Sentenza 24 ottobre 2002
Massime • 1
È atto pubblico, nel caso di opere commissionate dalla pubblica amministrazione, il registro contabile dei lavori di appalto, in quanto documento tenuto dal direttore dei lavori circa i fatti di cui forma attestazione in vista del conto finale e dunque della regolazione del credito dell'appaltatore nei confronti dell'amministrazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 24/10/2002, n. 38846 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38846 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill. mi sigg.
dr. Guido IETTI Presidente
" Angelo DI POPOLO Consigliere
" Nunzio CICCHETTI "
" Mario ROTELLA "
" Paolo BRUNO "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
1) US Tullio, n. Pola 20.9.32;
2) AD Egidio, n. Vittorio Veneto 28.8.56;
avverso sentenza C A. Venezia 19.10.01;
udita la relazione del consigliere M. ROTELLA;
udite le richieste di rigetto del P.M., il s. P.G., dr. M. FRATICELLI;
uditi, i difensori Avv. A. FRANCHINI e F. NICRO;
udito dif. di P.C. Avv. Piera Cartoni Moscatelli;
RITENUTO
1 - AD e SI sono stati imputati dei reati di cui agli artt.110, 476, 490 CP perché, in concorso tra loro e con LO AU
pubblico ufficiale, in quanto direttore dei lavori dati in appalto dal Comune di Noale, all'impresa di SI, di cui AD era dipendente ed in quanto tale pubblico ufficiale, distruggevano, sopprimevano o occultavano, il foglio n.5 datato 5.5.87 dell'atto pubblico, registro di contabilità (richiesto dal geom. LO all'ing. ON collaudatore per conto del Comune che, previamente lo fotocopiava, senza dirlo a LO), nonché formavano falsamente un nuovo foglio con data 20.5.87 e con l'aggiunta di tre riserve formulate dall'impresa appaltatrice.
II Tribunale di Treviso li ha condannati con continuazione, generiche e per AD anche attenuante di cui all'art. 112 n.3 CP, rispettivamente SI ad a.1 rec. (così anche LO) e AD a m.9 rec., concedendo a quest'ultimo i benefici di legge (come a LO) ed a SI il condono di cui al DPR 394/90, nonché al risarcimento dei danni in favore della P.C. costituita, comune di Noale.
La C.A., pacifici i fatti materiali, ha rigettato le questioni proposte intorno alla sussistenza del dolo ed alla qualificazione dei reati ed alla pena, confermando le condanne.
Con il ricorso per SI, si denuncia:
1 - violazione di legge penale - vizio di motivazione, in punto di ricostruzione del come e del perché della circostanza della consegna del registro da parte di ON a LO, e di contraddizione in punto di affidamento per la mera consultazione e non anche per l'apposizione di note da parte della ditta appaltatrice, come effettivamente richiesto da LO (perché non ha consegnato la fotocopia del registro, composto di solo 7 pagine? - vieppiù che tutti sapevano che ON aveva l'abitudine di fotocopiare i documenti: vi è rinvio agli atti);
2 - mancata assunzione di prova decisiva - vizio di motivazione, ovvero di perizia richiesta dalla difesa, già in 1 grado, per stabilire che il foglio originale sarebbe stato macchiato da caffè e perciò sostituito;
3 - violazione legge penale ed artt. 54, 64, 91 RD 1985, mancanza di motivazione, perché non è stato valutato che il conto finale risultava chiuso e sottoscritto il 20.5.87 senza riserve, e per le norme indicate il conto s'intendeva definitivamente accettato dall'appaltatore e nessun'altra domanda o riserva avrebbe potuto essere presa in considerazione;
4 - violazione artt. 476 - 490; 482, 110 e 117 CP - mancanza di motivazione, in relazione al concorso con il pubblico ufficiale, perché se LO si è impegnato inconsapevolmente a fare da tramite, consegnando il registro a SI, non si può ravvisare un concorso dell'estraneo nel reato proprio;
difatti può concorrere a condizione che l'attività tipica sia stata posta in essere dal soggetto qualificato (Cass., sez. V, 11.11.83, Esposito e Cass. sez. II, Merli, 19.3.92, in punto di art.117 CP); insomma è necessario che l'intraneo abbia lo stesso ruolo che, nella corrispondente ipotesi dl reità individuale deve avere perché sussista il reato proprio, onde si ha mutamento del titolo del reato ai sensi dell'art. 117, solo se l'estraneo resta in una posizione subordinata ed accessoria, ed insomma coautore. Nel caso va escluso che si possa ritenere raggiunta prova univoca e sufficiente di preordinata intenzione di LO di assicurare a SI la materiale disponibilità del Registro, affinché ne alterasse il contenuto, salvo ritenere che abbia voluto precostituire prove a suo carico. Pertanto nei confronti di SI sarebbe al più ravvisabile il reato di cui all'art. 482 CP. Con il ricorso per AD si denuncia:
1 - vizio di motivazione, perché non vi è prova di 'evidenza collaborativa di AD' in qualsiasi reato, dal momento che anche altri collaboratori di SO erano preposti alla sua stessa attività, e non vi è collegamento tra l'errore di trascrizione della data da parte di AD e le riserve poi apportate da SI, ancorché esse siano divenute tempestive per via dell'errore;
2 - violazione di legge, per mancata assoluzione di AD per difetto dell'elemento soggettivo, che non è stato provato, vieppiù che il registro ha natura di certificato amministrativo e non di atto pubblico stricto sensu. Inoltre si è trascurato che egli è caduto nell'errore perché ingannato da altri.
2 - Preliminarmente si rileva che sono decorsi i termini prescrizionali (15 anni al maggio 2002). Ai sensi dell'art. 578 CPP, si rileva quanto segue.
Indiscussa la materialità del fatto, vanno innanzitutto affrontate le questioni intorno alla premessa maggiore del sillogismo di responsabilità formulato dal giudice di merito.
Il registro contabile dei lavori di appalto è un atto pubblico, come ritenuto dalla Corte di merito (pag. 19 e riferimento giurisprudenziale), vuoi perché tenuto dal direttore dei lavori, circa i fatti contabili di cui ha preso conto, vuoi per la sua valenza, per questa ragione, al fini dei rapporti con la P.A., in ordine al credito dell'appaltatore. La redazione del conto finale avviene appunto sulla scorta di quanto attestato sul registro. Ciò posto, è infondata la questione proposta per AD sul punto con il motivo 2, e infondato il motivo 3 per SO, che non contesta la qualificazione del registro in sè: la sentenza, difatti, risponde proprio sull'eventuale incidenza delle riserve prima inesistenti sul registro, vieppiù che apparivano sotto una data di registrazione nuova e rilevante, che le dimostrava svolte 'entro 15 giorni dalla firma dello stato finale', a stregua di relazione al conto finale redatta da LO in data 20 giugno 1987 (v. pag. 7, della sentenza).
È anche manifestamente infondato il motivo 4 dello stesso ricorso SO, in punto di qualificazione del concorso degli estranei. È, invero, indiscusso che LO ha chiesto il registro, e lui solo poteva chiederlo posto che la responsabilità della sua tenuta competeva a lui, quale direttore dei lavori. È indiscusso che egli abbia sottoscritto una relazione per sostenere ragioni dell'impresa, di cui sicuramente non aveva potuto prender conto sino a quel momento, sulla scorta di attestazioni sul registro che facevano capo a lui stesso. È, pertanto, all'evidenza del tutto indifferente, ai fini della qualificazione del reato chi sia il compilatore materiale delle annotazioni sul registro, SO, AD o altri, secondo prassi, ai fini della qualificazione del concorso dell'estraneo nel reato proprio di LO, quale p.u. responsabile dell'attestazione che l'impresa aveva, in una precisa data, formulato riserve. Dunque il ricorso si attarda sul punto dottamente, ma in maniera del tutto inconferente, peraltro prospettando ancora la tesi di fatto, qui ormai irricevibile (art. 606/3 CPP), dell'inconsapevolezza di LO, condannato non ricorrente.
Segue l'inammissibilità del l e del 2 motivo di ricorso per SO, egualmente per manifesta infondatezza e perché ripropongono le questioni di fatto. Sostenere che LO abbia chiesto il registro per le nuove annotazioni da parte della ditta, non ha nulla a che fare con la sua condotta consapevole in materia di falso:
semplicemente, per quanto interessa, si ripete, è lui che attesta ex novo che la ditta ha proposto riserve in determinata data sul registro contabile. Il resto ha a che fare con il movente, e si tratta di un reato a dolo generico, onde è irrilevante. In ogni caso anche su questo punto il Giudice di merito ha fugato ogni dubbio, analizzando i comportamenti, quello di LO incluso (v. sopra la citata pagina 7). Anche la ragione di sostituzione del foglio è del tutto irrilevante e destituita di fondamento storico a pag. 14 (u. cpv.) della sentenza. II ricorso fà riferimento alla mancata assunzione di prova peritale, trascurando la premessa:
esiste la prova contraria dell'inesistenza della macchia di caffè. E questa Corte non può andare oltre il tenore della sentenza (art. 606/1 lett. e).
Resta il 1 motivo per AD e parte del 2. È manifestamente infondato secondo la sentenza ed inverificabile in merito, il presupposto implicito del primo motivo, e cioè che AD non abbia potuto controllare la pagina macchiata. È comunque inverificabile in fatto in questa sede la tesi ribadita nel 2 motivo, dell'errore perciò cagionato dall'altrui inganno.
P.Q.M.
annulla senza rinvio l'impugnata sentenza per essere i reati estinti per prescrizione. Rigetta i ricorsi agli effetti civili e condanna gli imputati in solido alla rifusione delle spese sostenute dalla P.C., che liquida complessivamente in Euro 2300, di cui 2000 per onorari.
Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2002.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 20 NOVEMBRE 2002