legale anche quale «procuratore speciale». Vero è che tale procura non contiene l’espressa indicazione della facoltà di presentare ricorso per cassazione nell’interesse del rappresentato, ma è altresì vero che questa Corte ritiene (Sez. 6, n. 2899 del 12/12/2013, dep. 2014, Scino, Rv. 258332 - 01) che la procura speciale di cui il difensore del terzo interessato deve essere munito per proporre ritualmente istanza di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo non è riconducibile all'istituto previsto dall'art. 122 cod. proc. pen. riguardante il compimento di singoli atti, ma - secondo le indicazioni desumibili dall'art. 83 cod. proc. civ., sul quale l'art. 100 cod. proc. pen. è stato modellato - «deve essere intesa come mandato per il singolo giudizio, con la conseguenza che è sufficiente, ai fini della sua validità, l'indicazione del procedimento interessato e la volontà di nominare il difensore per tale procedimento» (Conf. Sez. 6, n. 2901 del 12/12/2013, dep. 2014, Sommario, non massimata, la quale ha evidenziato che nel caso di cui all’art. 100 cod. proc. pen. non si tratta di conferimento di procura in relazione a singoli atti del procedimento ma di procura «speciale alle liti», ovvero limitatamente al dato procedimento, senza necessità di indicazione delle specifiche attività processuali da svolgersi). 5 Il ricorso di GE LO è quindi formalmente ammissibile. 2. Tutti i ricorsi sono, in ogni caso, inammissibili nel merito. 3. Per ragioni sistematiche, il Collegio inizierà dalla trattazione dell’ultimo profilo di impugnazione. Esso è manifestamente infondato. Va difatti ribadito che, per costante giurisprudenza della Corte, la demolizione disposta dal giudice non configura una pena, principale o accessoria, bensì una sanzione amministrativa specifica, che ha una funzione direttamente ripristinatoria del bene urbanistico offeso (v. per tutte Cass. Sez. U. n. 15 del 24/07/1996, Monterisi, Rv. 205336 - 01; Cass. Sez. U. n. 714 del 03/02/1997, Luongo, Rv. 206659 – 01; Sez. 3, n. 7736 del 27/11/2024, dep. 2025, Vitale, Rv. 287570 - 01; Sez. 3, n. 51044 del 03/10/2018, M., Rv. 274128 - 01; Sez. 3, n. 3918 del 03/12/2009, dep. 2010, D'apice, Rv. 246009 - 01); essa non ha finalità punitive, producendo effetti sul soggetto che è in rapporto con il bene, indipendentemente dall'essere o meno quest'ultimo l'autore dell'abuso e accede alla condanna principale: si tratta, quindi, di una «sanzione amministrativa accessoria». Pertanto, l’ordine demolitorio non può estinguersi per il decorso del tempo ex art. 173 cod. pen. (Sez. 3, n. 26334 del 15/07/2020, Ayala, non massimata;
Sez. 3, n. 49331 del 10/11/2015, Delorier, Rv. 265540; Sez. 3, n. 36387 del 7/7/2015, Formisano, non massimata;
Sez. 3, n. 19742 del 14/4/2011, Mercurio, Rv. 250336; Sez. 3, n. 43006 del 10/11/2010, La Mela, Rv. 248670), atteso che quest'ultima disposizione si riferisce alle sole pene principali (Sez. 3, n. 39705 del 30/4/2003, Pasquale, Rv. 226573). 4. La doglianza con cui si contesta la legittimità del provvedimento impugnato, è inammissibile sotto diversi profili. 4.1. Il Collegio evidenzia in proposito che, come emerge dalla pagina 1 dell’ordinanza impugnata (che riporta integralmente il testo della precedente ordinanza del 15 maggio 2025), il condono era stato richiesto ai sensi della l. 47/1985. Ai sensi dell’articolo 35 della legge n. 47 del 1985, «la domanda di concessione o di autorizzazione in sanatoria deve essere presentata al comune interessato entro il termine perentorio del 30 novembre 1985». Pertanto, in caso di annullamento in autotutela del provvedimento di condono, ove il provvedimento non sia impugnato nelle competenti sedi amministrative, deve ritenersi preclusa qualsiasi ulteriore domanda di condono. Va quindi espresso il principio secondo cui, in materia di condono edilizio di cui alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, poiché l’articolo 35 della legge prevede - quale termine perentorio di presentazione della domanda di condono - la data del 30 novembre 1985, in caso di rigetto della 6 domanda ovvero di annullamento in autotutela del provvedimento di condono rilasciato, ove il provvedimento non sia impugnato nelle competenti sedi amministrative, deve ritenersi preclusa la possibilità di proporre qualsiasi ulteriore domanda di condono. La mancata impugnazione nei termini perentori del provvedimento negativo rende lo stesso definitivo e non più sindacabile, per cui l'ordine di demolizione basato su quel rigetto (o annullamento in autotutela) non è più suscettibile di successiva contestazione in relazione alle ragioni del diniego. 4.2. In ogni caso, il motivo è anche manifestamente infondato. L’ordinanza gravata evidenzia, a pagina 4, che dopo l’annullamento d’ufficio di cui sopra, i ricorrenti, che hanno costantemente abitato l’immobile (tranne PI LO, emigrato a Quarto nel 2006), non hanno neppure attivato una nuova procedura volta ad ottenere il rilascio di un permesso di costruire in sanatoria (procedura che, alla luce delle considerazioni che si vedranno al paragrafo 4.5, non sarebbe in ogni caso consentita), limitandosi a riproporre i modelli di autocertificazione per la procedura semplificata già esitata, in passato, nell’emissione del permesso poi annullato d’ufficio, aggiungendo la segnalazione del vincolo paesaggistico, senza neppure allegare la documentazione tecnica necessaria per l’avvio di una pratica di sanatoria (stavolta ex art. 13 d.P.R. 380/2001, stanti le superiori considerazioni). Inoltre (pag. 5), la rappresentazione dello stato dei luoghi contenuta nell’autocertificazione era difforme dalla reale consistenza degli stessi, così come lo era quella contenuta nella autocertificazione che aveva portato al permesso di costruire, rilasciato senza accertamento sullo stato dei luoghi e poi annullato in autotutela. Va in proposito rammentato che la giurisprudenza amministrativa ha reiteratamente affermato (v., da ultimo, Tar Campania, sent. n. 5943 del 21/09/2023): che i provvedimenti amministrativi adottati sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato possono essere annullati dall'amministrazione pubblica ex art. 21-novies della Legge n. 241/1990 anche dopo la scadenza del termine di diciotto mesi, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali nei confronti del dichiarante (Cons. giust. amm. Sicilia Sent., 07/01/2021, n. 12); che, in tale ipotesi, sussiste un obbligo di annullamento del titolo abilitativo già emanato, senza che sia possibile individuare affidamenti di sorta (T.A.R. Campania, Salerno, 13 luglio 2005, n. 127615); che neppure rileva il decorso di un lasso di tempo estremamente ampio (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 10 aprile 2014, n. 206645; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. II, 17 ottobre 2016, n. 4737). La doglianza, che sembra adombrare la sussistenza, in capo ai ricorrenti, di una sorta di «legittimo affidamento» in ragione del tempo trascorso prima dell’annullamento del titolo edilizio, è pertanto manifestamente infondata e in ogni caso trattasi di censura afferente il procedimento amministrativo, non coltivabile in questa sede. 7 4.3. Ancora, nel caso in esame, la Corte d’appello, nell’evidenziare che nel caso in esame non è possibile (in ragione del tipo di abuso, della presenza del vincolo paesaggistico e della mera reiterazione della presentazione della documentazione già valutata dall’ente comunale) pronosticare un prossimo esito favorevole di una procedura di condono, ha fatto buon governo di quella giurisprudenza (Sez. 3, n. 47263 del 25/09/2014, Russo, Rv. 261212 - 01) secondo cui «in tema di reati edilizi, il giudice dell'esecuzione investito della richiesta di revoca o di sospensione dell'ordine di demolizione delle opere abusive di cui all'art. 31 d.P.R. n. 380 del 2001 in conseguenza della presentazione di una istanza di condono o sanatoria successiva al passaggio in giudicato della sentenza di condanna, è tenuto a esaminare i possibili esiti ed i tempi di conclusione del procedimento amministrativo e, in particolare: a) il prevedibile risultato dell'istanza e la sussistenza di eventuali cause ostative al suo accoglimento;
b) la durata necessaria per la definizione della procedura, che può determinare la sospensione dell'esecuzione solo nel caso di un suo rapido esaurimento» (conf.: Sez. 3, n. 9145 del 01/07/2015, dep. 2016, Manna, Rv. 266763 – 01), giungendo ad un giudizio fattuale negativo privo di aporie, laddove esclude la sussistenza di un legittimo affidamento dei ricorrenti, posto che l’originario condono era stato ottenuto sulla base di una falsa rappresentazione dello stato di fatto, e che nessuna domanda di sanatoria è stata avanzata che abbia ragionevoli prospettive di essere positivamente esitata in tempi ragionevoli. La censura, che non si confronta criticamente con il provvedimento impugnato, è quindi generica e inammissibile. 4.4. Va, ancora, sottolineato come sia priva di pregio la deduzione difensiva secondo cui, dal punto di vista paesaggistico, l’abuso, sarebbe di modesta entità, posto che, pacificamente, il reato di cui all’articolo 181 d. lgs. 42/2004, è reato «di pericolo», e non «di danno» (Sez. 3, n. 2288 del 28/11/2017, 2018, Esposito, Rv. 272487 – 01; Sez. 3, n. 11048 del 18/02/2015, Esposito, Rv. 263289 - 01), il quale non richiede ai fini della sua configurabilità un effettivo pregiudizio per l'ambiente, essendo sufficiente l'esecuzione, in assenza di preventiva autorizzazione, di interventi che siano astrattamente idonei ad arrecare nocumento al bene giuridico tutelato. 4.5. Il Collegio rammenta, da ultimo, che, in tema di sanatoria ex art. 36 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, di opere realizzate in area vincolata, il rilascio postumo del permesso di costruire, in assenza di autorizzazione paesaggistica, non ha efficacia sanante neanche in relazione al solo profilo urbanistico dell'intervento già realizzato. (Sez. 3, n. 5750 del 02/02/2023, D'Alterio, Rv. 284314 - 01), per cui l’annullamento del titolo in autotutela da parte dell’ufficio comunale risulta procedura assolutamente corretta. 5. La doglianza relativa al giudizio di proporzionalità in relazione al diritto di abitazione è manifestamente infondata. 8 Sul punto, basti osservare come, nel caso in esame, correttamente l’ordinanza impugnata evidenzia come i ricorrenti, a fronte di un abuso edilizio di significativa gravità posto in essere da LO UI, che in relazione agli stessi ha potuto difendersi in due gradi di giudizio di merito, hanno avuto (pag. 6) un congruo lasso di tempo per individuare soluzioni abitative differenti, né avevano indicato ulteriori elementi o specifiche esigenze che giustificassero il rinvio dell’esecuzione dell’ordine di demolizione onde evitare la compromissione di altri diritti fondamentali, facendo buon governo del consolidato orientamento di questa Corte (v., ex multis, Sez. 3, n. 21198 del 15/02/2023, Esposito, n.m.) secondo cui il condannato (e i suoi aventi causa) non può «lucrare» sul tempo inutilmente trascorso dalla data di irrevocabilità della sentenza perché l’ingiunzione del pubblico ministero è causata proprio dalla sua inerzia, né può successivamente invocare il principio di proporzionalità allegando (colpevoli) inerzie o fatti da lui stesso posti in essere nella piena consapevolezza della natura abusiva dell’immobile, della precarietà della propria situazione abitativa, della persistente violazione dell’ordine. Nessuna violazione del diritto di abitazione, né del principio di proporzionalità, appare quindi ictu oculi sussistente nel caso in esame. 6. In conclusione, i ricorsi debbono essere dichiarati inammissibili. Alla declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, che il Collegio ritiene di fissare, equitativamente, in euro 3.000,00 per ciascun ricorrente.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 22 aprile 2026. Il Consigliere estensore Il Presidente ER AL CA CC