Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/07/2002, n. 9710
CASS
Sentenza 4 luglio 2002

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La soccombenza del convenuto e il suo conseguente interesse ad impugnare la sentenza sono da escludere nel caso di declaratoria di nullità dell'atto introduttivo del giudizio, ancorché pronunciata d'ufficio senza sollecitazione del convenuto medesimo, atteso che l'interesse di quest'ultimo va riferito alla sua posizione di soggetto passivo rispetto alla pretesa dell'attore che circoscrive e condiziona il tema litigioso, sicché quell'interesse deve ritenersi totalmente soddisfatto da una sentenza che, sia pure per ragioni processuali, comunque "non accoglie" la domanda, a meno che lo stesso convenuto non avesse tempestivamente formulato domanda riconvenzionale chiedendo a sua volta l'esame del merito.

Il ricorso incidentale rivolto ad ottenere la cassazione della sentenza per le stesse ragioni già fatte valere dal ricorrente principale (ricorso c.d. adesivo, già previsto come figura autonoma dal precedente codice di rito ed oggi assorbito dalla figura del ricorso incidentale), essendo proposto a tutela di un interesse che sorge non per effetto dell'impugnazione altrui ma in conseguenza dell'emanazione della sentenza, non si sottrae all'onere di osservanza dei termini ordinari di impugnazione, con la conseguenza che per tale tipo di ricorso non trovano applicazione i termini dell'impugnazione incidentale tardiva, ex art. 334 cod. proc. civ.; tale tipo di impugnazione meramente adesiva, peraltro, non può configurarsi nelle situazioni di reciproca soccombenza, in cui l'interesse ad impugnare deriva dall'impugnazione proposta dall'altra parte in via principale, atteso che al soccombente "pro parte" è consentito valutare la sentenza nella sua totalità, sicché egli, una volta proposta nei suoi confronti l'impugnazione principale, può tutelare i suoi interessi impugnando a sua volta la medesima sentenza, secondo il meccanismo del richiamato art. 334, che vale a salvaguardare la posizione della parte che intende accettare la sentenza, purché altrettanto faccia l'altra parte.

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    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 2 aprile 2008

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/07/2002, n. 9710
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 9710
Data del deposito : 4 luglio 2002

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