Sentenza 13 febbraio 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 13/02/2001, n. 2066 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2066 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2001 |
Testo completo
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Richiesta copia studio E C.C. 61482 N dal Sig. O I IL SOLE 24 ORE Z per diritti L. A I 6 A 4 FEB. 2001 8 5 R R 9 T . 1 A S / CANCELLIERE N I T 4 / G R. G. N. 19061/98 U 6 B E 02066/0 1 2 B R . I . L R R L . A P A T . D . D CORTE SUPREM O E L ep. A T E A I D N SEZIONE CIVILE V - TRIBUTARIA- 1 I E R S 3 S E N 1 E E T . S Compostelai Sigg. Magistrati: Ud. 05/10/2000 A N I M A Огом 4302 ->>- Presidente - Mario DELLI PRISCOLI - Consigliere - Enrico PAPA Mario CICALA A Giuseppe FALCONE Antonino DI BLASI rel. >> ha pronunciato la seguente SENTENZA Oggetto: Tributi diretti IRPEF - Indennizzo sul ricorso n. 19061/98 R.G. proposto da differenza canone affitto Natura reddituale. AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA DELLO STATO, in persona del Tassabilità. Ministro pro- tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata ope legis in Roma Via dei Portoghesi, 12
- Ricorrente -
contro
RI DO ressidente in Jesi (AN), Via Magini Colletti, 12 rappresentato e difeso dall'Avv. Prof. Gaspare Falsitta e dall'Avv. Silvia Pansieri, ed elett.te domiciliato in Roma, Via Sardegna n. 40, presso l'Avv. Rita Gradara, Resistente-Controricorrente per la Cassazione della sentenza n. 223/V/97 resa dalla Commissione E VARIE DCV 5 1 . N 6 1 10 10 R M : Tributaria Regionale di L'Aquila - Sez. 5 del 23-9/23-10/1997; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 5 ottobre 2000 dal Relatore Consigliere Dott. Antonino Di Blasi;
udito per il ricorrente, l'Avv. Guida dell'Avvocatura Generale dello Stato;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Sepe Ennio Attilio che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO L'Ufficio Distrettuale Imposte Dirette di Vasto, con atti notificati il 13/12/89, accertava, nei confronti del sig. DO RI e con riferimento all'IRPEF per l'anno 1983, un maggior reddito di L. 2.804.000, per l'anno 1984, di L.
2.650.000 e per l'anno 1985 di L. 1.844.000, pari alle somme, al detto contribuente corrisposte dal suo datore di lavoro Banca Commerciale Italiana, a titolo di contributo per differenza canone di affitto, per le maggiori spese di locazione sopportate a seguito del trasferimento in altra sede di lavoro. Con gli stessi atti venivano liquidate le maggiori imposte e le sanzioni. Gli avvisi di accertamento venivano impugnati dal contribuente e la ови Commissione Tributaria di Primo Grado di Chieti, con decisione n. 133/02/91 del 13/11/1991, depositata il 25/02/1992, rigettava l'impugnazione, nella considerazione della natura reddituale dell'erogazione e, quindi, della relativa tassabilità. Il contribuente interponeva appello e la Commissione Tributaria Regionale di L'Aquila con la sentenza in epigrafe indicata, affermava la natura risarcitoria della somma erogata, accoglieva le domande dell'appellante e riformava la decisione impugnata. 2 Il Ministero delle Finanze, con ricorso notificato il 31/10/1998, ha chiesto la Cassazione della decisione d'appello per violazione e falsa applicazione dell'art. 48 del DPR 29/09/73 n. 597 e degli artt. 6 e 48 del T.U. 22/12/86 n. 917. DO RI resiste con controricorso notificato il 10/12/1998 chiedendo la conferma dell'impugnata decisione. In via gradata, con riferimento all'art. 53 comma I° Costituzione, eccepisce l'illegittimità costituzionale dell'art. 48 comma I° DPR n. 597/73, ove interpretato nel senso di includere nel novero dei redditi di lavoro dipendente anche quei rimborsi spese che costituiscono una mera reintegrazione patrimoniale, nonché della medesima norma, in relazione all'art. 3 della Costituzione, sotto l'ulteriore profilo della disparità di trattamento tra lavoro subordinato e lavoro autonomo nonché per incongruenza e irragionevolezza della disposizione in essa racchiusa, ove interpretata nel senso di includere nel novero dei redditi di lavoro dipendente somme, quali quelle in questione, a contenuto prettamente risarcitorio. Con riferimento alle irrogate sanzioni dichiara di riproporre le argomentazioni ritenute assorbite in precedenti gradi, che dovrebbero indurre alla relativa inapplicabilità alla fattispecie, sia per obiettiva incertezza, ai sensi dell'art. 8 del D. Legs. n. 546/92 e dell'art. 6, comma 2° D. Legs. n. 472/97, sia perché, in ipotesi, era configurabile non certo una omessa dichiarazione bensì, dal momento che era stato presentato il mod. 101, una dichiarazione infedele, sia, infine, perché dovrebbero, comunque, trovare applicazione le più favorevoli disposizioni sanzionatorie di cui al D. Legs. 472/97. 3 MOTIVI DELLA DECISIONE Le censure mosse dall'Amministrazione ricorrente all'impugnata decisione sono fondate. Questa Corte, infatti, in merito alla questione dell'assoggettamento ad IRPEF dell'indennità di alloggio, a titolo di rimborso del maggior canone di locazione che il dipendente trasferito debba pagare per acquisire il godimento di una confacente abitazione, ritiene di dover prestare adesione e di confermare un indirizzo, ormai consolidato (Sentenze: n. 2212 del 28/02/2000; n. 2604 dell'08/03/2000; n. 2611 dell'08/03/2000; n. 3330 del 21/03/2000), affermando la tassabilità di detti emolumenti, per l'intero ammontare, ove ricadenti in periodi d'imposta anteriori al 1998. Al riguardo si osserva: ➤ “che il reddito di lavoro dipendente, ai sensi dell'art. 48 primo comma abu del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 597, è costituito da tutti i compensi, comunque denominati, percepiti in dipendenza del lavoro prestato, anche sotto forma di partecipazione agli utili ed a titolo di sussidio o liberalità; ➤ che detto reddito include, dunque, oltre alla retribuzione in senso stretto, cioè al corrispettivo pattuito per l'attività lavorativa, ogni altra erogazione che trovi fonte nel rapporto di lavoro, e che sia effettuata in funzione compensativa, vale a dire riequilibratrice del vantaggio che il datore di lavoro riceve dalla prestazione e dalle energie che il dipendente spende per compiere la prestazione stessa;
➤ che tale ampia definizione abbraccia i sussidi e le indennità, con cui il datore di lavoro assuma su di sé, integralmente o parzialmente, gli oneri economici di ordine generale che il lavoratore affronti per mettersi in grado di svolgere l'attività convenuta, quali le spese di alloggio, vitto e vestiario, dato che le relative erogazioni dipendono dal rapporto di lavoro, non da altra causale, ed hanno l'indicata funzione compensativa;
➤ che in questa logica si inseriscono i successivi commi del citato art. 48, recanti specifiche eccezioni alle previsioni del primo comma, e, in particolare, il terzo comma, quando, per l'indennità di trasferta, sottrae all'imponibile solo una percentuale forfettizzata, sulla scorta di un'implicita valutazione di presuntiva imputabilità di tale percentuale al recupero delle spese vive richieste dalla trasferta medesima, e così conferma la tassabilità della rimanente parte, anche se riconducibile all'incremento delle menzionate spese generali di mantenimento per il ther temporaneo impegno del lavoratore in località diversa da quella abituale;
➤ che detti criteri sono sostanzialmente recepiti dall'art. 48 del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, il quale definisce come reddito tassabile tutti i compensi dipendenti dal rapporto di lavoro, espressamente comprendendovi i rimborsi di spese (primo comma), e poi, in via d'eccezione, si occupa, fra l'altro, delle indennità e dei rimborsi per trasferte (quarto comma), fissando una misura non imponibile;
➤ che i criteri medesimi sono ribaditi con la riformulazione dell'art. 48 del D.P.R. n. 917 del 1986, introdotta, con effetto dall'1 gennaio 1998, dall'art. 3 del D. Legs. 2 settembre 1997 n. 314, ove si qualifica come reddito di lavoro, ai fini impositivi, ogni erogazione effettuata in 5 relazione al rapporto di lavoro, usandosi espressione equivalente a quella di erogazione dipendente dal rapporto di lavoro, anche se poi, nell'ambito di una più articolata disciplina dalle eccezioni, si contempla, per la prima volta, l'indennità di trasferimento, l'indennità di sistemazione e quelle analoghe, adottandosi anche per esse il parametro della unatassabilità di misura percentuale non predeterminata (settimo comma); ➤ che la diversità di natura e di presupposto delle indennità di trasferimento rispetto a quelle di trasferta, del resto separatamente contemplate nei contratti di lavoro, per la rilevata distinzione tra concorso in oneri generali di mantenimento connessi alla fisiologica evoluzione del rapporto e rimborso di spese che il datore di lavoro provochi richiedendo un temporaneo espletamento della prestazione ква fuori del territorio abituale, osta alla estensibilità alle prime di norme dettate per le seconde;
➤ che, per i versamenti in discorso, non sono conferenti i richiami alla nozione di risarcimento del danno emergente, perché il denaro sborsato dal lavoratore subordinato, per assicurarsi la sistemazione abitativa presso la sede della propria attività o per fronteggiare altri bisogni di vita, è spesa propedeutica alla prestazione lavorativa, indispensabile per porsi in condizione di svolgerla, non effetto patrimoniale negativo della prestazione stessa, e tantomeno pregiudizio arrecato dal datore di lavoro". Che, d'altronde, a quest'ultimo riguardo è stato pure precisato (Cass. n. 948 del 05/02/96) che la dipendenza dal rapporto di lavoro che costituisce 6 il presupposto per l'applicazione dell'art. 48 DPR n. 917/86, deve escludersi solo nel caso in cui il rapporto stesso sia mera occasione per la corresponsione di somme, che trovano il loro titolo in una causa del tutto autonoma, e non mai, laddove, pur difettando un rapporto di sinallagmaticità tra percezione dell'indennità e prestazione di lavoro, purtuttavia, una dipendenza dal rapporto di lavoro certamente sussista trovando causa nelle vicende relative allo svolgimento del rapporto di lavoro e giustificazione nell'esigenza aziendale che le prestazioni del lavoratore siano rese secondo confacenti modalità di tempo e di luogo. Il ricorso va, dunque, accolto e, per l'effetto, va cassata l'impugnata decisione con rinvio ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale dell'Abruzzo, la quale deciderà attenendosi ai richiamati principi ed esaminerà, valutandole e pronunciando in ordine alle questioni prospettate con il controricorso. Il medesimo giudice pronuncerà, pure, sulle spese.
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa l'impugnata sentenza e rinvia, anche 5 6 . 8 N 9 1 - / 4 B per le spese, ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale / . 6 L 2 L . A R . . dell'Abruzzo. P . A B I D A T R L E E 1 Così deciso in Roma il 05/10/2000. D 3 T I 1 A S . N E N M S Il Presidente I A Dott. Mario Delli Priscoli a ll . AIl Consigliere Relatore - Estensore S S Dott. Antoni Di Blasi A C IL CANCELLIERE C1 صعبة O C R T E AM SA Z DEPOSITATO IN CANCELLO Oggi IL CANCELLIERE C1 RN SA A