CASS
Sentenza 30 agosto 2023
Sentenza 30 agosto 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 30/08/2023, n. 36214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36214 |
| Data del deposito : | 30 agosto 2023 |
Testo completo
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Con il provvedimento impugnato, La Corte di appello di Milano, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto l'istanza di restituzione di beni formulata, ai sensi degli artt. 262 e 676 cod. proc. pen., dell'Istituto di credito Cassa Rurale ed Artigiana di Binasco Credito Corporativo s.c., rilevando che la pronuncia di primo grado del Tribunale di Milano aveva stabilito che le somme, oggetto della richiesta, erano state costituite in pegno regolare da RL IO Chiriaco a favore del citato istituto di credito. Ciò in quanto le stesse si trovavano depositate sul conto corrente a disposizione dell'imputato all'atto dell'esecuzione del sequestro, non essendo state compiute attività materiali di esecuzione del credito, sicché le citate somme erano da considerarsi nella disponibilità del debitore. Il provvedimento, altresì, rilevava che la sentenza della Corte di appello di Milano pronunciata a seguito di rinvio disposto dalla Corte di cassazione era divenuta irrevocabile e confermava, nel resto, la sentenza appellata nonché che la documentazione prodotta ribadiva la natura di pegno regolare delle somme in questione;
sicché il creditore non avrebbe avuto la facoltà di soddisfarsi immediatamente e direttamente sulle cose date in pegno, ai sensi dell'art. 1651 cod. civ., ma sarebbe stato autorizzato a compiere le formalità necessarie per la realizzazione della garanzia ai sensi dell'articolo 1723 cod. civ. 2. Avverso il descritto provvedimento, ha proposto tempestivo ricorso l'Istituto di credito indicato, per il tramite del procuratore speciale, avv. Salvatore Marceca, denunciando due vizi. 2.1. con il primo motivo si denuncia violazione degli articoli 125, comma 3, 546, comma 1 lett. e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 262 e 676 cod. proc. pen. 2.2. Con il secondo motivo si denuncia violazione degli artt. 1362 e 1363 cod. civ. 3.11 Sostituto Procuratore generale„ P. Molino, ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. La difesa ha fatto pervenire a mezzo p.e.c. del 7 aprile 2023 rinuncia all'impugnazione per sopravvenuta carenza di interesse. 4. Il Collegio rileva che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto è sopraggiunta valida ed efficace rinuncia all'impugnazione (cfr. rinuncia del procuratore speciale, avv. Salvatore Marceca, fatta pervenire a mezzo p. e. 2 Penale Sent. Sez. 1 Num. 36214 Anno 2023 Presidente: CENTOFANTI FRANCESCO Relatore: CALASELICE BARBARA Data Udienza: 27/06/2023 Il Consigliere estensore Il Presidente c.), ai sensi dell'art. 591 cod. proc. pen., per avere l'Istituto ricorrente ottenuto provvedimento favorevole dalla Corte di appello di Milano, in data 21 marzo 2023 (cfr. p.e.c. fatta pervenire in data 7 aprile 2023). Stante la sopravvenuta carenza di interesse, non segue la condanna al pagamento delle spese processuali, avendo questa Corte costantemente affermato (tra le altre, Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017„ dep. 2018, Rezrnuves, Rv. 272308) che nel caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso per cassazione per il venir meno dell'interesse alla decisione, sopraggiunto alla sua proposizione, non consegue la condanna del ricorrente né alle spese del procedimento, né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, in quanto non si configura un'ipotesi di soccombenza della parte, neppure virtuale.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta mancanza di interesse. Così deciso il 27 giugno 2023
sicché il creditore non avrebbe avuto la facoltà di soddisfarsi immediatamente e direttamente sulle cose date in pegno, ai sensi dell'art. 1651 cod. civ., ma sarebbe stato autorizzato a compiere le formalità necessarie per la realizzazione della garanzia ai sensi dell'articolo 1723 cod. civ. 2. Avverso il descritto provvedimento, ha proposto tempestivo ricorso l'Istituto di credito indicato, per il tramite del procuratore speciale, avv. Salvatore Marceca, denunciando due vizi. 2.1. con il primo motivo si denuncia violazione degli articoli 125, comma 3, 546, comma 1 lett. e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 262 e 676 cod. proc. pen. 2.2. Con il secondo motivo si denuncia violazione degli artt. 1362 e 1363 cod. civ. 3.11 Sostituto Procuratore generale„ P. Molino, ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. La difesa ha fatto pervenire a mezzo p.e.c. del 7 aprile 2023 rinuncia all'impugnazione per sopravvenuta carenza di interesse. 4. Il Collegio rileva che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto è sopraggiunta valida ed efficace rinuncia all'impugnazione (cfr. rinuncia del procuratore speciale, avv. Salvatore Marceca, fatta pervenire a mezzo p. e. 2 Penale Sent. Sez. 1 Num. 36214 Anno 2023 Presidente: CENTOFANTI FRANCESCO Relatore: CALASELICE BARBARA Data Udienza: 27/06/2023 Il Consigliere estensore Il Presidente c.), ai sensi dell'art. 591 cod. proc. pen., per avere l'Istituto ricorrente ottenuto provvedimento favorevole dalla Corte di appello di Milano, in data 21 marzo 2023 (cfr. p.e.c. fatta pervenire in data 7 aprile 2023). Stante la sopravvenuta carenza di interesse, non segue la condanna al pagamento delle spese processuali, avendo questa Corte costantemente affermato (tra le altre, Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017„ dep. 2018, Rezrnuves, Rv. 272308) che nel caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso per cassazione per il venir meno dell'interesse alla decisione, sopraggiunto alla sua proposizione, non consegue la condanna del ricorrente né alle spese del procedimento, né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, in quanto non si configura un'ipotesi di soccombenza della parte, neppure virtuale.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta mancanza di interesse. Così deciso il 27 giugno 2023