Sentenza 29 maggio 2002
Massime • 2
Ai fini della configurabilità dei reati previsti dalla legge 2 febbraio 1974 n. 64, in tema di costruzioni in zona sismica, non assume rilievo il carattere precario della costruzione, attesa la natura formale dei relativi reati ed il fine di consentire il controllo preventivo da parte della pubblica amministrazione di tutte le costruzioni realizzate in zone sismiche. (Fattispecie relativa a realizzazione di serre per la floricoltura).
La realizzazione di un impianto di serre per floricoltura stabilmente ancorate al suolo costituisce modificazione apprezzabile del territorio tale da richiedere il preventivo rilascio della concessione edilizia, non rilevando, al fine di escludere la illiceità penale del fatto, la possibilità che le stesse siano asportabili ne' la loro destinazione agricola.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 29/05/2002, n. 33158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33158 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FRANCESCO TORIELLO - Presidente - del 29/05/2002
1. Dott. PIERLUIGI ONORATO - est. Consigliere - SENTENZA
2. Dott. LUIGI PICCIALLI - Consigliere - N. 1234
3. Dott. ALDO FIALE - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. FRANCESCO NOVARESE - Consigliere - N. 29809/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dal procuratore della Repubblica presso il tribunale di Pordenone, nel processo penale a carico di NC RL, nato a [...] l'[...],
avverso la sentenza resa il 13.4.2001 dal tribunale di Pordenone. Vista la sentenza denunciata e il ricorso,
Udita la relazione svolta in udienza dal consigliere Dott. RL Onorato,
Udito il pubblico ministero in persona del sostituto procuratore generale Dott. Mario Fraticelli, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza,
Udito il difensore dell'imputato, avv. Enrico Francolini, che ha chiesto il rigetto del ricorso,
Osserva:
Svolgimento del processo
1 - RL HI veniva rinviato a giudizio davanti al tribunale monocratico di Pordenone per rispondere: a) del reato di cui all'art. 20 lett. b) legge 47/1985, per aver realizzato tre serre per floricoltura ad uso aziendale senza la prescritta concessione edilizia;
b) del reato di cui agli artt. 17, 18 e 20 legge 64/1974, per aver costruito le suddette serre in zona sismica senza previamente effettuare la denuncia e il deposito dei progetti presso la direzione provinciale dei servizi tecnici. Fatti commessi in Sacile, in epoca prossima e antecedente al luglio 1998. Il giudice, con sentenza del 13.4.2001, lo assolveva da entrambi i reati perché il fatto non sussiste.
Riteneva il giudicante che le opere realizzate presentassero il carattere della precarietà, con la conseguenza che era esclusa la loro rilevanza urbanistico-edilizia e la necessità della concessione edilizia.
2 - Avverso la sentenza ha proposto ricorso il procuratore della Repubblica, deducendo erronea applicazione della legge della regione Friuli Venezia Giulia 19.11.1991 n. 52 e manifesta illogicità di motivazione.
Motivi della decisione
3 - Il ricorso è fondato e va accolto.
Va anzitutto osservato che l'obbligo di denuncia e presentazione dei progetti presso l'ufficio tecnico regionale, di cui all'art. 17 legge 2.2.1974 n. 64, nonché la necessità dell'autorizzazione prima dell'inizio dei lavori, di cui all'art. 18 della stessa legge, attesa la natura formale dei relativi reati e il fine legislativo di consentire il controllo preventivo da parte dell'autorità amministrativa preposta, riguardano tutte le costruzioni in zona sismica, di cui agli artt. 1 e 3, compresi gli edifici con struttura intelaiata, di cui all'art. 8 della legge, indipendentemente dalla loro intrinseca pericolosità per la pubblica incolumità e dalla natura stabile o precaria dei manufatti. In altri termini, ai fini della legislazione antisismica non ha alcun rilievo la natura precaria delle costruzioni, che invece viene in considerazione per la normativa relativa all'urbanistica e in genere al governo del territorio.
Peraltro, l'infrazione antisismica contestata al HI, commessa entro il 30.6.1998, è ormai estinta per prescrizione sin dal 30.6.2001, essendo a questa data scaduto il periodo massimo prescrizionale di tre anni.
Per questo reato, quindi, la sentenza va annullata senza rinvio, con trasmissione di copia della presente pronuncia all'ufficio tecnico della regione Friuli-Venezia Giulia ai sensi dell'art. 26 legge 64/1974. 4 - Ma anche in relazione al contestato reato di cui all'art. 20 legge 28.2.1985 n. 47 la sentenza impugnata incorre in erronea applicazione della legge penale, oltre che in manifesta illogicità di motivazione.
Il giudice di merito ha infatti accertato che il HI aveva costruito tre serre di rilevanti dimensioni (rispettivamente di mq. 435, 265 e 102, con altezze variabili da m. 3,65 a m. 1,90), con strutture portanti in tubi metallici e in correnti di acciaio, con copertura in materiale plastico e con i lati frontali tamponati in ondulato rigido. Le strutture portanti erano state ancorate al suolo attraverso plinti in calcestruzzo fondati nel terreno. All'interno delle serre, dove non esisteva pavimentazione, ma solo una corsia di calpestio, il terreno non era coltivato, ma accoglieva vasi di varie dimensioni per la coltivazione di piante ortofloreali. Il giudice ha anche accertato che le serre erano state costruite "in assenza di qualsiasi preventivo provvedimento autorizzatorio" e che solo successivamente era stata concessa sanatoria per una serra, negata per le altre due in considerazione della insufficiente distanza dalla strada.
Orbene, relativamente a tali manufatti il giudice avrebbe dovuto ritenere applicabile il regime concessorio, così come da tempo statuito dalla giurisprudenza di legittimità. Alla luce di questa giurisprudenza, infatti, costituisce modificazione apprezzabile del territorio, tale da necessitare di concessione edilizia, la realizzazione di un impianto di serra che sia stabilmente ancorato al suolo, non rilevando ne' la possibilità che tale impianto possa essere asportato o spostato, ne' la sua destinazione agricola (Cass. Sez. 3^, n. 6968 del 2.5.1988, dep. 16.6.1988, Rurali, rv. 178592). La costruzione di una serra necessita di concessione edilizia, perché le opere di realizzazione, raccordo e completamento sono idonee ad alterare il territorio in maniera vistosa e rilevante (Cass. Sez. 3^, n. 9720 del 13.6.1990, dep. 4.7.1990, Iodice, rv. 184793).
Di più, l'applicabilità del regime concessorio è confermato dalla legge regionale del Friuli-Venezia Giulia n. 52 del 19.11.1991, la quale, all'art. 77, sottopone alla previa concessione edilizia gli interventi aventi rilevanza urbanistica definiti nell'art. 61, nei quali sono espressamente compresi (lett. e)), quelli di rilevanza urbanistico-ambientale di cui all'art. 66.
Tra questi ultimi è espressamente prevista la "realizzazione di serre, intese come impianto che realizzi un ambiente artificiale per l'esercizio di culture agricole e che sia costituito da strutture stabilmente ancorate al suolo o ad altra costruzione esistente, con copertura o chiusure laterali abitualmente infisse" (lett. d)). Ciò posto, non v'è dubbio che la costruzione di serre e soggetta al preventivo rilascio di concessione edilizia, anche perché non può essere compresa in nessuno degli interventi di semplice rilevanza edilizia che l'art. 72 della legge regionale esclude dalla rilevanza urbanistica e che l'art. 78 assoggetta a una semplice autorizzazione. 4.1 - Il giudice di Pordenone cita al riguardo una circolare esplicativa regionale (non identificata), secondo la quale sarebbero soggette a regime concessorio le serre costituite da strutture fisse stabilmente ancorate al suolo mediante plinti o zoccoli in calcestruzzo, con coperture e chiusure laterali abitualmente infisse"; mentre non sarebbero soggette a concessione le serre c.d. a terra, relative cioè a superfici di terreno coltivabile e delimitate da strutture mobili costituite da centinature facilmente smontabili e trasportabili", trattandosi in questo caso di "impianti protettivi al fine dello sfruttamento agricolo diretto del terreno". Stando a quanto riportato in sentenza, questa circolare introdurrebbe una distinzione che può ritenersi conforme alla legge regionale succitata e alla concorrente normativa statale solo nella misura in cui con essa si intenda includere nel regime concessorio le serre stabilmente ancorate al suolo, ed esonerare invece da quel regime le coperture con centinature facilmente smontabili, usate per riparare le coltivazioni agricole dagli agenti atmosferici (c.d. serre a terra). Le prime sono infatti interventi che alterano stabilmente l'assetto del territorio, mentre le seconde sono configurabili come tecniche speciali di coltivazione agricola caratterizzate da precarietà stagionale, come tali inidonee ad alterare l'equilibrio territoriale.
Così intesa la predetta circolare, si può concludere che la legge regionale 52/1991 richiede comunque due caratteristiche concorrenti per identificare le serre soggette alla necessità della previa concessione edilizia: un ambiente artificiale per la coltivazione agricola, una struttura stabilmente ancorata al suolo. Il giudice di merito, però, cadendo in un palese vizio di illogicità, ha esonerato le serre de quibus dal regime concessorio senza considerare che esse erano stabilmente ancorate al suolo attraverso plinti in calcestruzzo, che la stessa sentenza impugnata ha ritenuto non smontabili se non attraverso un'attività complessa.
5 - Si deve aggiungere che sulla fattispecie contestata non incide minimamente il sesto comma dell'art. 1 della legge 21.12.2001 n. 443, entrata in vigore l'11.4.2002; così come non incidono gli artt. 6, 10 e 22 del nuovo testo unico in materia edilizia (D.P.R.
6.6.2001 n.380), la cui entrata in vigore peraltro è stata differita prima al
30.6.2002 (per effetto dell'art. 5 bis della legge 31.12.2001 n. 463) e poi al 1.1.2003 (per effetto dell'art. 2 del D.L. 20.6.2002 n. 122, pubblicato nelle more del deposito della presente sentenza). Per il reato urbanistico, quindi, la sentenza va annullata con rinvio per nuovo giudizio. Trattandosi di contravvenzione punita con pena alternativa, la sentenza era inappellabile e il ricorso era l'unico mezzo di impugnazione previsto. Gli atti vanno quindi trasmessi allo stesso tribunale di Pordenone.
P.Q.M.
la corte annulla la sentenza impugnata senza rinvio in ordine al reato di cui alla legge 64/1974 (capo b), perché estinto per prescrizione, e con rinvio al tribunale di Pordenone in ordine al reato di cui alla legge 47/1985. Dispone trasmettersi gli atti all'ufficio tecnico della Regione Friuli-Venezia Giulia. Così deciso in Roma, il 29 maggio 2002.
Depositato in Cancelleria il 4 ottobre 2002