Sentenza 12 luglio 2002
Massime • 1
A seguito dell'intervenuta abrogazione delle norme di cui all'art. 65 del R.D. n. 2801 del 1927 e, successivamente, delle leggi nn. 706 del 1975 e 317 del 1967, all'illecito amministrativo di cui all'art. 56 del citato R.D. 2801/1927 (occupazione senza titolo di suolo tratturale) si applica il termine di prescrizione quinquennale previsto, in via generale, dall'art. 28 della legge n. 689 del 1981.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 12/07/2002, n. 10139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10139 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ANTONIO SAGGIO - Presidente -
Dott. GIUSEPPE VITO ANTONIO MAGNO - Consigliere -
Dott. FRANCESCO FELICETTI - rel. Consigliere -
Dott. SERGIO DI AMATO - Consigliere -
Dott. VITTORIO RAGONESI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
REGIONE MOLISE, in persona del Presidente pro tempore, domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
US EL;
- intimato -
avverso la sentenza n. 123/98 del Pretore di LARINO, depositata il 09/12/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/03/2002 dal Consigliere Dott. Francesco FELICETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1) MU Michele, con ricorso al Pretore di Larino, depositato il 4 luglio 1995, proponeva opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione emessa nei suoi confronti dal Presidente della giunta regionale del Molise in data 29 maggio 1995, notificatagli il 10 giugno 1995, con la quale gli era stato intimato il pagamento di lire 20.550.000 per violazione dell'art. 56 del R.D. 29 dicembre 1927, n. 2801. Ciò in relazione all'accertamento,
avvenuto in data 11 giugno 1986, dell'occupazione senza titolo di suolo tratturale in agro S. Martino in Pensilis.
Il Pretore accoglieva l'opposizione con sentenza depositata il 9 dicembre 1998, ritenendo il credito prescritto ai sensi dell'art. 65 del r.d. n. 2801 del 1927.
Avverso la sentenza ricorre a questa Corte la Regione Molise, con atto notificato al MU il 24 gennaio 2000, formulando un unico motivo di gravame. La parte intimata non ha controdedotto. MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con l'unico motivo proposto si deduce la violazione dell'art. 28 della legge n. 689 del 1981, che prevede per le sanzioni amministrative un termine quinquennale di prescrizione. Si deduce che erroneamente il giudice di primo grado avrebbe fatto applicazione dell'art. 67 del r.d. n. 2801 del 1927 - che prevede il più breve termine di un anno - implicitamente abrogato dall'art. 28 della legge n. 689 del 1981, e che il credito non era pertanto prescritto,
essendo stato notificato all'opponente atto di intimazione in data 9 maggio 1991, prima della scadenza dei cinque anni dall'accertamento ed essendo stata successivamente, in data 10 giugno 1995, notificata l'ordinanza-ingiunzione opposta.
2 Il ricorso è fondato.
L'art. 15 delle disposizioni preliminari al codice civile, in tema di abrogazione della legge, prevede due distinte ipotesi di abrogazione tacita, costituite dalla emanazione di nuove disposizioni, incompatibili con le precedenti, ovvero di una nuova legge che regola la intera materia già regolata dalla legge anteriore.
Trattasi di due forme di abrogazione implicita aventi la medesima ratio, costituita in entrambi i casi dalla avvenuta manifestazione di una voluntas legis nuova, non compatibile con la permanenza in vigore di una norma in precedenza vigente e implicitamente espressiva di un'intento abrogativo. La nuova legge che "regola l'intera materia", in particolare, è riferibile sia alla "materia" intesa come oggetto di ogni singola norma di una legge, sia alla "materia" intesa come oggetto dell'intera legge nella quale ogni singola norma sia inserita. La nuova legge, infatti, può regolare ex novo, l'intera materia regolata da una singola norma di una legge - disciplinando compiutamente ed in via generale un "istituto" giuridico, privo in precedenza di disciplina generale ed unitaria, al quale la singola norma sia riconducibile, o ridisciplinandolo in maniera innovativa - oppure può riguardare l'intera materia regolata da una legge. Nel primo caso, se la nuova disciplina generale dell'istituto, per ragioni di ordine logico-sistematico, è incompatibile con la norma, questa deve ritenersi tacitamente abrogata. Se ne deve ritenere, parimenti, l'abrogazione, ove la nuova disciplina generale dell'istituto contenga una norma con essa specificamente incompatibile.
Nel caso di specie, secondo quanto risulta dal ricorso e dalla sentenza impugnata, la sanzione amministrativa, accertata nel 1986, riguardava una violazione dell'art. 56 del r.d. 29 dicembre 1927, n. 2801 (occupazione senza titolo di suolo tratturale), originariamente punita, quale contravvenzione, dall'art. 57 dello stesso r.d. con la sola sanzione dell'ammenda.
Trattasi di illecito depenalizzato già dall'art. 1 della legge 24 dicembre 1975, n. 706, che in materia di prescrizione disponeva la applicabilità, alle violazioni da essa depenalizzate, dell'art. 12 della legge 3 maggio 1967, n. 317, a norma del quale la prescrizione della sanzione si verificava nel termine di cinque anni dal giorno della commessa violazione. La più breve prescrizione annuale prevista per l'illecito (contravvenzionale) dall'art. 65 della legge n. 2801 del 1927 (nel ricorso è erroneamente indicato l'art. 67, ma la sentenza fa riferimento all'art. 65), era stata, pertanto, tacitamente abrogata già prima dell'entrata in vigore della legge n. 689 del 1981. Le leggi n. 706 del 1975 e 317 del 1967 sono state - a loro volta - espressamente abrogate dall'art. 42 della legge n. 689 del 1981, la quale all'art. 32 ha confermato, in via generale, la depenalizzazione delle contravvenzioni punite, come quella in questione, con sola pena pecuniaria.
A norma dell'art. 12 del capo primo della legge n. 689 del 1981, le disposizioni di tale capo - con il quale è stata dettata una disciplina unitaria delle sanzioni amministrative, dal punto di vista sostanziale, procedimentale e processuale - si applicano, salvo che non sia diversamente stabilito, a tutte le violazioni per le quali sia prevista una sanzione amministrativa pecuniaria. Fra tali disposizioni vi è l'art. 28, in forza del quale la prescrizione delle sanzioni pecuniaria si compie "nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione".
Poiché a seguito dell'avvenuta abrogazione dell'art. 65 del r.d. n. 2801 del 1927 e successivamente delle leggi nn. 706 del 1975
e 317 del 1967 ormai nessuna norma regola specificamente la prescrizione relativa agli illeciti previsti dalla legge n. 2801 del 1927, l'art. 28 - ed il termine quinquennale da esso previsto - deve ritenersi applicabile alla prescrizione ad essi relativa e quindi anche alla sanzione amministrativa in questione.
Ne deriva che il ricorso deve essere accolto e che la sentenza impugnata va cassata, con rinvio al Tribunale di Larino che farà applicazione del suddetto principio di diritto e deciderà anche sulle spese del giudizio di cassazione - essendo stato l'ufficio del Pretore soppresso con il d.lgs. n. 51 del 1998, e le relative competenze essendo state trasferite al Tribunale, senza che per un verso possa ritenersi applicabile la normativa transitoria dell'art. 42 di tale decreto legislativo, che si riferisce ai giudizi pendenti dinanzi al Pretore alla data della sua entrata in vigore, ne' per altro verso l'art. 98 del d.lgs. n. 507 del 1999, che ha in parte trasferito al Giudice di pace le competenze in materia di sanzioni amministrative, non essendo tale norma applicabile retroattivamente, stante il disposto dell'art. 5 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte di cassazione accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, al Tribunale di Larino. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione prima civile, il 13 marzo 2002. Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2002