Sentenza 19 gennaio 2010
Massime • 1
Non è consentito al giudice desumere, dalla rinuncia dell'imputato a rendere l'interrogatorio, elementi o indizi di prova a suo carico, atteso che allo stesso è riconosciuto il diritto al silenzio e che l'onere della prova grava sull'accusa.
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- 1. Nemo tenetur se detegere: potenzialità espansive della recente giurisprudenza della Corte di Giustizia e della Corte Costituzionale sul sistema tributarioAndrea Sciacca · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
di Andrea Sciacca Sommario: 1. La sentenza della Corte Costituzionale n. 84 del 30 aprile 2021 - 2. Il diritto al silenzio nel sistema interno e sovranazionale - 2.1. Lo ius tacendi nel quadro della garanzia dell'art. 24, comma 2, Cost. e dell'art. 27, comma 2, Cost. - 2.2. SEGUE: Il diritto al silenzio oltre il ristretto ambito del processo penale - 3. La vis espansiva del diritto al silenzio nei procedimenti tributari volti ad irrogare sanzioni - 4. Diritto al silenzio e obblighi di collaborazione - 4.1. Le sanzioni tributarie - 4.2. Le sanzioni improprie - 4.2.1. L'inosservanza dell'ordine di esibizione disposto dal Giudice - 4.2.2. Le preclusioni probatorie. 1. La sentenza della …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 19/01/2010, n. 9239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9239 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GRASSI Aldo - Presidente - del 19/01/2010
Dott. FRANCO Amedeo - est. Consigliere - SENTENZA
Dott. MARMO Margherita - Consigliere - N. 78
Dott. MULLIRI Guicla I. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SARNO Giulio - Consigliere - N. 24015/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
B.C., nato ad (OMISSIS);
avverso la sentenza emessa il 6 febbraio 2009 dalla Corte d'appello di Torino;
udita nella pubblica udienza del 19 gennaio 2010 la relazione fatta dal Consigliere Dr. Amedeo Franco;
udito il Pubblico Ministero in persona Sostituto Procuratore Generale Dott. Montagna Alfredo, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito per la parte civile il difensore avv. Damiani Rosita;
udito per l'imputato il difensore avv. Infelisi Luciano. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza in epigrafe la Corte d'appello di Torino confermò la sentenza emessa il 5.4.2005 dal GIP del tribunale di Torino, che aveva dichiarato B.C. colpevole del reato di cui agli artt. 56 e 609 bis c.p. per avere compiuto atti sessuali palpando il seno di M.D. e per avere tentato con atti idonei e non equivoci di costringere la stessa M. a compiere atti sessuali su di lui afferrandole con violenza il braccio destro ed avvicinandolo ai suoi genitali, e lo aveva condannato alla pena di mesi 10 di reclusione, oltre al risarcimento del danno in favore della parte civile liquidato in Euro 2.000,00.
L'imputato propone ricorso per Cassazione deducendo: 1) mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione e violazione di legge. Lamenta che vi è stata una superficiale valutazione delle prove ed una motivazione soltanto apparente e nella sostanza assolutamente carente. La Corte d'appello afferma che l'imputato aveva tentato di toccare il seno della donna, ma allora si tratterebbe tutt'al più di un tentativo e non di reato consumato. La Corte non ha considerato la anomala progressione accusatoria della M., che è partita da accuse generiche e confuse e solo a distanza di tempo ha riferito episodi specifici. È stato omesso di valutare, ai fini della loro attendibilità, tutte le discrasie della versione accusatoria. È stato violato l'art. 64 c.p.p., perché è stato dato rilievo accusatorio alla decisione dell'imputato di non sottoporsi all'interrogatorio, valutata come elemento a suo carico. L'imputato, peraltro, aveva fatto pervenire al PM una lettera con le sue difese. Illogicamente ed illegittimamente è stata fatto discendere un riscontro all'accusa dalla contestazione della stessa da parte dell'imputato. Non è stato considerato che le dichiarazioni della M. sono state caratterizzate da una mancata specificazione degli asseriti atti compiuti dall'imputato e che la stessa parte offesa, nel lamentarsi con la E., aveva precisato che l'imputato non le aveva mai messo le mani addosso e non aveva mai parlato di veri e propri atti sessuali ne' con l' E. nè con il L.T.. Nemmeno è stato tenuto presente che sono state smentite le insinuazioni fatte dalla donna in relazione al comportamento tenuto dall'imputato con la precedente badante della suocera.
2) mancata assunzione di una prova decisiva consistente nella escussione della suocera dell'imputato che avrebbe certamente potuto riferire sui comportamenti generali del B. e sulle reazioni della M..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato in quanto la sentenza impugnata per ben tre volte fa riferimento, attribuendovi un valore che appare quindi determinante, alla mancata o incerta difesa dell'imputato o alle sue dichiarazioni o addirittura alle incerte dichiarazioni della moglie dell'imputato.
In primo luogo la Corte d'appello attribuisce un rilievo "non ultimo per importanza" al fatto che l'imputato non si era presentato a rendere l'interrogatorio, il che costituirebbe un comportamento "ampiamente rilevatore di una foltissima difficoltà a difendersi". La motivazione è palesemente erronea, oltre che manifestamente illogica. Innanzitutto, non è esatto che l'imputato si fosse rifiutato di difendersi, in quanto corrisponde al vero quanto sostenuto dalla difesa, e cioè che il B. aveva fatto pervenire al PM uno scritto in cui comunicava di non poter essere presente nella data fissata per l'interrogatorio essendo impegnato in un congresso negli Stati Uniti (ed allegando perfino copia dei biglietti di viaggio), dichiarava che la causa del licenziamento della M. risiedeva nella inidoneità della donna a compiere il lavoro per il quale era stata assunta, e contestava decisamente l'accusa definendola assurda e sostenendo che egli non aveva commesso nulla ed anzi era "esterrefatto". L'affermazione della sentenza impugnata secondo cui l'imputato non aveva reso l'interrogatorio perché aveva "una foltissima difficoltà a difendersi" è dunque del tutto apodittica e non corrisponde al reale comportamento del prevenuto. D'altra parte, la stessa sentenza impugnata ricorda che il B. si era presentato all'udienza di discussione ed "ha negato ogni addebito ed ha assunto di essere frustrato da tutta questa vicenda".
In ogni modo, quand'anche l'imputato avesse rinunciato a rendere l'interrogatorio e a non difendersi, non avrebbe fatto altro che esercitare un suo diritto costituzionale (come riconosce la stessa sentenza impugnata, non traen-done però le dovute conseguenze). E dall'esercizio di tale diritto il giudice non poteva dedurre, neppure indirettamente, un elemento o un indizio di prova a carico del prevenuto, dal momento che nel nostro ordinamento l'imputato ha il diritto di non parlare,mentre l'onere della prova è a carico dell'accusa. È evidente come sia poi manifestamente illogico sostenere in astratto che l'imputato ha il diritto al silenzio e poi considerare erroneamente l'esercizio di tale diritto come un elemento a suo carico. E difatti, "in tema di valutazione della prova, non è consentito al giudice valorizzare, ai fini della decisione, comportamenti - commissivi od omissivi - dell'imputato che siano manifestazione di diritti soggettivi e facoltà processuali che l'ordinamento gli attribuisce quali espressione del diritto di difesa e di libera scelta della strategia processuale ritenuta più opportuna;
strategia che ben può porsi in atto anche attraverso il silenzio" (Sez. 5, 22.12.1998, n. 2337/99, Sica, m. 212618). La sentenza impugnata sostiene poi che nella lettera inviata al PM il B. avrebbe fatto affermazioni inverosimili sull'atteggiamento da lui tenuto dopo essere venuto a conoscenza delle accuse della M., perché di fronte ad accuse del genere non ci si può
passare sopra e tanto meno riderci, ma "si cerca quanto meno un chiarimento, si chiede a chi tanto veleno ha diffuso, la ragione per la quale si sia voluto infangare senza una plausibile ragione". Anche dal contenuto della lettera inviata al PM, la Corte d'appello ha pertanto dedotto un "disinteresse manifestato dall'imputato a questo tipo di accusa ed alla ragione del suo sbocciare" ed ha affermato che tale disinteresse costituisce "un dato a foltissima valenza accusatoria, che non può essere letto come un atto di snobismo di chi sia falsamente accusato". Dunque, la Corte d'appello, ancora una volta attribuisce espressamente al comportamento processuale dell'imputato, ed in particolare al suo preteso disinteresse per l'accusa, una "fortissima valenza probatoria", ossia, deve intendersi, una valenza decisiva o comunque certamente non irrilevante ai fini del giudizio finale di colpevolezza. Anche in questo caso è evidente, in primo luogo, l'apoditticità dell'affermazione che l'imputato avrebbe dimostrato disinteresse, la quale non tiene conto ne' delle giustificazioni e della proclamazione d'innocenza contenuta nella lettera al PM, ne' delle dichiarazioni in sede di udienza di discussione. In secondo luogo l'affermazione è anche erronea e manifestamente illogica perché ancora una volta fa discendere un elemento probatorio (e per di più a "fortissima valenza", ossia decisivo) a favore dell'accusa dall'esercizio di un diritto processuale nonché dalla stessa contestazione dell'accusa. D'altra parte non è nemmeno indicato come il prevenuto avrebbe dovuto meglio specificare, a distanza di tempo, le sue contestazioni nei confronti di quell'accusa.
La Corte d'appello ripete di nuovo un analogo errore allorché afferma che la valutazione di attendibilità delle dichiarazioni della M., anche in relazione al tipo di atti compiuti, è confortata dal "comportamento dell'imputato ... perché è inconcepibile che chi sia stato accusato di comportamenti così gravi del tutto gratuitamente, non chieda neppure una spiegazione, non si batta per capirne la ragione, ma alzi semplicemente le spalle". A parte ogni altra considerazione, anche questa affermazione conferma che il giudizio di attendibilità piena delle dichiarazioni della persona offesa e di colpevolezza dell'imputato, si fonda in realtà in gran parte proprio sul comportamento meramente passivo tenuto dall'imputato dopo essere venuto a conoscenza delle accuse, senza peraltro nemmeno dare adeguata motivazione sulle ragioni per le quali tale comportamento non potesse essere anche derivato da ragioni di altro tipo, come ad esempio riserbo o desiderio di non diffondere le accuse ed i pettegolezzi.
Va altresì rilevato che - anche se utilizzabili stante il rito prescelto - le dichiarazioni della moglie dell'imputato rese ai carabinieri a tre mesi di distanza dal fatto sono state valutate con motivazione insufficiente e manifestamente illogica. Non è infatti adeguatamente spiegato ne' perché il fatto che la moglie dell'indagato avesse dato risposte reticenti alla polizia giudiziaria necessariamente "tradisce in modo molto evidente la chiara volontà di nascondere una verità scottante"; ne' perché il comportamento della B. dinanzi ai carabinieri (e anche con la M.)
potrebbe costituire elemento di accusa nei confronti di un terzo, quale il marito;
ne' perché tale nascosta verità scottante sarebbe consistita nella certa conoscenza che il marito aveva compiuto atti di violenza sessuale in danno della badante della suocera;
ne' perché dovesse escludersi che la moglie, non presente ai fatti, avesse solo un sospetto;
ne', in ogni caso, perché dovesse escludersi che le dichiarazioni della B. ai carabinieri fossero state dettate da motivazioni di altro genere. Va infine osservato che è fondata anche la doglianza relativa alla motivazione in ordine alla attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa. Ed invero, effettivamente la motivazione sul punto appare insufficiente, in quanto la sentenza impugnata si è limitata a richiamare la modestia e la mitezza della persona offesa, nonché ad affermarne l'affidabilità perché la rappresentazione dell'accaduto era stata da lei "resa in modo intrinsecamente accettabile, senza sbavature e senza acrimonia (anzi, con notevole disagio e sofferenza) ed è sorretta da un insieme di elementi di contorno". Deve convenirsi con il ricorrente che si tratta di una motivazione alquanto generica, e che soprattutto omette di tenere conto, ai fini specifici della valutazione di attendibilità, di tutte le risultanze processuali. I giudici avrebbero dovuto, proprio in relazione al giudizio di attendibilità delle dichiarazioni accusatone e dei fatti per come narrati, compiere una valutazione globale di tutti gli elementi probatori emersi, quali le modalità di reazione immediata della donna;
la mancata narrazione dei tentativi di approccio all'amica che le aveva trovato il lavoro o al L. T.; il contenuto dei racconti fatti alle amiche e conoscenti;
l'evoluzione in senso peggiorativo delle accuse;
la non verità delle insinuazioni fatte ai carabinieri sulla precedente badante. La sentenza impugnata deve dunque essere annullata per vizio di motivazione ,con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Torino per nuovo giudizio.
Gli altri motivi restano assorbiti.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte
d'appello di Torino.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Suprema di Cassazione, il 19 gennaio 2010. Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2010