Sentenza 9 agosto 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 09/08/2002, n. 12057 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12057 |
| Data del deposito : | 9 agosto 2002 |
Testo completo
C.C.65400 42057 / 02 REPUBBLICA IN NOME DEL POPOLO TALAN 1) LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE } SEZIONE QUINTA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott Francesco Cristarella Orestano Presidente R.G. n. 14483/99 Dott. Massimo Oddo Consigliere Cron. 29667 Dott. Vittorio Glauco Ebner Consigliere Rep. Dott. Bruno Spagna Musso Consigliere C.C. 19 aprile 2002 Dott. Francesco A. Genovese Consigliere OGGETTO ha pronunciato la seguente: Ilor diritti d'autore / SENTENZA erede. sul ricorso proposto il 9 luglio 1999 da: Ministero delle Finanze in persona del Ministro pro tempore rap- presentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui domicilia in Roma alla via dei Portoghesi, n. 12 AID ricorrente
contro
LI NA rappresentata e difesa in virtù di procura in calce al controricorso dall'avv. Giuseppe Palermo, presso il quale è elettiva- mente domiciliata in Roma, al Largo della Gancia, n. 1 controricorrente avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del La- . N zio sez. XIII n. 22 dep.13 aprile 1999. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19 1616 proc. n. 14483/99 R.G. aprile 2002 dal Consigliere dott. Massimo Oddo;
lette le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Elisabetta Cesqui, che ha chiesto accoglimento del ri- corso per manifesta fondatezza. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La Commissione Tributaria di 1° grado di Roma con decisione dell'1 luglio 1997 rigettava il ricorso proposto da LI NA avverso il silenzio-rifiuto opposto dalla Direzione regionale delle entrate del Lazio alla richiesta di rimborso dell'Ilor corrisposta per l'anno 1990 sui proventi derivanti dall'utilizzazione delle opere d'ingegno del de- funto marito CI BE, sul rilievo della mancanza di elementi oggettivi di valutazione della fondatezza della domanda. La pronuncia, gravata dalla contribuente, era riformata il 13 aprile 1999 dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, la quale af- 24 fermava l'equiparabilità del reddito dell'appellata a quello derivante da lavoro autonomo e la prevalenza nella sua fonte della componente soggettiva rispetto a quella patrimoniale. Il Ministero delle Finanze proponeva ricorso per la cassazione della sentenza con un motivo e l'intimata resisteva con controricorso noti- ficato l'1 ottobre 1999. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorrente denuncia la nullità della sentenza impugnata per viola- zione e falsa applicazione degli artt. 115, 49, 2° co., lett. b), ed 81, lett. g), d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917, in riferimento all'art. 360, n. 3, c.p.c., atteso che il reddito derivante dall'utilizzazione di opere proc. n. 14483/99 R.G. 2 d'ingegno potrebbe essere considerato come derivante da lavoro au- tonomo nella sola ipotesi in cui, identificandosi il percettore del red- dito in colui che abbia prodotto l'opera, permanga il collegamento tra la fonte di produzione e l'attività compiuta per realizzarla, e non an- che in quella di suo godimento da parte di terzi, anche se eredi dell'autore. La denuncia è fondata. Anche il possesso di redditi derivanti dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno costituisce, a norma degli artt. 115 ed 81, lett. g), d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917, presupposto dell'imposta locale, che colpisce con carattere reale la componente patrimoniale dei redditi prodotti nel territorio dello Stato. Unica eccezione in tale ipotesi all'applicazione del tributo, la cui AX funzione è quella di sottoporre ad un differenziato e più oneroso trat- tamento impositivo quei redditi che, a parità di ammontare ed in ra- gione della fonte di provenienza, palesano una superiore capacità contributiva, è rappresentata, ai sensi dell'art. 49, 2° co., d.p.r. n. 917/86, dalla percezione dei redditi stessi da parte del medesimo au- tore delle opere, giacché anche nella produzione di questi, salvo se realizzati nell'esercizio di imprese commerciali, prevale sull'even- tuale componente patrimoniale la natura personale ed intellettuale dell'attività svolta dal percettore (cfr.: Corte cost., sent. 26 marzo 1980, n. 42). Una tale prevalenza non è configurabile, tuttavia, nei confronti degli eredi dell'autore, rispetto ai quali i proventi derivanti dall'utilizza- proc. n. 14483/99 R.G. 3 zione delle opere, non avendo essi svolto alcuna attività diretta alla loro realizzazione, non possono atteggiarsi come redditi da lavoro au- tonomo e rappresentano un'entrata meramente patrimoniale, che si atteggia come un presupposto impositivo del tutto differente rispetto a quello nei confronti del dante causa che avesse personalmente per- cepito il reddito. In accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata, quindi, deve es- sere cassata e non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto e dovendosi escludere peake considerazioni svolte il diritto della con- tribuente al rimborso della somma corrisposta per I.I.o.r., ricorrono le condizioni per una pronuncia nel merito ai sensi dell'art. 384, 1° co., c.p.c. con la conseguenza che la domanda introduttiva va rigettata in questa sede. Tenuto conto della novità della questione all'epoca della sua propo- sizione, si ritiene di compensare totalmente le spese dell'intero giudi- zio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel me- rito, rigetta la domanda di rimborso della contribuente. Compensa tra le parti le spese di tutti i gradi del giudizio. Così deliberato in camera di consiglio, in Roma il 19 aprile 2002. Il presidente Il consigliere est. dott. Massimo Oddo, Part. Francesco Cristarella Orestano - Amaido Casa олень O ILCANCE 095 -9 AGC 2002 Awald Grou proc. n. 14483/99 R.G.