Sentenza 20 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 20/06/2001, n. 8390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8390 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIAN. IN N8 39 0 /0 1 LA CORTE S REMA DI CASSAZIONE Oggetto Refour oblit SEZIONE TERZA CIVILE del costruttore exoct. 1659 c.c. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Manfredo GROSSI - Presidente R.G. N. 1047/99 1.19242Cron. Dott. Ernesto LUPO Consigliere Rep. 3021 Dott. Roberto PREDEN Consigliere Dott. Giuliano LUCENTINI Rel. Consigliere Ud. 26/04/01 Dott. Michele LO PIANO - Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE - UFFICIO COPIE- ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio dal Sig. -30LE 24 ORE SE NTENZA 20 GTU. 2001 per diritti L. sul ricorso proposto da: IL CA IN NO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G BAZZONIN 1, presso lo studio dell'avvocato €155, 13000 | CE CE STAZZONE, difeso dall'avvocato SALVATORE IN, giusta delega in atti;
ricorrente OF454641
contro
OR CA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CERESIO 241 UFFICIO COPIE presso lo studio dell'avvocato CARLO - Rilasciata Vapia legale ACQUAVIVA, difesa dall'avvocato GAETANO SORBELLO con O N I Z al Sig. studio in 98100 MESSINA VIA T. CANNIZZARO 87, giusta per di 5 IL CA2001 delega in atti;
805 controricorrente -1- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO CORIE Richies.com dal nonchè contro per E.R.A.T. SPA;
11. IL CA intimata avverso la sentenza n. 382/98 della Corte d'Appello di MESSINA, emessa il 18/06/98 e depositata il 14/10/98 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE (R.G. 421/92+424/92); UFFICIC COPIE Rilasciata udita la relazione della causa svolta nella pubblica legale ai Sig. SORBELLO. per diritti 24.000+686 udienza del 26/04/01 dal Consigliere Dott. Giuliano 11-11 SFT 7001 LUCENTINI;
IL CA udito l'Avvocato Vincenzo STAZZONE (per delega Avv. S. IN); udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. S LIRE 2000 1 CANCELLER 0 ER 2 L E EL C C N A C L ITE BE431533 8 DIR 2 5 4 3 4 E B AY790505 AY790510 AY790509 AY730504 -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione 6 aprile 1984 RM RO esponendo P al che pochi mesi prima, nell'abbassare la saracinesca dell'immobile ad uso commerciale locatole dal proprietario Antonino LI, era stata colpita da una lastra di marmo staccatasi dalla parte superiore dell'immobile, riportando lesioni conveniva davanti al Tribunale di Messina lo stesso LI, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni riportati nel fatto. I convenuto, nel costituirsi, chiedeva -ed otteneva- di del chiamare in causa la E.R.A.T. S.p.A., costruttrice Elevent fabbricato, per esserne garantita. contraddittorio del terzo chiamato, il Tribunale Nel accoglieva sia la domanda risarcitoria, sia quella di rivalsa, ma la sentenza, impugnata dal tutte le parti, era riformata dalla Corte d'appello di Messina, che rigettava la seconda domanda, confermando nel resto. Per la cassazione della sentenza il LI ha proposto ricorso sulla base di più motivi. Resiste con controricorso la RO. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo, denunciando violazione degli artt. 2043 e 1227 c.C., 116 co. 1 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c., nonché insufficiente motivazione, il LI -richiamati i principi in tema di nesso di causalità e di concorso di cause- si 3 duole che la Corte d'appello abbia ritenuto non provati i ripetuti urti del montante della serranda sulla lastra (quando addirittura la stessa attrice aveva ammesso la circostanza in sede di sopralluogo), omettendo inoltre di porsi il problema se il distacco della lastra, in loro mancanza, si sarebbe verificato egualmente, oppure no. Osserva il Collegio. La Corte d'appello affermò la responsabilità del LI, in riferimento all'art. 2053 c.c., sul rilievo che egli non aveva fornito la prova liberatoria, non essendo emerso in causa che il distacco della lastra fosse da ascrivere alle sollecitazioni UC determinate dal peso dell'insegna ovvero dal movimento della saracinesca azionata manualmente. Invero, consulente tecnico d'ufficio aveva accertato che il fatto si era verificato solo perché la lastra (del peso di 25 kg.) era stata assicurata al muro mediante un gancio di modeste dimensioni e con malta cementizia posata in modo discontinuo, laddove il fissaggio avrebbe dovuto essere eseguito "con malta cementizia posata in modo uniforme su tutta la superficie e (...) ancorato alla muratura soprastante con l'impiego ben distribuito e bilanciato da più avvitamenti di viti di idoneo spessore e su tasselli debitamente murati": nel quale caso, ossia "se le lastre fossero state fissate a regola d'arte, né le vibrazioni trasmesse dalla saracinesca, azionata manualmente, né la posa dell'insegna avrebbero potuto determinare la caduta". 4 Ebbene, tale motivazione, completa e coerente, sfugge al denunciato vizio logico. In particolare, premesso che la ricostruzione delle modalità del fatto produttivo di danno, la valutazione del comportamento dei soggetti, l'accertamento circa il nesso di causalità fra il comportamento e l'evento costituiscono apprezzamenti di merito, sottratti come tali al sindacato di legittimità, se motivati correttamente e sufficientemente (cosicché non appare utilmente dedotto il pur denunciato error in iudicando), il giudice del merito, recependo le conclusioni peritali, spiegò con argomentazioni ispirate ad ineccepibili principi logici le Glucent ragioni per cui ritenne di escludere che il comportamento del danneggiato costituisse causa o concausa dell'evento dannoso. Ne consegue l'infondatezza del motivo, con il quale, in definitiva, si pretenderebbe di porre in discussione non già la base giustificativa del convincimento espresso dal giudice del merito, ma il convincimento in sé: ciò che, evidentemente, non è consentito in questa sede. Con il secondo mezzo, denunciando violazione dell'art. 345 c. p. c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione di norme di diritto, il LI deduce che la E.R.A.T., chiamata in causa in riferimento all'ipotesi di responsabilità ex art. 1669 C.C., aveva accettato il contraddittorio sul punto, contrastando le domande di parte attrice, cosi muovendosi sul medesimo piano difensivo di esso 5 LI. Solo in appello, una volta accolta la domanda principale e quella di manleva, aveva contestato di essere il costruttore dell'immobile, proponendo in tale modo, però, una domanda nuova, e quindi vietata ex art. 345 c.p.c. La censura va disattesa. A parte che, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, il LI avrebbe dovuto specificamente indicare nel proprio ricorso gli elementi, tratti dalle difese della E.R.A.T., dai quali emergerebbe che quest'ultima non aveva contestato, in primo grado, la propria qualità di costruttore e già per questa sola ragione il motivo sarebbe GL inammissibile-, sta che, in ogni caso, l'avere sollevato tale questione in appello non costituirebbe violazione dell'art. 345 c.p.c. vecchio testo (applicabile alla specie ratione temporis), non trattandosi di domanda nuova, ma di mera difesa, in quanto volta a contestare la sussistenza di una condizione dell'azione: essendo, come tale, proponibile illimitatamente (sia alla stregua del vecchio testo della norma, che del nuovo). Con il terzo mezzo, denunciando violazione dell'art. 1669 c.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., violazione di legge ed insufficiente motivazione, il ricorrente si duole che la Corte d'appello abbia escluso la qualità di costruttore, in capo alla E.R.A.T., sulla base del fatto che mentre era stata la ditta NA ad assumersi il rischio d'impresa- non valeva a convincere del contrario la nomina, da parte di quella, di un 6 direttore dei lavori. In realtà -sostiene il ricorrente- la prima affermazione era errata, poiché, in caso di appalto, è elemento costante l'assunzione del rischio d'impresa da parte dell'appaltatore; quanto poi alla seconda, le emergenze probatorie ponevano in evidenza che l'appaltatore aveva agito come nudus minister. In effetti, nell'atto di vendita stipulato fra la E.R.A.T. ed esso LI la prima si era dichiarata costruttore, e non solo proprietario. In secondo luogo, la stessa E.R.A.T. aveva stabilito i limiti dell'autonomia dell'appaltatore NA con Placent assoluta chiarezza, avendo fornito il progetto, gli esecutivi, la direzione dei lavori, avendo indicato le modalità di esecuzione delle singole categorie di opere e fornito buona parte dei materiali. Soprattutto, risultava specificato, nelle due scritture, dall'appaltatore, il contenuto della prestazione richiesta indicato nella "somministrazione di prestazioni edili occorrenti per dare lo stabile finito al rustico, secondo il progetto e gli esecutivi allegati" (primo contratto), e "nella fornitura di manodopera e di materiali occorrenti (...) per le opere di finiture esterne ed interne del fabbricato" (secondo contratto), restando in tale modo confermato che l'appaltatore era un semplice esecutore di direttive. Insomma, era stato violato l'art. 1362 c.c., sia perché l'indagine di ricerca della comune volontà non risultava dalla motivazione, sia perché il giudice non può accertare, nemmeno ai sensi dell'art. 1362 co. 2 c.c., 7 una volontà non risultante dal contratto. Osserva questa Corte che il giudice d'appello, pronunciando sulla domanda di garanzia del LI, accolse il gravame della E.R.A.T., condannata in primo grado a manlevare il primo, sul rilievo che non era stata la società a costruire l'immobile, essendosi limitata a venderlo. In particolare, con scrittura 1 dicembre 1976 la E.R.A.T. aveva affidato in appalto alla ditta NA la costruzione del fabbricato al rustico, mentre poi, con successiva scrittura 28 dicembre 1977, aveva appaltato alla stessa NA i lavori occorrenti per le rifiniture interne ed esterne, ivi espressamente incluse "la collocazione di marmi Glucent per rifasci (sic) balconi e verande, soglie per locale botteghe e pilastri sul prospetto esteso su tutto il piano terra e qualsiasi opera non prevista". Ora, non risultava che l'appaltatore fosse un mero esecutore di ordini, essendosi assunto il rischio d'impresa, e, d'altro canto, l'esistenza di un direttore dei lavori ed il controllo correlativo possono farsi rientrare nei normali poteri di verifica del committente, senza che ciò possa valere ad attribuirgli la veste di costruttore. "Dagli atti esibiti concludeva la Corte- non risulta (va) che il committente si (fosse) riservato poteri cosi penetranti da rendere l'appaltatore nudus minister, essendosi solo riservato poteri di verifica". Alla stregua di tale motivazione, congrua ed immune da errori logici e giuridici. anche la terza censura appare infondata. 800 Intanto, il fatto che, nell'atto di vendita stipulato con il LI, la E.R.A.T. abbia dichiarato di essere costruttore dell'immobile compravenduto, non costituisce un punto decisivo della controversia, nella misura in cui parrebbe trattarsi, piuttosto, di una semplice qualificazione del rapporto correlativo. Ne deriva che l'omesso esame di tale circostanza, ad opera del secondo giudice, è insuscettibile di dare luogo alla rescissione della sentenza. Quanto alla restante parte della medesima doglianza, volta a UC censurare la sentenza nella parte in cui aveva escluso che l'impresa NA avesse agito quale nudus minister della al committente E.R.A.T., il ricorrente non può contrapporre, convincimento della Corte di merito, il proprio diverso convincimento, e la censura si risolve, ancora una volta, in una richiesta di riesame del merito della controversia. Notasi, per concludere, che - mentre autonomia dell'appaltatore ed assunzione del rischio (tecnico) sono termini correlati la deduzione secondo cui erano stati forniti dalla committenza il progetto, gli esecutivi ed il materiale occorrente per la costruzione non pone in evidenza alcun vizio logico, in parte qua, della sentenza, tali elementi individuando semplicemente il contenuto del duplice contratto, mentre poi appare del tutto generica -e priva comunque di qualunque riferimento fattuale (in relazione al citato principio di autosufficienza del ricorso)- l'allegazione riguardante 9 l'indicazione, nei contratti medesimi, delle modalità di esecuzione delle varie opere da eseguirsi. Essendo priva di rilievo la deduzione della violazione dell'art. 1362 c.c., in quanto meramente strumentale al riesame del merito, non resta che rigettare il ricorso. Così rigettato il ricorso, il rimborso delle spese di lite, nella liquidazione di cui in dispositivo, segue la soccombenza del ricorrente.
P.Q.M.
rigetta il ricorso, e condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in lire 79.000. oltre onorari, liquidati in lire 2.500.000. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte suprema di cassazione, addi 26 ( aprile 2001/ THE IL CO BRE E IL PRESIDENTE n IL CA C1 Giovanni Giambattista Cepositata in Cancelleria -2-0-6+0 2001oggi, IL CA C1 Giovanni Giambattista 60000 310000 10