CASS
Sentenza 9 aprile 2026
Sentenza 9 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 09/04/2026, n. 13089 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13089 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2026 |
Testo completo
Composta da: SENTENZA GE AP Presidente N. SEZ. 721/2026 ER SI D’OS rel. Consigliere REGISTRO GENERALE N. 40910/2026 NA AR De IS Consigliere IC IS Consigliere ES OR Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: Di RO FI, nato a [...] il [...] LI IF, nata a [...] il [...] avverso il decreto del 19/03/2025 del Tribunale di Caltanissetta visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere ER SI D’OS; letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona della Sostituta Procuratrice generale EP Casella, che ha chiesto che la Corte di cassazione, previa conversione dell’atto di appello in ricorso, ne voglia dichiarare il rigetto, con ogni conseguente statuizione;
lette la memoria e la replica del difensore Avv. Flavio Giacomo Sinatra, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con decreto in data 19 marzo 2025, depositato il 4 aprile 2025, il Tribunale di Caltanissetta decideva sull’incidente di esecuzione promosso dall’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni Penale Sent. Sez. 2 Num. 13089 Anno 2026 Presidente: CAPUTO ANGELO Relatore: MESSINI D'AGOSTINI PIERO Data Udienza: 19/03/2026 2 sequestrati (A.N.B.S.C.), relativamente alla confisca dei beni disposta nei confronti di FI Di RO, volto a ottenere l’estensione della misura ablativa anche a un immobile del quale era comproprietaria per la quota del 50% la moglie IF LI. Ad esito di una perizia, il Tribunale, esclusa la buona fede della moglie del proposto, estendeva la confisca dell’intero immobile ai sensi dell’art. 48, comma 7-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. 2. Avverso il decreto proponevano appello, a mezzo del comune difensore di fiducia, il proposto FI Di RO e la terza interessata IF LI chiedendo l’annullamento del provvedimento di confisca, la rivalutazione della buona fede della comproprietaria e della provenienza lecita del bene, l’applicazione dei principi sanciti dalla CEDU e dalla giurisprudenza di legittimità in materia di proporzionalità, ne bis in idem e irretroattività delle norme penali, la divisione del manufatto, come richiesto dalla difesa e anche dal Pubblico ministero. Sosteneva la difesa che l'estensione della confisca era stata motivata con il criterio della inscindibilità tra i beni senza adeguata valutazione delle circostanze di fatto, della perizia e della buona fede della comproprietaria. L'assenza di una giustificazione adeguata violava il principio di proporzionalità, come chiarito anche dalla giurisprudenza della Corte EDU, secondo cui ogni misura deve essere calibrata sulla gravità del reato e sul rapporto di causalità diretta tra il bene e l'attività illecita. L'estensione della confisca sembrava configurare una duplicazione punitiva a carico della comproprietaria, costretta a subire una misura ablativa in assenza di una chiara dimostrazione della sua partecipazione o consapevolezza rispetto all'attività illecita. Detta estensione si poneva anche in contrasto con il principio di irretroattività delle norme penali in quanto l’immobile era stato ricevuto dai ricorrenti in epoca antecedente alla entrata in vigore delle disposizioni del codice antimafia che consentono l'estensione della confisca ai beni nella disponibilità dei familiari del proposto. Nel caso di specie, poi, il Tribunale ha disposto l'estensione della confisca sulla base di elementi che erano già noti e valutabili al momento dell'emissione del decreto di confisca originario n. 46/2018. Il Tribunale non ha adeguatamente motivato sulla mancanza di buona fede della comproprietaria e non ha considerato la documentazione prodotta dalla difesa che dimostra la provenienza lecita del bene. In contrasto anche con la richiesta avanzata dal Pubblico ministero, il decreto ha disposto l'estensione della 3 confisca sulla base della mera esistenza di una “preesistente apertura successivamente murata tra le due unità immobiliari” senza fornire adeguata motivazione sulla provenienza successoria del bene in oggetto. 3. Con ordinanza del 18 novembre 2025 la Corte di appello di Caltanissetta, ai sensi dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., disponeva la trasmissione degli atti a questa Corte, con una decisione contestata dai ricorrenti con memoria del giorno seguente. La difesa, in data 13 marzo 2026, ha depositato memoria di replica alla requisitoria del Procuratore generale, ritenendo le argomentazioni ivi svolte non condivisibili: “in via preliminare, perché la lettura che riconduce automaticamente il provvedimento impugnato al solo paradigma dell’art. 666 cod. proc. pen. determina un irragionevole salto del giudizio di appello, non coerente con la reale natura decisoria e ablativa dell’atto; - di seguito, perché la valutazione negativa sulla buona fede della sig.ra LI omette di considerare la circostanza decisiva che l’immobile le era pervenuto per successione ereditaria, fatto che esclude la riconducibilità della sua quota a una logica di intestazione fittizia e spiega perché quel bene non rientrasse tra quelli oggetto della precedente confisca”. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi, così qualificate le impugnazioni, vanno dichiarati inammissibili perché proposti con motivi manifestamente infondati. 2. L’art. 48, comma 7-ter, del decreto legislativo n. 159 del 2011 stabilisce che, per la destinazione dei beni indivisi, oggetto di provvedimento di confisca, «l'Agenzia o il partecipante alla comunione promuove incidente di esecuzione ai sensi dell'articolo 666 del codice di procedura penale. Il tribunale, disposti i necessari accertamenti tecnici, adotta gli opportuni provvedimenti per ottenere la divisione del bene». Questa ultima previsione impone al tribunale di sentire preventivamente le parti interessate prima di definire l'incidente di esecuzione, senza adottare, dunque, la procedura senza formalità, con decisione opponibile innanzi allo stesso giudice dell'esecuzione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 676, comma 1, e 667, comma 4, del codice di rito. Ne consegue – come da ultimo affermato da questa Corte – che il tribunale della prevenzione «non potrà che decidere l'incidente di esecuzione solo in esito 4 alla preventiva instaurazione del contraddittorio con le parti interessate e che tale ultima ordinanza vedrà, quale unico rimedio, il ricorso per cassazione previsto dal comma 6 dell'art. 666 cod. proc. pen., espressamente richiamato dalla citata disposizione del codice antimafia» (Sez. 6, n. 30613 del 27/06/2025, Elimi Costruzioni Srl, non mass.). Le impugnazioni proposte, pertanto, vanno qualificate come ricorsi per cassazione, dovendosi esaminare in questa sede anche le censure relative alla motivazione del provvedimento impugnato, in quanto l'art. 666, comma 6, cod. proc. pen. prevede che contro l'ordinanza del giudice dell'esecuzione le parti e i difensori possono presentare ricorso per cassazione, senza indicare alcuna limitazione con riferimento ai motivi proponibili ex art. 606, comma 1, dello stesso codice. Il medesimo principio è già stato affermato da questa Corte, sempre nella materia delle misure di prevenzione, nel caso di ricorso per cassazione proposto avverso il provvedimento con il quale il tribunale delibera quale giudice dell'esecuzione su una richiesta di ammissione al pagamento del credito in favore di terzo munito di garanzia reale sul bene confiscato (Sez. 6, n. 44784 del 23/09/2015, Banca Popolare Di Bari S.c.p.a., Rv. 265360 – 01; Sez. 5, n. 6449 del 16/01/2015, Banca Monte Paschi Siena S.p.a., Rv. 262734 – 01). 3. L’art. 48, comma 7-ter, del decreto legislativo n. 159 del 2011 prevede quattro possibili soluzioni della procedura: a) la divisione del bene confiscato;
b) l'assegnazione, su istanza di uno o più partecipanti in buona fede alla comunione, del bene immobile indivisibile con versamento dei conguagli (non essendo necessario che questi sia titolare di una quota maggioritaria del bene né che vi sia accordo con l'Agenzia, secondo Sez. 6, n. 21126 del 30/03/2023, Aquino, Rv. 284630 – 01); c) se non è chiesta l'assegnazione, la vendita o, in alternativa, l'acquisizione del bene per intero al patrimonio dello Stato con versamento agli altri partecipanti alla comunione di una somma equivalente al valore determinato dal perito nominato dal tribunale;
d) l'acquisizione del bene a titolo gratuito al patrimonio dello Stato nel caso in cui il partecipante alla comunione non dimostri la propria buona fede. In ordine al requisito della buona fede, questa Corte ha da ultimo affermato che essa «può essere ravvisata solo nel caso in cui risulti dimostrata l’estraneità a qualsiasi collusione o a qualunque compartecipazione all’attività criminosa, ovvero l’inconsapevolezza credibile in ordine alle attività svolte dal proposto, oppure, la prova di un errore scusabile sulla situazione apparente creata dello stesso» (Sez. 1, n. 7567 del 27/01/2026, Chiarolanza, non mass.). 5 La mancata dimostrazione della buona fede in capo al comproprietario del bene confiscato, quindi, è elemento sufficiente e determinante ai fini della scelta dell’ultima soluzione, quella seguita dal Tribunale di Caltanissetta una volta esclusa la buona fede di IF LI, moglie del proposto. La motivazione sul punto risulta incensurabile, avendo il decreto evidenziato che la ricorrente è stata già destinataria di provvedimento di confisca quale intestataria di beni e conti riconducibili al proposto;
inoltre, sulla base degli accertamenti tecnici svolti dal perito, si può ritenere che la fusione tra le unità immobiliari oggetto dell’istanza proposta dall’Agenzia è stata materialmente realizzata allo scopo di eludere il regime di ablazione derivante dalla confisca disposta in via definitiva nei confronti del proposto nella misura della metà. La difesa ha contestato detta valutazione sostenendo che la quota di IF LI “non trae origine da un trasferimento sospetto, da un atto dispositivo simulato, da una intestazione fiduciaria, né da una operazione patrimoniale costruita per sottrarre il bene all’ablazione; essa deriva, invece, da un autonomo titolo successorio, del tutto distinto dalle pregresse vicende patrimoniali del proposto”. All’uopo, con l’ultima memoria, ha richiamato gli atti allegati all’elaborato del proprio consulente tecnico del 25 agosto 2023, dai quali, tuttavia, risulta smentita la deduzione difensiva. Infatti, la perizia – come riportato nel decreto (pag. 6) – ha accertato che “l'unità immobiliare oggetto di confisca (particella 537 sub 2) è oggi parte di un più ampio immobile a destinazione residenziale, comprendente altresì l'unità immobiliare ricadente nella confinante particella 535 (estratto di mappa-allegato 2), identificata con il sub 2”. Dagli atti allegati alla consulenza del geom. Santo Giocolano risulta che la sezione di fabbricato indicata con la particella 535 sub 2 fu donata ai coniugi FI Di RO e IF LI dalla madre del primo con atto notarile del 20 marzo 2003, mentre con atto notarile del 25 agosto 2005 i genitori del proposto vendettero alla nuora l'immobile individuato con la particella 537 sub 2. 4. A fronte di questa ricostruzione in fatto e delle norme che regolano la destinazione dei beni indivisi oggetto di provvedimento di confisca, il richiamo della difesa ai principi di proporzionalità e del ne bis in idem non è pertinente, mentre la doglianza sulla “violazione del principio di irretroattività delle norme penali” è in radice priva di ogni fondamento in una materia che penale non è, stante la qualificazione della confisca di prevenzione come misura di natura non sanzionatoria, riconosciuta dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. U, n. 4880 del 26/06/2014, dep. 2015, Spinelli, Rv. 262602 – 01), costituzionale (vds. 6 Corte cost., sent. n. 24 del 2019) e convenzionale (cfr., da ultimo, Corte EDU, GA c. Italia del 21 gennaio 2025 nonché Corte EDU, SA c. Italia del 25 settembre 2025). 5. All’inammissibilità delle impugnazioni proposte segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi pofili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19/03/2026. Il Consigliere estensore Il Presidente ER SI D’OS GE AP
udita la relazione svolta dal Consigliere ER SI D’OS; letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona della Sostituta Procuratrice generale EP Casella, che ha chiesto che la Corte di cassazione, previa conversione dell’atto di appello in ricorso, ne voglia dichiarare il rigetto, con ogni conseguente statuizione;
lette la memoria e la replica del difensore Avv. Flavio Giacomo Sinatra, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con decreto in data 19 marzo 2025, depositato il 4 aprile 2025, il Tribunale di Caltanissetta decideva sull’incidente di esecuzione promosso dall’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni Penale Sent. Sez. 2 Num. 13089 Anno 2026 Presidente: CAPUTO ANGELO Relatore: MESSINI D'AGOSTINI PIERO Data Udienza: 19/03/2026 2 sequestrati (A.N.B.S.C.), relativamente alla confisca dei beni disposta nei confronti di FI Di RO, volto a ottenere l’estensione della misura ablativa anche a un immobile del quale era comproprietaria per la quota del 50% la moglie IF LI. Ad esito di una perizia, il Tribunale, esclusa la buona fede della moglie del proposto, estendeva la confisca dell’intero immobile ai sensi dell’art. 48, comma 7-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. 2. Avverso il decreto proponevano appello, a mezzo del comune difensore di fiducia, il proposto FI Di RO e la terza interessata IF LI chiedendo l’annullamento del provvedimento di confisca, la rivalutazione della buona fede della comproprietaria e della provenienza lecita del bene, l’applicazione dei principi sanciti dalla CEDU e dalla giurisprudenza di legittimità in materia di proporzionalità, ne bis in idem e irretroattività delle norme penali, la divisione del manufatto, come richiesto dalla difesa e anche dal Pubblico ministero. Sosteneva la difesa che l'estensione della confisca era stata motivata con il criterio della inscindibilità tra i beni senza adeguata valutazione delle circostanze di fatto, della perizia e della buona fede della comproprietaria. L'assenza di una giustificazione adeguata violava il principio di proporzionalità, come chiarito anche dalla giurisprudenza della Corte EDU, secondo cui ogni misura deve essere calibrata sulla gravità del reato e sul rapporto di causalità diretta tra il bene e l'attività illecita. L'estensione della confisca sembrava configurare una duplicazione punitiva a carico della comproprietaria, costretta a subire una misura ablativa in assenza di una chiara dimostrazione della sua partecipazione o consapevolezza rispetto all'attività illecita. Detta estensione si poneva anche in contrasto con il principio di irretroattività delle norme penali in quanto l’immobile era stato ricevuto dai ricorrenti in epoca antecedente alla entrata in vigore delle disposizioni del codice antimafia che consentono l'estensione della confisca ai beni nella disponibilità dei familiari del proposto. Nel caso di specie, poi, il Tribunale ha disposto l'estensione della confisca sulla base di elementi che erano già noti e valutabili al momento dell'emissione del decreto di confisca originario n. 46/2018. Il Tribunale non ha adeguatamente motivato sulla mancanza di buona fede della comproprietaria e non ha considerato la documentazione prodotta dalla difesa che dimostra la provenienza lecita del bene. In contrasto anche con la richiesta avanzata dal Pubblico ministero, il decreto ha disposto l'estensione della 3 confisca sulla base della mera esistenza di una “preesistente apertura successivamente murata tra le due unità immobiliari” senza fornire adeguata motivazione sulla provenienza successoria del bene in oggetto. 3. Con ordinanza del 18 novembre 2025 la Corte di appello di Caltanissetta, ai sensi dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., disponeva la trasmissione degli atti a questa Corte, con una decisione contestata dai ricorrenti con memoria del giorno seguente. La difesa, in data 13 marzo 2026, ha depositato memoria di replica alla requisitoria del Procuratore generale, ritenendo le argomentazioni ivi svolte non condivisibili: “in via preliminare, perché la lettura che riconduce automaticamente il provvedimento impugnato al solo paradigma dell’art. 666 cod. proc. pen. determina un irragionevole salto del giudizio di appello, non coerente con la reale natura decisoria e ablativa dell’atto; - di seguito, perché la valutazione negativa sulla buona fede della sig.ra LI omette di considerare la circostanza decisiva che l’immobile le era pervenuto per successione ereditaria, fatto che esclude la riconducibilità della sua quota a una logica di intestazione fittizia e spiega perché quel bene non rientrasse tra quelli oggetto della precedente confisca”. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi, così qualificate le impugnazioni, vanno dichiarati inammissibili perché proposti con motivi manifestamente infondati. 2. L’art. 48, comma 7-ter, del decreto legislativo n. 159 del 2011 stabilisce che, per la destinazione dei beni indivisi, oggetto di provvedimento di confisca, «l'Agenzia o il partecipante alla comunione promuove incidente di esecuzione ai sensi dell'articolo 666 del codice di procedura penale. Il tribunale, disposti i necessari accertamenti tecnici, adotta gli opportuni provvedimenti per ottenere la divisione del bene». Questa ultima previsione impone al tribunale di sentire preventivamente le parti interessate prima di definire l'incidente di esecuzione, senza adottare, dunque, la procedura senza formalità, con decisione opponibile innanzi allo stesso giudice dell'esecuzione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 676, comma 1, e 667, comma 4, del codice di rito. Ne consegue – come da ultimo affermato da questa Corte – che il tribunale della prevenzione «non potrà che decidere l'incidente di esecuzione solo in esito 4 alla preventiva instaurazione del contraddittorio con le parti interessate e che tale ultima ordinanza vedrà, quale unico rimedio, il ricorso per cassazione previsto dal comma 6 dell'art. 666 cod. proc. pen., espressamente richiamato dalla citata disposizione del codice antimafia» (Sez. 6, n. 30613 del 27/06/2025, Elimi Costruzioni Srl, non mass.). Le impugnazioni proposte, pertanto, vanno qualificate come ricorsi per cassazione, dovendosi esaminare in questa sede anche le censure relative alla motivazione del provvedimento impugnato, in quanto l'art. 666, comma 6, cod. proc. pen. prevede che contro l'ordinanza del giudice dell'esecuzione le parti e i difensori possono presentare ricorso per cassazione, senza indicare alcuna limitazione con riferimento ai motivi proponibili ex art. 606, comma 1, dello stesso codice. Il medesimo principio è già stato affermato da questa Corte, sempre nella materia delle misure di prevenzione, nel caso di ricorso per cassazione proposto avverso il provvedimento con il quale il tribunale delibera quale giudice dell'esecuzione su una richiesta di ammissione al pagamento del credito in favore di terzo munito di garanzia reale sul bene confiscato (Sez. 6, n. 44784 del 23/09/2015, Banca Popolare Di Bari S.c.p.a., Rv. 265360 – 01; Sez. 5, n. 6449 del 16/01/2015, Banca Monte Paschi Siena S.p.a., Rv. 262734 – 01). 3. L’art. 48, comma 7-ter, del decreto legislativo n. 159 del 2011 prevede quattro possibili soluzioni della procedura: a) la divisione del bene confiscato;
b) l'assegnazione, su istanza di uno o più partecipanti in buona fede alla comunione, del bene immobile indivisibile con versamento dei conguagli (non essendo necessario che questi sia titolare di una quota maggioritaria del bene né che vi sia accordo con l'Agenzia, secondo Sez. 6, n. 21126 del 30/03/2023, Aquino, Rv. 284630 – 01); c) se non è chiesta l'assegnazione, la vendita o, in alternativa, l'acquisizione del bene per intero al patrimonio dello Stato con versamento agli altri partecipanti alla comunione di una somma equivalente al valore determinato dal perito nominato dal tribunale;
d) l'acquisizione del bene a titolo gratuito al patrimonio dello Stato nel caso in cui il partecipante alla comunione non dimostri la propria buona fede. In ordine al requisito della buona fede, questa Corte ha da ultimo affermato che essa «può essere ravvisata solo nel caso in cui risulti dimostrata l’estraneità a qualsiasi collusione o a qualunque compartecipazione all’attività criminosa, ovvero l’inconsapevolezza credibile in ordine alle attività svolte dal proposto, oppure, la prova di un errore scusabile sulla situazione apparente creata dello stesso» (Sez. 1, n. 7567 del 27/01/2026, Chiarolanza, non mass.). 5 La mancata dimostrazione della buona fede in capo al comproprietario del bene confiscato, quindi, è elemento sufficiente e determinante ai fini della scelta dell’ultima soluzione, quella seguita dal Tribunale di Caltanissetta una volta esclusa la buona fede di IF LI, moglie del proposto. La motivazione sul punto risulta incensurabile, avendo il decreto evidenziato che la ricorrente è stata già destinataria di provvedimento di confisca quale intestataria di beni e conti riconducibili al proposto;
inoltre, sulla base degli accertamenti tecnici svolti dal perito, si può ritenere che la fusione tra le unità immobiliari oggetto dell’istanza proposta dall’Agenzia è stata materialmente realizzata allo scopo di eludere il regime di ablazione derivante dalla confisca disposta in via definitiva nei confronti del proposto nella misura della metà. La difesa ha contestato detta valutazione sostenendo che la quota di IF LI “non trae origine da un trasferimento sospetto, da un atto dispositivo simulato, da una intestazione fiduciaria, né da una operazione patrimoniale costruita per sottrarre il bene all’ablazione; essa deriva, invece, da un autonomo titolo successorio, del tutto distinto dalle pregresse vicende patrimoniali del proposto”. All’uopo, con l’ultima memoria, ha richiamato gli atti allegati all’elaborato del proprio consulente tecnico del 25 agosto 2023, dai quali, tuttavia, risulta smentita la deduzione difensiva. Infatti, la perizia – come riportato nel decreto (pag. 6) – ha accertato che “l'unità immobiliare oggetto di confisca (particella 537 sub 2) è oggi parte di un più ampio immobile a destinazione residenziale, comprendente altresì l'unità immobiliare ricadente nella confinante particella 535 (estratto di mappa-allegato 2), identificata con il sub 2”. Dagli atti allegati alla consulenza del geom. Santo Giocolano risulta che la sezione di fabbricato indicata con la particella 535 sub 2 fu donata ai coniugi FI Di RO e IF LI dalla madre del primo con atto notarile del 20 marzo 2003, mentre con atto notarile del 25 agosto 2005 i genitori del proposto vendettero alla nuora l'immobile individuato con la particella 537 sub 2. 4. A fronte di questa ricostruzione in fatto e delle norme che regolano la destinazione dei beni indivisi oggetto di provvedimento di confisca, il richiamo della difesa ai principi di proporzionalità e del ne bis in idem non è pertinente, mentre la doglianza sulla “violazione del principio di irretroattività delle norme penali” è in radice priva di ogni fondamento in una materia che penale non è, stante la qualificazione della confisca di prevenzione come misura di natura non sanzionatoria, riconosciuta dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. U, n. 4880 del 26/06/2014, dep. 2015, Spinelli, Rv. 262602 – 01), costituzionale (vds. 6 Corte cost., sent. n. 24 del 2019) e convenzionale (cfr., da ultimo, Corte EDU, GA c. Italia del 21 gennaio 2025 nonché Corte EDU, SA c. Italia del 25 settembre 2025). 5. All’inammissibilità delle impugnazioni proposte segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi pofili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19/03/2026. Il Consigliere estensore Il Presidente ER SI D’OS GE AP