Sentenza 3 luglio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 03/07/2003, n. 10484 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10484 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2003 |
Testo completo
ESENTE DA REGISTRAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986° CC 67280 MATERIAN. 131 TAB, ALL. B - N REPUBBLICA ITALIANA T IN NOME DEL POPOLO ITALIANO R I B U T LA CORTE SUPREMA DICASSAZIONE AR I :but 0484/03 SEZI E TI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati. Dott. Ugo FAVARA Presidente R.G.N. 23208/99 ODDO - Consigliere Cron. 23498 Dott. Massimo Dott. Vittorio Glauco EBNER : Consigliere Rep. Dott. Vincenzo DI NUBILA Consigliere Ud. 23/01/03 Dott. Maria Cristina GIANCOLA Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CAMPIONE CIVILE SENTENZA N. 67280 sul ricorso proposto da: HE TO, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE DELLE MEDAGLIE D'ORO 176, presso lo studio dell'avvocato MAURIZIO ZANCHETTI, che lo difende, giusto mandato in calce;
ricorrente
contro
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
2003
- controricorrente -
215 avverso la sentenza n. 176/98 della Commissione -1- tributaria regionale di ROMA, depositata il 19/10/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/01/03 dal Consigliere Dott. Maria Cristina GIANCOLA;
udito per il resistente, l'Avvocato dello Stato MANGIA che ha chiesto il rigetto del ricorso;
persona del Sostituto Procuratoreudito il P.M. in Generale Dott. Dario CAFIERO che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- 1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Nel 1985 LB TT adiva con altri il giudice ordinario e, premesso di fare parte del personale di volo alle dipendenze dell'Alitalia e di avere ricevuto un rimborso spese di trasferta ed un'indennità di volo sulle quali erano state operate indebite trattenute fiscali, chiedeva la dichiarazione dell'illegittimità dei criteri seguiti dall'Alitalia nel prelievo e la condanna di quest'ultima al risarcimento dei danni subiti. In relazione a questo giudizio le Sezioni Unite civili della Suprema Corte di Cassazione dichiaravano la giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda di danni consistiti nella maggiore imposta anno per anno corrisposta a causa del maggior imponibile. Confermavano, invece, la giurisdizione delle Commissioni tributarie sulla diversa domanda proposta dal Gori, nei confronti del sostituto d'imposta, per ottenere il rimborso di quanto trattenuto e versato a titolo di acconto IRPEF, maggiorato degli interessi. Successivamente il TT chiedeva alla Direzione Regionale delle Entrate per il Lazio il rimborso delle ritenute versate in acconto dall'Alitalia ed impugnava dinanzi al giudice tributario il silenzio-rifiuto dell'Ufficio. La Commissione Tributaria Provinciale di Roma respingeva il ricorso, ritenendo nella specie applicabile il termine decadenziale di diciotto mesi, di cui all'art. 38 del DPR n. 602 del 1973, ed intempestiva l'istanza di rimborso inoltrata dal TT. Con sentenza del 17/VII-19/X/1998 la Commissione tributaria regionale del Lazio respingeva l'appello del contribuente. 2 Avverso questa sentenza il TT ha proposto ricorso sulla base di quattro motivi. Resiste con controricorso il Ministero delle Finanze - Direzione Regionale delle Entrate per il Lazio. MOTIVI DELLA DECISIONE Col primo motivo il TT deduce falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c. n.° 3. Assume che in relazione alle indennità controverse la richiesta di rimborso delle ritenute versate in acconto dall'Alitalia, quale sostituto d'imposta, si fonda non su errori di interpretazione o di applicazione del regime fiscale ma sull'assenza di norme attributive di potere impositivo, con conseguente inapplicabilità dell'art. 38 del DPR n.602 del 1973, riferito a versamenti diretti d'imposta nella specie non configurabili. Il motivo è infondato. Deve infatti essere riaffermato il principio, già enunciato da questa Corte (cfr., tra le altre, Cass. 7360/1998), secondo il quale in tema di rimborso delle imposte sui redditi, nella locuzione "inesistenza totale o parziale dell'obbligo di versamento", di cui all'art. 38 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, rientra anche il caso di pagamento eseguito erroneamente perché non dovuto per carenza della supposta obbligazione tributaria, integrandosi così un indebito oggettivo. Il testuale tenore della norma non autorizza una interpretazione diversa e, in particolare, non consente di distinguere tra versamenti diretti in relazione ai quali il contribuente faccia valere l'inesistenza dell'obbligo di versamento e quelli per i quali lo stesso deduca l'inesistenza dell'obbligazione tributaria. Col secondo motivo il TT deduce falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c. n.° 3, censurando l'applicabilità del termine decadenziale previsto nell'art. 38 del citato D.P.R., oltre che nei confronti del sostituto d'imposta, unico 3 esecutore materiale del versamento, anche nei confronti del contribuente assoggettato al prelievo, alla cui richiesta di rimborso va, invece, a suo parere, riferito il termine decennale di cui all'art. 37 del medesimo decreto. Anche questo motivo deve essere disatteso. La tesi sostenuta dal ricorrente è in contrasto con la giurisprudenza di questa Corte (fra le altre, Cass. 12810/2002), secondo cui il versamento allo Stato, da parte del sostituto, delle trattenute operate costituisce un'ipotesi di "versamento diretto" da parte del sostituto d'imposta e non di "trattenuta diretta" da parte dello Stato;
perciò la domanda di rimborso è soggetta al termine di decadenza previsto dall'art. 38 del D.P.R. n.602 del 1973, che all'epoca era di diciotto mesi, e non al più lungo termine di prescrizione di cui all'art. 37 del medesimo D.P.R.. Con il terzo motivo il TT lamenta falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c. n.° 3, assumendo che anche in riferimento al termine decadenziale di diciotto mesi, non era intervenuta alcuna decadenza dal rimborso, in quanto l'istanza di rimborso dell'8/III/1994 avrebbe dovuto essere ritenuta tempestiva in riferimento alla data del 15/1/1993, entro la quale il sostituto doveva effettuare il versamento in acconto. La censura va respinta. La tesi appare nuova e non prospettata in sede di merito, atteso anche che l'indicata data di presentazione dell'istanza non trova alcun riscontro nella sentenza di merito né nella narrativa del ricorso ed è espressamente contestata dalla controparte, che la pone al 13/V/1995. Col quarto motivo il TT deduce omessa e insufficiente motivazione ex art. 360 n. 5 c.p.c,. in riferimento alla ritenuta decorrenza del termine decadenziale dalla data del versamento effettivo e non invece dalla data di emanazione della 4 sentenza della Suprema Corte, che aveva stabilito il principio di diritto secondo il quale il criterio di tassazione applicato era erroneo, o comunque dalla data dell'ultimo dei versamenti periodici effettuati dal sostituto d'imposta. Anche il quarto ed ultimo motivo deve essere respinto. La decisività della censura appare ricondotta a dati nuovi e contraddittori (sentenza della Corte del 1992, in luogo di quella del 1994, considerata nella pronuncia impugnata, versamenti effettuati fra il 20/XII/1992 ed il 15/III/1993, ed istanza di rimborso dell'8/III/1994), e, comunque, il termine di decadenza dal rimborso decorre dal versamento delle ritenute e l'istanza di rimborso deve essere tempestivamente presentata all'ufficio finanziario legittimato, sicché, in relazione ad entrambi gli aspetti, nessun rilievo potevano avere l'inizio e l'esito della controversia intercorsa fra il TT e l'Alitalia, come ritenuto nella sentenza della Commissione Tributaria Regionale. Il TT prospetta, infine, in riferimento agli artt. 3, 24 e 53 della Costituzione, la questione di costituzionalità dell'art. 38 del DPR n. 602 del 1973, nella parte in cui prevede il ridotto termine di 18 mesi a fronte, invece, dei termini ben più ampi concessi all'Amministrazione finanziaria allorché deve riscuotere i tributi, questione già ritenuta manifestamente infondata dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 430 del 2000. Conclusivamente il ricorso deve essere respinto. Appare opportuno compensare le spese.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2003 E N ISTRAZIO D.P.R. 26/4/1986 N. 5 REG IA - R DA TAB. ALL. B TA DEL TE TRIBU ESEN SENSI 131 AI IA . TER N A M а л р и м