Sentenza 26 novembre 2010
Massime • 1
In tema di continuazione tra reati commessi da soggetti cui sia stata applicata la recidiva di cui all'art. 99, comma quarto, cod. pen., per pena stabilita per il reato più grave, sulla quale deve essere applicato l'aumento di pena non inferiore ad un terzo, deve intendersi la pena già aumentata per effetto della recidiva stessa, fermo restando che il suddetto limite minimo va riferito all'aumento complessivo per la continuazione e non a quello applicato per ciascuno dei reati satelliti.
Commentario • 1
- 1. Rapina pluriaggravata e lesioni personali: confermata condanna con circostanze attenuanti equivalenti alla recidivahttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 26/11/2010, n. 44366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44366 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SIRENA Pietro Antonio - Presidente - del 26/11/2010
Dott. PAGANO Filiberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. GENTILE Domenico - rel. Consigliere - N. 3717
Dott. DIOTALLEVI Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RAGO Geppino - Consigliere - N. 26898/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) \DBR AL, N. IL *11/06/1984*;
avverso la sentenza n. 637/2010 CORTE APPELLO di CATANIA, del 22/04/2010;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 26/11/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. DOMENICO GENTILE;
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale dott. Oscar Cedrangolo che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
Letti il ricorso ed i motivi proposti.
CONSIDERATO IN FATTO
Il Tribunale di Catania, giudicava:
\DBR AL;
perché imputato, in concorso con altre due persone non identificate:
a)-del reato di rapina aggravata dal numero delle persone aventi il volto travisato e dall'uso dell'arma in danno dell'esercizio commerciale "Me Donalds" di *p.zza Borsellino*, ove, minacciando i cassieri con una pistola, si impossessavano della somma di Euro 500;
b)-del reato di detenzione e porto abusivi di una pistola;
c)-del reato di ricettazione dell'autovettura Fiat Panda usata per compiere la rapina, risultata di provenienza furtiva;
d)-del reato di resistenza a P.U. perché cercando di sfuggire al blocco intimato da agenti di PS, procedevano ad una guida pericolosa con la predetta vettura, urtando alcune auto e costringendo al tamponamento la stessa volante della Polizia con una brusca manovra di frenata;
con la recidiva reiterata ed infraquinquennale in *Catania li 13.01.2008*;
al termine del giudizio il Tribunale condannava l'imputato alla pena di anni 5 mesi 9 di reclusione ed Euro 1.712 di multa;
Il PG presso la Corte di appello di Catania e il \DRA proponevano gravame e la Corte di Appello di Catania, con sentenza del 22.04.2010, in parziale riforma della pronuncia di primo grado ed in accoglimento dell'appello del PG, rideterminava la pena da infliggere nella maggiore pena di anni 6 mesi 9 e gg. 15 di reclusione ed Euro 2.066,00 di multa, confermava nel resto;
Ricorre per cassazione l'imputato \DRA IO, deducendo:
MOTIVI ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) e). 1)-Il ricorrente censura la decisione impugnata per illogicità della motivazione, avendo trascurato di considerare che inizialmente era stata indicata una "Seat Marbella" di colore rosso mentre le volanti della polizia avevano inseguito una "Fiat Panda" dello stesso colore;
-la sentenza era illogica perché il teste RE aveva indicato il carattere somatico delle narici dilatate del guidatore mentre tale particolare non era riscontrabile nell'imputato; la sentenza non aveva motivato nemmeno in relazione alla ricognizione di persona, per altro, effettuata in maniera irrituale;
2)-la sentenza era illogica anche riguardo al diniego delle attenuanti di cui all'art. 62 bis c.p.; l'importo della somma asportata (Euro 500) doveva indurre la Corte di appello al riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 4;
3)-la pena era stata irrogata in violazione di legge, avendo calcolato l'aumento per la recidiva sia nel calcolo della continuazione che nell'applicazione dell'aggravante della recidiva;
Chiede pertanto l'annullamento della sentenza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO
L'ultimo motivo è totalmente infondato in quanto sostiene una tesi non accolta dalla giurisprudenza.
Invero la Giurisprudenza di legittimità ha espresso il principio, cui si uniforma questo Collegio, secondo il quale nel caso, previsto dall'art. 81 c.p., comma 4, di concorso formale o di continuazione tra reati commessi da soggetti ai quali sia stata applicata la recidiva ai sensi dell'art. 99 c.p., comma 4, per "pena stabilita per il reato più grave", sulla quale dev'essere applicato l'aumento non inferiore al terzo, deve intendersi la pena già aumentata per l'effetto della recidiva, fermo restando che il suddetto limite minimo va riferito all'aumento complessivo e non a quello applicato per ciascuno dei reati satelliti. (Cassazione penale, sez. fer. 04 settembre 2008, n. 37482). La sentenza impugnata ha applicato correttamente tale principio (per altro espressamente richiamato) sicché appare incensurabile in questa sede.
Anche i motivi proposti relativamente al merito sono totalmente infondati.
Invero il ricorrente propone interpretazioni alternative delle prove già analizzate in maniera conforme dai giudici di primo e di secondo grado, richiamando una diversa valutazione delle dichiarazioni dei testi, che risultano vagliate dalla Corte di appello, con una sequenza motivazionale ampia, analitica e coerente con i principi della logica, sicché non risulta possibile in questa sede procedere ad una rivalutazione di tali elementi probatori senza scadere nel terzo grado di giudizio di merito.
La Corte territoriale ha indicato in maniera chiara il percorso logico-motivazionale con il quale è giunta ad affermare la penale responsabilità dell'imputato, osservando.
-che la vettura usata dai rapinatori era certamente la Fiat Panda di colore rosso inseguita dalle volanti, - sia perché il modello era assai simile a quello originariamente indicato di una Seat Marbella, - sia perché la stessa auto era stata rintracciata lungo il percorso segnalato e, - sia perché al suo interno erano state rinvenute sia la refurtiva che le calze da donna usate dai rapinatori per il travisamento;
-che il \DRA era certamente uno dei rapinatori perché visto a bordo della vettura in fuga dagli agenti \De RO, FA e RE che, poi, lo avevano riconosciuto formalmente nel corso del dibattimento di primo grado;
Si tratta di una motivazione che appare congrua perché aderente alle emergenze fattuali ed immune da illogicità evidente perché conforme ai criteri di comune esperienza e, pertanto, risulta incensurabile in questa sede ove la Corte di cassazione non può fornire una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione di merito, ne' può stabilire se questa propone la migliore ricostruzione delle vicende che hanno originato il giudizio, ma deve limitarsi a verificare se la giustificazione della scelta adottata in dispositivo sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento. Cassazione penale sez. 4 16 gennaio 2006. n. 11395. Il ricorrente censura la motivazione impugnata osservando che il verbalizzante RE aveva indicato dei tratti somatici che non corrispondevano a quelli dell'imputato, ma si tratta di una censura che si scontra con la precisa motivazione della Corte territoriale che, al riguardo, ha evidenziato come tali imprecisioni erano giustificate dalla particolare visuale che si può avere di una persona seduta in auto ed osservata, per di più, nella concitazione di un inseguimento, e che, per converso, le stesse imprecisioni era superate dalla sicurezza con la quale gli agenti avevano provveduto al riconoscimento in sede di ricognizione formale.
In sostanza, a fronte della precisa ed esauriente motivazione della Corte di appello, le censure del ricoprente si risolvono in valutazioni alternative delle prove, inammissibili in questa sede ove il giudice di legittimità non è chiamato a sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine alla affidabilità delle fonti di prova, essendo piuttosto suo compito stabilire - nell'ambito di un controllo da condurre direttamente sul testo del provvedimento impugnato - se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se ne abbiano fornito una corretta interpretazione, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, se abbiano analizzato il materiale istruttorio facendo corretta applicazione delle regole della logica, delle massime di comune esperienza e dei criteri legali dettati in tema di valutazione delle prove, in modo da fornire la giustificazione razionale della scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre. Cassazione penale. sez. 4 29 gennaio 2007, n. 12255. Parimenti infondati appaiono i motivi relativi al trattamento sanzionatorio, atteso che la sentenza impugnata ha fatto uso dei criteri di cui all'art. 133 c.p., ritenuti sufficienti dalla Giurisprudenza di legittimità, per la congrua motivazione in termini di determinazione della pena e di diniego delle attenuanti generiche;
atteso che: - riguardo alla pena si è richiamata la gravità del fatto e la pericolosità dimostrata dall'imputato - conducente dell'auto in fuga - e: - riguardo alle attenuanti generiche si è fatto riferimento ai numerosi precedenti penali dell'imputato ed alla sua personalità, caratterizzata dall'elevata professionalità delinquenziale dimostrata.
Va ricordato che, ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche, è sufficiente che il giudice di merito prenda in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 c.p., quello (o quelli) che ritiene prevalente e atto a consigliare o meno la concessione del beneficio;
e il relativo apprezzamento discrezionale, laddove supportato da una motivazione idonea a far emergere in misura sufficiente il pensiero dello stesso giudice circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato e alla personalità del reo, non è censurabile in sede di legittimità se congruamente motivato. Ciò vale, "a fortiori", anche per il giudice d'appello, il quale, pur non dovendo trascurare le argomentazioni difensive dell'appellante, non è tenuto a un'analitica valutazione di tutti gli elementi, favorevoli o sfavorevoli, dedotti dalle parti, ma, in una visione globale di ogni particolarità del caso, è sufficiente che dia l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti e decisivi ai fini della concessione o del diniego, rimanendo implicitamente disattesi e superati tutti gli altri, pur in carenza di stretta contestazione. (Cassazione penale, sez. 4 04 luglio 2006. n. 32290). La censura relativa alla mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 4 è inammissibile perché sollevata per la prima volta in questa sede e non anche nei motivi di appello, per come emerge dalla stessa sentenza impugnata.
I motivi di ricorso articolati collidono con il precetto dell'art.606 c.p.p., lett. e) in quanto trascurano di prendere in considerazione aspetti sostanziali e decisivi della motivazione del provvedimento impugnato, proponendo soluzioni e valutazioni alternative, sicché sono da ritenersi inammissibili. Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l'imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, della somma di Euro 1.000,00, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio il 26 novembre 2010. Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2010