Sentenza 4 novembre 2009
Massime • 1
Integra il reato previsto dall'art. 15, comma primo, lett. c), L. 14 luglio 1965, n. 963, la detenzione, a fini di vendita, di pescato oggetto di cattura "accidentale", a nulla rilevando che quest'ultima risulti scriminata in presenza di particolari situazioni. (Nella specie, nel corso di pesca a strascico regolarmente autorizzata era stato accidentalmente pescato novellame della specie denominata "rossetto" o "Alphia minuta", la cui pesca è autorizzata alle condizioni previste dal D.M. 28 agosto 1996 e succ. modd.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 04/11/2009, n. 4875 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4875 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GRASSI Aldo - Presidente - del 04/11/2009
Dott. CORDOVA Agostino - Consigliere - SENTENZA
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - N. 1916
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - N. 022671/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) ER UR nato il [...];
avverso la sentenza del 19.11.2008 del GUP del Tribunale di Lucca;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Silvio Amoresano;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. Mario Fraticelli, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
sentito il difensore, avv. Anselmi Roberto, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
OSSERVA
1) Con sentenza del 19.11.2008 il GUP del Tribunale di Livorno condannava ER UR, applicata la diminuente per la scelta del rito, alla pena di Euro 1.000,00 di ammenda per il reato di cui alla L. n. 963 del 1965, art. 15, lett. c) e art. 24, comma 1 perché, in qualità di amministratore unico e titolare della società "La Labronica Ittica" srl di Livorno, deteneva e commercializzava Kg 20 di RO (Aphia minuta) di cui è vietata la cattura senza preventiva autorizzazione del Ministero dei Trasporti". Riteneva il GIP che le circolari della Direzione Generale della pesca marittima del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, prodotte dalla difesa, non potessero in alcun modo porsi in contrasto con la normativa a protezione del novellarne nonché dell'Aphia minuta e che esse si limitavano a chiarire che, laddove nel corso della pesca a strascico consentita in periodo di divieto di pesca di novellarne o dell'Aphia minuta, si catturassero accidentalmente esemplari di queste specie, i pescatori non potevano essere sanzionati. Quel che non era consentito, però, era la commercializzazione del prodotto, anche se pescato accidentalmente. Il quadro normativo vigente non consentiva di ipotizzare alcuna deroga ai limiti di pesca stabiliti da leggi e decreti ministeriali. 2) Proponeva appello il difensore del ER, deducendo la violazione della legge penale sostanziale.
Il GIP aveva ritenuto che, benché la cattura non fosse penalmente illecita in caso di cattura occasionale del "rossetto", sarebbe sanzionata penalmente l'attività di gestione del pescato a fini commerciali in violazione però della L. n. 963 del 1965, artt. 15 e 24 (tale norma sanziona infatti chi pesca in zone e tempi vietati... e commercializza il prodotto). La detenzione a fini di vendita è quindi sanzionata penalmente solo quando sussista l'originaria violazione del divieto di pesca. Il rossetto non è specie soggetta a specifica autorizzazione alla cattura, quanto piuttosto una specie per cui è prevista (dal 5.2 al 5.4.2007) la possibilità generalizzata di cattura, non potendosi considerare novellarne. Nessuna normativa prevede poi che il prodotto laddove catturato accidentalmente debba essere reimmesso in mare.
Con il secondo motivo deduceva la violazione della legge processuale e sostanziale.
Il GIP operava una sostanziale inversione dell'onere della prova, pretendendo che l'imputato allegasse circostanze giustificative della cattura occasionale e violava l'art. 43 c.p. laddove pretendeva che l'acquirente di un prodotto da un grossista si informasse delle circostanze della cattura.
Con il terzo motivo deduceva la eccessività della pena inflitta (peraltro ingiustificato risultando l'inasprimento sanzionatolo rispetto all'originario decreto penale di condanna). Essendo la sentenza non appellabile ex art. 593 c.p.p., comma 3, gli atti venivano trasmessi a questa Corte.
Con memoria, depositata in data 26.10.2009, vengono ribadite le precedenti doglianze e richieste;
in particolare si sottolinea che:
a) il "rossetto" non è configurabile quale novellarne, essendo una specie adulta di piccola taglia;
b) non sussiste un divieto di cattura del rossetto in qualunque stadio della crescita;
c) pur volendo ritenere applicabile la L. n. 963 del 1965, art. 15, lett. c), essendo questa norma speciale rispetto alla previsione di cui alla lett. a) del medesimo articolo, il presupposto della originaria violazione del divieto di pesca deve ritenersi valevole anche per la fattispecie di cui alla lett. c), che si limita ad aggiungere l'elemento specializzante dato dal particolare oggetto di tutela. La punibilità delle condotte successive alla pesca ha conseguentemente carattere meramente derivato, per cui è necessario che vi sia la prova della illiceità della pesca (prova nel caso di specie insussistente).
3) Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
3.1) Correttamente il GUP ha ritenuto che fosse configurabile la fattispecie prevista dalla L. n. 963 del 1965, art. 15, comma 1, lett. c) (e non quella prevista dalla lettera a) del medesimo articolo).
Secondo l'art. 15, comma 1, lett. a) è fatto divieto di "pescare in zone e tempi vietati dai regolamenti, decreti, ordini legittimamente emanati dall'autorità amministrativa e detenere, trasportare e commerciare il prodotto di tale pesca, nonché pescare quantità superiori a quelle autorizzate, per ciascuna specie, da regolamenti, decreti ed ordini legittimamente emanati dall'autorità amministrativa".
L'art. 15, comma 1, lett. c) prevede, invece, il divieto di "pescare, detenere, trasportare e commerciare il novellarne di qualunque specie vivente marina oppure le specie di cui sia vietata la cattura in qualunque stadio di crescita, senza la preventiva autorizzazione del Ministero della Marina mercantile".
3.1.1) Come ha più volte affermato questa Corte, la L. 14 luglio 1965, n. 963, art. 15, lett. c) (tutela delle risorse biologiche e dell'attività di pesca) costituisce una norma primaria in bianco, la cui sanzione è assicurata dal successivo art. 24. Essa, al fine di assicurare la tutela delle risorse biologiche, si applica a tutti i comportamenti in contrasto con divieti che, non potendo essere previsti in modo onnicomprensivo nella legge stessa, vengono dettati con apposito decreto del Ministro della Marina mercantile ai sensi dell'art. 32 della legge medesima, sentita la Commissione consultiva centrale per la pesca marittima" (cfr. Cass. pen. sez. 3 n. 27.5.1993 n. 5366). Tali principi sono stati sostanzialmente ribaditi dalla sentenza delle sezioni unite del 28.4.2004 n. 22465, richiamata anche nella memoria del ricorrente: "la norma risultante dal combinato disposto della L. n. 963 del 1965, art. 15, comma 1, lett. c) e art. 24 è, quindi, una norma penale in bianco, vale a dire una legge che, fissati i criteri di individuazione dei fatto penalmente illecito (pesca, detenzione, trasporto e commercio di specie marine di cui sia vietata la cattura in qualunque stadio di crescita), fa rinvio ad un atto normativo di grado inferiore per individuare le specifiche connotazioni.
Non v'è dubbio che i decreti ministeriali emanati a norma della L. n. 963 del 1965, art. 32 debbano essere considerati atti normativi in quanto hanno i caratteri dell'autoritarietà ed imperatività, nonché della generalità ed astrattezza, come è dato desumere pure dall'art. 95 del Regolamento per la esecuzione della citata L. n. 963 del 1965 (D.P.R. n. 1639 del 1968) il quale espressamente sancisce che essi costituiscono "direttive di carattere generale". Come riconosce lo stesso ricorrente, secondo tale pronuncia, "pur risultando la pesca, la detenzione e la commercializzazione dei datteri di mare, oggetto di un divieto contenuto in decreti ministeriali, emanati ai sensi della L. n. 963 del 1965, art. 32 e validi ciascuno per il limitato periodo di due anni, il susseguirsi ininterrotto di tali decreti ha, di fatto, introdotto un regime di stabilità del divieto, sostanzialmente finalizzato alla salvaguardia di permanenti esigenze di tutela dell'ambiente marino". Contrariamente a quanto assume il ricorrente, però, non dissimile è la situazione per l'Aphia minuta. Dai decreti ministeriali che negli anni si susseguono con il medesimo contenuto emerge, infatti, chiaramente che, in linea di principio, è vietata la cattura di tale specie, salvo eccezioni da stabilirsi di volta in volta, previa valutazione della situazione e previa acquisizione dei pareri scientifici.
Significativamente anche per il 2007 il D.M. interveniva ad anno in corso (veniva emesso in data 30 gennaio 2007 e consentiva la pesca del rossetto (Aphia minuta) nei giorni feriali, alle unità allo scopo autorizzate, per sessanta giorni consecutivi a decorrere dal 5 febbraio 2007 al 5 aprile 2007 nella acque antistanti tutti i Compartimenti marittimi ...". Altrettanto significativamente la pesca del rossetto viene accomunata nel D.M. in questione ad una specie di novellarne (Sordina Pilchardus), in ordine alla quale non può dubitarsi dell'esistenza di un divieto di pesca ex art. 15, comma 1, lett. c), L. cit..
Negli altri periodi dell'anno ed in particolare alla data della contestazione (11.1.2007) la pesca del rossetto, in qualunque stadio di crescita, è assolutamente vietata. E sono vietati anche la detenzione, il trasporto ed il commercio.
3.2) La condotta del ER non è certamente scriminata alla luce di alcune circolari del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali in tema di pesca a strascico.
Il GUP da atto del contenuto di tali circolari ed in particolare di quella del 5.11.2001, che, dopo aver premesso che "la disciplina del novellarne da consumo e del rossetto è stata aggiornata con l'emanazione, tra gli altri provvedimenti, del D.M. 28 agosto 1996 il quale, per la tipologia di attività introduce uno specifico regime autorizzatorio, e che la "ratio del predetto provvedimento normativo, così come rilevabile nelle stesse premesse, va individuata nella necessità di coniugare l'esigenza della salvaguarda dell'ecosistema marino e la gestione razionale delle risorse biologiche del mare", precisa che ove sia stata rilasciata apposita autorizzazione per la pesca a strascico entro tre miglia "tale tipologia di pesca potrebbe comportare, sempreché esercitata nel rispetto delle condizioni e delle modalità ivi previste, la cattura accidentale di specie ittiche particolari o protette, ovvero esemplari sottomisura che, a norma del D.P.R. 2 ottobre 1968, n. 1639, art. 91 è tollerata nella misura di non più del 10% calcolato in peso e, ove possibile, sul volume, del totale catturato".
Tanto premesso, il GUP ha correttamente ed ineccepibilmente evidenziato che tale circolare non "vanifica" certamente la normativa posta a tutela del novellarne e delle specie protette, trattandosi di disposizioni che trovano diretta regolamentazione nella legge e nei decreti ministeriali attuativi e del resto una circolare della direzione generale del Ministero non potrebbe mai porsi in contrasto o modificare dette fonti.
La circolare quindi si è limitata a chiarire che, ove, nel corso della pesca a strascico regolarmente autorizzata, venga accidentalmente pescato novellarne o una specie protetta quale l'Aphia minuta, i pescatori non possono essere sanzionati. Continuano, invece, ad essere sanzionate penalmente non solo la pesca volontaria di specie protette, ma anche qualsiasi attività di successiva gestione del pescato accidentale.
Il divieto di commercializzazione del novellarne o delle specie di cui è vietata la cattura in qualunque stadio di crescita (per le ragioni esposte anche l'Aphia minuta) continua a trovare la sua fonte diretta nel disposto dell'art. 15, comma 1, lett. c), L. cit. e non può essere certamente "vanificato" dal fatto che la condotta antecedente (pesca) risulti, in presenza di situazioni particolari, scriminata.
Una diversa interpretazione, oltre che in contrasto con il dettato normativo, porterebbe ad evidenti "forzature" ed "abusi" e consentirebbe, come rileva anche il GUP, di commercializzare liberamente novellarne o specie protette sol perché catturati "accidentalmente" (con palese difficoltà di accertare di volta in volta la non accidentalità).
Il ER quindi non poteva commercializzare quel prodotto alla data dell'accertamento (7.1.2007), essendo tale condotta vietata dalla normativa in vigore, a prescindere dal fatto che esso fosse stato pescato accidentalmente o meno. Non si è quindi in presenza di alcuna inversione dell'onere della prova.
Nè può dubitarsi dell'esistenza dell'elemento psicologico del reato. È configurabile un'ipotesi di responsabilità colposa per negligenza, trattandosi, peraltro nel caso di specie, di un operatore professionale (il ricorrente è amministratore unico e titolare della "La Labronica Ittica srl") nei cui confronti si esige la conoscenza della normativa vigente in ordine ai divieti di commercializzazione di determinati prodotti (specie protette).
3) Quanto alla pena il giudice di merito ha correttamente esercitato il suo potere discrezionale nel determinare il trattamento sanzionatorio e le censure "di merito" contenute nell'atto di impugnazione "risentono" del fatto che si intendeva proporre appello avverso la sentenza del GUP.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 4 novembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2010