Sentenza 28 aprile 1998
Massime • 1
Quando la richiesta di una misura coercitiva venga formulata nei confronti di una persona arrestata in flagranza di reato, la relativa decisione non può essere presa prima dell'udienza di convalida, atteso che l'art. 391 cod. proc. pen. consente al P. M. di produrre fino a tale udienza gli elementi a sostegno della richiesta e pertanto una decisione presa precedentemente viola il principio del contraddittorio. (Fattispecie di annullamento dell'ordinanza con la quale il Gip in presenza di richiesta contestuale di convalida dell'arresto e di applicazione della custodia in carcere, aveva rigettato immediatamente la seconda, prima dell'udienza di convalida).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 28/04/1998, n. 1356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1356 |
| Data del deposito : | 28 aprile 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill. Sigg.: Camera di Consiglio
Dott. Vincenzo AURIEMMA Presidente del 28.4.1998
1. Dott. Gianfranco TATOZZI Consigliere SENTENZA
2. Dott. Benito Romano DEGRAZIA Consigliere N. 1356
3. Dott. Antonio MERONE Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. Paolo SEPE Consigliere N. 10582/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica di Brescia;
avverso l'ordinanza del Tribunale di Brescia, Ufficio GIP, in data 22 gennaio 1998, pronunciata nei confronti di SA IM, nato a [...] il [...];
Sentita la relazione fatta dal Consigliere dr. A. MERONE;
Udito il P.G., in persona del dr. Vincenzo VERDEROSA
che ha concluso per l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, con restituzione atti;
Osserva il Collegio
1. Il P.M. ricorrente si duole del fatto che il GIP, in presenza della sua richiesta, congiunta e contestuale, di convalida di arresto e di applicazione della misura cautelare in carcere, nei confronti della persona generalizzata in epigrafe, abbia immediatamente rigettato la seconda richiesta, prima della udienza di convalida (peraltro fissata per una data distanziata di circa un mese da quella dell'arresto, in palese violazione dell'art. 390). L'ufficio ricorrente denuncia la abnormità del provvedimento impugnato che a) sconvolge la successione cronologica degli atti processuali, determinando la violazione del principio del contraddittorio;
b) contrasta con il disposto dell'art. 391, comma 6, c.p.p., in forza del quale il potere di scarcerazione del GIP può essere esercitato soltanto al termine dell'udienza di convalida.
2. Il ricorso è fondato.
2.1. il giudice a quo, sulla base della semplice richiesta del provvedimento restrittivo, ha escluso la sussistenza delle condizioni per applicare la misura cautelare a) "in quanto l'incensuratezza dell'indagato consente la formulazione di giudizio prognostico favorevole";
b) "trattandosi di un fatto assai modesto, appare sin da ora irrogabile una sanzione contenuta nei limiti dell'art. 163 c.p., per cui la privazione della libertà personale non sarebbe rispettosa del precetto di cui all'art. 275, comma 2^ bis, c.p.p.";
2.2. È noto che, ai sensi dell'art. 291, comma 1, c.p.p., le misure cautelari possono essere richieste ed adottate in qualunque momento. Quando, però, la richiesta di una misura venga formulata nei confronti di una persona arrestata in flagranza di reato, il codice di rito, prevede una diversa disciplina e fissa uno specifico momento per la valutazione della sussistenza delle condizioni per l'adozione del provvedimento richiesto. Conseguentemente, il P.M. sa di poter acquisire e produrre gli elementi occorrenti per la decisione, fino al momento stabilito dalla legge. Tale momento è quello della udienza della convalida dell'arresto. Infatti, l'art.391 c.p.p., che disciplina l'udienza di convalida, pone all'interno di tale udienza il momento della valutazione della sussistenza delle condizioni di applicabilità della misura richiesta. L'art. 391, in deroga all'art. 291, contiene una disciplina specifica per le richieste di misure cautelari restrittive nei confronti di chi si trovi già in stato di arresto, perché colto in flagranza di reato. Il giudice che, come nella specie, provvede sulla richiesta prima della udienza di convalida, preclude ai P.M. la possibilità di produrre gli elementi acquisiti, decidendo, sostanzialmente, inaudita altera a specie, infatti, il P.M. non ha avuto l'opportunità di presentare al giudice gli parte. Nell'elementi a sostegno della richiesta, in quanto, legittimamente, contava di poterlo fare fino alla udienza di convalida. Il provvedimento impugnato viola, sostanzialmente, le regole relative all'esercizio dell'azione penale, valide anche ai fini dell'adozione delle misure cautelati (ne procedat iudex ex officio), e, quindi, deve essere annullato senza rinvio.
La ratio della diversa disciplina contenuta nell'art. 391 c.p.p. (che, a differenza della norma generale, fissa un termine a quo per la decisione: non prima dell'udienza di convalida) deve essere ricercata nel fatto che l'arresto di una persona determina l'insorgere di una improvvisa esigenza di acquisire elementi istruttori, che sfugge ai normali criteri di programmazione dell'attività di indagine. Quindi, occorre, dare agii inquirenti un minimo di tempo per la acquisizione, la valutazione e la trasmissione degli elementi di accusa. D'altra parte, è opportuno che il P.M. non ritardi la richiesta di convalida dell'arresto, in attesa di poter fornire contestualmente gli elementi per l'adozione del provvedimento restrittivo. Elementi che il P.M. può, invece, presentare direttamente all'udienza. Nella specie, l'esercizio di tale facoltà è stato eluso e preceduto dalla ordinanza impugnata. Sul versante della garanzie e della tutela della libertà personale, alle quali si richiama il giudice a quo, non sembra che il sistema vigente impedisca una decisione immediata, nel rispetto delle regole del contraddittorio. Infatti, come è noto, l'udienza per la convalida può essere fissata ad horas. Il Gip, se riteneva di dover decidere subito sulla richiesta di applicazione della misura custodiale, avrebbe potuto fissare subito (e non, come invece ha fatto, a distanza di circa un mese) l'udienza di convalida, costringendo il P.M. a "scoprire" subito le sue "carte" o, se necessario, ad acquisirle anche nottetempo. Comunque, non poteva decidere, come invece ha fatto, senza che al processo decisionale partecipassero le parti. Naturalmente, la decisione sarebbe stata nulla anche se il GIP avesse accolto fuori udienza (come invece è regola nelle ipotesi disciplinate dall'art. 291 c.p.p.) la richiesta di adozione del provvedimento restrittivo, sempre per violazione del principio del contraddittorio, ma questa volta sul versante della difesa.
Conseguentemente l'ordinanza impugnata deve essere annullata. Gli atti vanno rimessi al Tribunale di Brescia.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio l'impugnata ordinanza e trasmette gli atti al Tribunale di Brescia.
Così deciso in Roma, in Camera di Consiglio, il 28 aprile 1998. Depositato in Cancelleria il 21 maggio 1998