Sentenza 4 luglio 2002
Massime • 2
La soccombenza del convenuto e il suo conseguente interesse ad impugnare la sentenza sono da escludere nel caso di declaratoria di nullità dell'atto introduttivo del giudizio, ancorché pronunciata d'ufficio senza sollecitazione del convenuto medesimo, atteso che l'interesse di quest'ultimo va riferito alla sua posizione di soggetto passivo rispetto alla pretesa dell'attore che circoscrive e condiziona il tema litigioso, sicché quell'interesse deve ritenersi totalmente soddisfatto da una sentenza che, sia pure per ragioni processuali, comunque "non accoglie" la domanda, a meno che lo stesso convenuto non avesse tempestivamente formulato domanda riconvenzionale chiedendo a sua volta l'esame del merito.
Il ricorso incidentale rivolto ad ottenere la cassazione della sentenza per le stesse ragioni già fatte valere dal ricorrente principale (ricorso c.d. adesivo, già previsto come figura autonoma dal precedente codice di rito ed oggi assorbito dalla figura del ricorso incidentale), essendo proposto a tutela di un interesse che sorge non per effetto dell'impugnazione altrui ma in conseguenza dell'emanazione della sentenza, non si sottrae all'onere di osservanza dei termini ordinari di impugnazione, con la conseguenza che per tale tipo di ricorso non trovano applicazione i termini dell'impugnazione incidentale tardiva, ex art. 334 cod. proc. civ.; tale tipo di impugnazione meramente adesiva, peraltro, non può configurarsi nelle situazioni di reciproca soccombenza, in cui l'interesse ad impugnare deriva dall'impugnazione proposta dall'altra parte in via principale, atteso che al soccombente "pro parte" è consentito valutare la sentenza nella sua totalità, sicché egli, una volta proposta nei suoi confronti l'impugnazione principale, può tutelare i suoi interessi impugnando a sua volta la medesima sentenza, secondo il meccanismo del richiamato art. 334, che vale a salvaguardare la posizione della parte che intende accettare la sentenza, purché altrettanto faccia l'altra parte.
Commentario • 1
- 1. Incidente stradale, richiesta al Fondo garanzie vittime della strada, prescrizioneAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 2 aprile 2008
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/07/2002, n. 9710 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9710 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2002 |
Testo completo
Aula 'A' м IN NOM!0971 0/ 0 2 REPUBL IC T IANA PO OFALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giovanni PRESTIPINO - Presidente R.G.N. 7224/01 Dott. Donato FIGURELLI Consigliere 10887/01 Dott. Raffaele FOGLIA Consigliere Cron. 26249 Dott. Maura LA TERZA - Consigliere Rep. Dott. Ulpiano MORCAVALLO Rel. Consigliere Ud. 11/04/02 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BANCA SANPAOLO INVEST S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato PARIOLI 180, presso lo studio in ROMA VIALE BIASIOTTI, che lo rappresenta e dell'avvocato PIERO ROSARIO FLAMMIA, difende unitamente all'avvocato giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
EC ER;
- intimato e sul 2° ricorso n 10887/01 proposto da:2002 1589 EC ER, elettivamente domiciliato in ROMA VIA -1- presso lo studio dell'avvocato COLA DI RIENZO 297, BRUNO LEUZZI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato CARLO EMILIO ESINI, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale nonchè
contro
BANCA SANPAOLO INVEST S.P.A.; - intimata avversO la sentenza n. 1/01 della Corte d'Appello di VENEZIA, depositata il 16/01/01 R.G.N. 131/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/04/02 dal Consigliere Dott. Ulpiano MORCAVALLO;
udito l'Avvocato FLAMMIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale, inammissibilità del ricorso incidentale. -2- Svolgimento del processo Con ricorso depositato il 24 gennaio 1997, il signor WA CI si rivolgeva al pretore del lavoro di Padova esponendo: di avere svolto attività di promotore finanziario per la S. PAOLO INVEST dal marzo 1987, in forza di un contratto di agenzia definitivamente regolamentato con atto del 4 febbraio 1994, essendo collocato in posizione di manager con mansioni di responsabile di area incaricato di organizzare reti di agenti in varie regioni e, da ultimo, dal febbraio 1996, nel Triveneto;
di avere ricevuto comunicazione della società in data 27 settembre 1996 di revoca immediata dell'incarico di responsabile di area e di assegnazione alle mere funzioni di promozione dei prodotti finanziari, da lui peraltro mai in precedenza esercitate;
che la revoca dell'incarico manageriale aveva svuotato di contenuto l'intero rapporto ed era perciò assimilabile ad un vero e proprio recesso;
che, peraltro, egli non era stato neanche messo in condizione di poter operare come semplice promotore finanziario, sicchè aveva dovuto recedere per giusta causa con comunicazione in data 15 novembre 1996, restando creditore dell'indennità di preavviso ed altri emolumenti. Tanto esposto, chiedeva al pretore la condanna della società al pagamento delle somme dovute, distintamente quantificate. La società si costituiva e resisteva alla domanda deducendo che l'incarico di responsabile di area era stato conferito distintamente nell'ambito del contratto di agenzia, con esplici ta 1 Mr ང previsione di facoltà discrezionale di revoca da parte della preponente, sicchè la avvenuta cessazione dell'incarico accessorio non aveva comportato anche lo scioglimento del rapporto di agenzia, che s'era invece verificato esclusivamente a seguito dell'ingiustificato recesso del CI;
proponeva, inoltre, domanda riconvenzionale, in relazione alla posizione debitoria di quest'ultimo, dopo operata la compensazione fra dare e avere, con riguardo alla avvenuta corresponsione di anticipi provvigionali. Il pretore respingeva sia la domanda del CI che quella riconvenzionale della società, rilevando, da un lato, che quest'ultima si era legittimamente avvalsa della facoltà di revocare l'incarico accessorio, senza peraltro por fine al rapporto di agenzia, e, dall'altro, che il dedotto credito della preponente era insussistente. Su appello interposto sia dal CI che, in via incidentale, dalla società, la Corte di Appello di Venezia dichiarava la nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, per difetto dei requisiti di cui all'art. 414 cod. proc. civ., e, conseguentemente, della anzidetta decisione pretorile. I giudici del gravame rilevavano che l'esame complessivo del ricorso proposto dal CI non consentiva di individuare la causa petendi, dacchè il ricorrente aveva inquadrato la propria posizione contrattuale come quella di manager, compatibile, nella stessa prospettazione attorea, con una posizione dirigenziale e non, invece, con un'attività di agente. 2 در Avverso tale decisione propongono ricorso per cassazione sia la società, che deduce un unico e composito motivo di impugnazione, illustrato da memoria, sia, in via incidentale, il CI, che deduce, a sua volta, due motivi. Motivi della decisione I due ricorsi devono essere riuniti, ai sensi dell'art. 335 cod. proc. civ., in quanto proposti avverso la medesima sentenza. Con l'unico motivo di impugnazione la società, deducendo la violazione degli art. 414 e 112 cod. proc. civ. nonché vizi di motivazione, lamenta che la Corte di Appello di Venezia abbia erroneamente ritenuto incerto l'oggetto della domanda attorea (così travolgendo, con la pronunzia di nullità, anche l'interesse della società ad ottenere, salva la pretesa prospettata in via riconvenzionale, una decisione di merito circa la legittimità della revoca dell'incarico di responsabile di area), mentre, in realtà, l'esame del ricorso introduttivo, come peraltro riferito nella parte narrativa della stessa sentenza di appello, evidenziava i termini e le ragioni della pretesa attorea, avendo il CI chiaramente dedotto che il rapporto di agenzia s'era risolto per causa da addebitare alla preponente, consistente nella revoca dell'incarico accessorio di manager. Con il primo motivo del ricorso incidentale il CI, deducendo la violazione dell'art. 414 cod. proc. civ. e condividendo la doglianza della ricorrente principale in ordine alla ritenuta 3 الر nullità del proprio ricorso introduttivo, lamenta, in particolare, che la Corte di Appello non abbia correttamente individuato la causa petendi, chè egli, per niente in contraddizione, aveva dedotto che la revoca illegittima dell'incarico aveva causato la cessazione del rapporto di agenzia e che, comunque, la detta revoca, unitamente alla situazione conseguente ad essa, aveva integrato una giusta causa di recesso dal medesimo contratto di agenzia, sicchè, in ogni caso, le pretese da lui avanzate trovavano ragione, evidentemente, nel rapporto di agenzia e nella sua cessazione. Con il secondo motivo del medesimo ricorso, poi, il CI, deducendo vizio di motivazione, lamenta che la Corte di Appello abbia trascurato di ricercare l'oggetto della domanda attraverso l'esame complessivo del ricorso introduttivo e non abbia, comunque, adottato alcuna decisione sulle domande di "pagamento premi" e "restituzione trattenute su provvigioni", per niente collegate alla domanda principale. La Corte osserva, preliminarmente, che l'interesse a ricorrere della Banca S. Paolo Invest si configura esclusivamente in relazione alla esigenza di ottenere, mediante la rimozione della pronunzia di nullità emessa dalla Corte di Appello di Venezia, l'esame nel merito della propria domanda di restituzione di anticipi provvigionali, proposta in via riconvenzionale e ribadita in appello in via incidentale. Mette conto rilevare che, per contro, un tale interesse non può rinvenirsi nella esigenza, pure prospettata in ricorso, di vedersi confermare la statuizione pretorile di rigetto nel merito delle pretese azionate dal CI (mediante riconoscimento della libera revocabilità dell'incarico manageriale accessorio al rapporto di agenzia), dovendosi osservare, al riguardo, che l'interesse del convenuto va riferito alla sua posizione di soggetto passivo rispetto alla pretesa dell'attore, che circoscrive e condiziona il tema litigioso, sicchè quell'interesse deve ritenersi totalmente soddisfatto da una sentenza che, sia pure per ragioni processuali, attinenti alla mancanza dei requisiti dell'atto introduttivo, comunque non accoglie la domanda. Deriva, da tale precisazione, che il ricorso della Banca è ammissibile, sotto il profilo dell'interesse ad agire, in relazione alla predetta domanda riconvenzionale (cfr. in senso conforme Cass. n. 9389 del 1993, n. 2625 del 1997, n. 4239 del 2000). Ancora in limine, deve disattendersi l'eccezione - sollevata dalla Banca nella memoria illustrativa ex art. 378 cod. proc. civ. di inammissibilità del ricorso incidentale tardivo del CI, in quanto meramente adesivo e perciò sottoposto al regime ordinario dei termini (il ricorso incidentale è stato notificato oltre il termine breve decorrente dalla notifica della sentenza di appello eseguita su richiesta dello stesso CI). 5 er Va rilevato, al riguardo, che, in linea generale, il ricorso adesivo (già previsto come figura autonoma dal precedente codice di rito ed oggi assorbito dalla figura del ricorso incidentale), essendo proposto a tutela di un interesse che sorge non per effetto dell'impugnazione altrui ma in conseguenza dell'emanazione della sentenza, non si sottrae all'onere di osservanza dei termini ordinari (cfr. ex plurimis Cass. Sez. Unite n. 3191 del 1991). Nella specie, peraltro, una tale natura adesiva non può attribuirsi all'impugnazione del CI, il cui interesse ad impugnare la decisione del giudice di merito, in una situazione di reciproca soccombenza (derivante dal mancato accoglimento delle pretese indennitarie e retributive dello stesso CI e di quelle restitutorie avanzate in riconvenzione dalla società preponente), deriva dalla impugnazione proposta dalla Banca, nel senso che il soccombente pro parte valuta la sentenza nella sua totalità e, una volta proposta nei suoi confronti l'impugnazione principale, può tutelare i suoi interessi impugnando, a sua volta, la medesima sentenza, secondo il meccanismo dell'impugnazione incidentale tardiva ex art. 334 cod. proc. civ., che, appunto, vale a salvaguardare la posizione della parte che intende accettare la sentenza purchè altrettanto faccia l'altra parte (cfr. in tali termini Cass. Sez. Unite n. 4640 del 1989). Venendo al merito delle censure, che vanno esaminate congiuntamente in quanto seppure proposte autonomamente ed a es tutela di contrapposti interessi - sono evidentemente connesse, la Corte osserva che le stesse sono fondate. La decisione dei giudici di appello si basa sull'asserzione che il ricorso introduttivo del CI, in quanto imperniato sulla dedotta posizione contrattuale di manager, impedirebbe di individuare l'oggetto della domanda, finendo per essere incompatibili le richieste spettanze agenziali con la prospettata situazione di lavoro subordinato dirigenziale. Una siffatta asserzione non appare sorretta, però, da una motivazione sufficiente e coerente sul piano logico-giuridico. In primo luogo, la decisione impugnata, limitandosi ad analizzare e valorizzare la prospettazione attorea dell'incarico di responsabile di area, non approfondisce adeguatamente, mediante il complessivo esame della domanda, i termini e le ragioni di tale deduzione, omettendo di spiegare, in particolare, i motivi che renderebbero incompatibili l'incarico suddetto (che, astrattamente, è invece compatibile con il rapporto di agenzia in quanto aggiuntivo e accessorio rispetto a quest'ultimo) e le pretese del CI derivanti dalla cessazione del contratto di agenzia. Né nella impugnata decisione viene dato conto delle allegazioni attoree ora puntualmente indicate da entrambi i ricorrenti - riguardanti lo svolgimento del rapporto di agenzia e l'incidenza, nell'ambito di questo, dell'incarico aggiuntivo: l'indicazione e l'esame complessivo di tutte tali allegazioni (ivi comprese le 7 ई deduzioni e richieste istruttorie, nonché le voci rivendicate, incluse quelle relative a "pagamento premi" e "restituzione trattenute su provvigioni"), e non soltanto di quelle richiamate nella sentenza e relative all'esecuzione della sola attività di manager, avrebbero consentito una adeguata verifica della causa petendi, occorrendo accertare, nella circostanza, se la revoca, asseritamente illegittima, dell'incarico manageriale sia stata dedotta dall'agente come sostanziale recesso della preponente dal contratto di agenzia, comportante le conseguenze indennitarie e retributive connesse allo scioglimento ingiustificato del medesimo contratto. In secondo luogo, il deficit motivazionale della impugnata decisione si rivela altresì sotto il profilo della contraddittorietà, dal momento che essa riferisce, da un lato, le deduzioni e le conclusioni del CI, relative al rapporto di agenzia ed alla cessazione di questo in conseguenza dello svuotamento derivante dalla revoca dell'incarico dirigenziale, e invece indica, dall'altro, la sola deduzione della qualità di manager come unica rivendicazione prospettata dall'attore, risultando perciò compromessa, per questo aspetto, la individuazione della ratio decidendi. Complessivamente, quindi, avuto riguardo a tutte le considerazioni che precedono, si impone, in accoglimento di entrambi i ricorsi riuniti, la cassazione della sentenza 8 er impugnata, con il rinvio della causa ad altro giudice, che si designa nella Corte di Appello di Brescia. Lo stesso giudice di rinvio pronuncerà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi e li accoglie;
cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di Appello di Brescia, che pronuncerà anche sulle spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, 1'11 aprile 2002. Il Consigliere estensore Il Presidente Vezione Moreanell من سرا C ar panelle IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 4186.2007 CANCELLIERE oggi, ойSCANCELLIE м 0 3 A I 1 S 9 D S . 5 , T A I . T R O D , L N A ' L A A S L O T 8 E L S B P E 7 - O S D 6 P I - I N M 1 S I 1 G N O E A E S D A I G E D A T G I E , N O E L O T S R T E T I A S R L I I L G D E E R O D