Sentenza 13 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/10/2003, n. 15284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15284 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2003 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 1 52 8440LA CORTE S PR Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Erminio Presidente R.G.N. 4354/01 RAVAGNANI Consigliere Cron.злоиз BATTIMIELLO Dott. Bruno Dott. Florindo Consigliere Rep. MINICHIELLO Dott. Stefano Maria EVANGELISTA Consigliere Ud.28/04/03 Rel. Consigliere Dott. Gabriella COLETTI ! ha pronunciato la seguente SENT ENZA sul ricorso proposto da: INAIL - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso dagli avvocati FRANCO QUARANTA, ADRIANA PIGNATARO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ER AZ, elettivamente domiciliato in ROMA VIA presso lo studio dell'avvocato ANGELO BERENGARIO rappresentato e difeso dall'avvocato SALVATORE 2003 FEDE, VACIRCA, giusta delega in atti;
2473 -1- - controricorrente avverso la sentenza n. 143/00 della Corte d'Appello di CATANIA, depositata il 21/07/00 R.G. N. 174/2000; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/04/03 dal Consigliere Dott. Gabriella COLETTI;
udito l'Avvocato QUARANTA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio GIALANELLA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con ricorso al Pretore del lavoro di Ragusa, GI RO proponeva opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione con la quale l'INAIL gli aveva intimato il pagamento di premi assicurativi non versati ed accessori, sostenendo di nulla dovere in quanto, come pescatore individuale della piccola pesca marittima ed acque interne, esercitava un'attività non compresa tra quelle per le quali è obbligatoria l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro ai sensi dell'art.1 del d.p.r. 30 giugno 1965 n.1124. Nel contraddittorio con l'INAIL, il Tribunale di Ragusa, subentrato al soppresso Pretore, rigettava l'opposizione. Il soccombente proponeva appello, che la Corte d'appello di Catania accoglieva con sentenza del 21 luglio 2000, annullando per l'effetto l'ordinanza ingiunzione opposta. Osservava la Corte che la norma dell'art.127 del d.p.r. n.1124/1965 dispone che sono assicurati presso le Casse marittime previste nell'art.4 del r.d.l. n.264 del 1933, convertito nella legge n.860 del 1933, gli addetti alla navigazione marittima e alla pesca marittima e che tale doveva considerarsi il lavoratore appellante, in quanto incontestatamente esercente l'attività della piccola pesca marittima ed acque interne, sicchè l'INAIL non era legittimato a richiedere nei suoi confronti quanto costituiva oggetto dell'ordinanza ingiunzione. La cassazione di questa sentenza è domandata dall'INAIL con ricorso fondato su successiva memoria. L'intimato resiste con un unico motivo, illustrato con controricorso. Motivi della decisione Il controricorso è inammissibile perché sottoscritto da un avvocato che è privo di mandato speciale (necessario, anche per il controricorso, ai sensi dell' art. 365 c.p.c., norma espressamente richiamata dall'art. 370, comma 2, c.p.c.), dal momento che 3 nessuna procura risulta apposta (in calce o a margine) sull'originale dell'atto, né, dalla relativa intestazione, emerge che la stessa sia stata diversamente conferita. Con l'unico motivo di ricorso l'INAIL denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 1 della legge 13 marzo 1958 n.250 e degli artt. 1, comma 3, e 127 del d.p.r. n.1124/1965, in una con vizi di motivazione, per avere la impugnata sentenza disatteso il disposto dell'art.1 della legge n.250/58, la quale ha esteso la tutela assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali ai pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne, affidando all' INAIL l'intervento sociale relativo a tale categoria di d lavoratori e la gestione della relativa copertura assicurativa. Il motivo è meritevole di accoglimento. Premesso che il riferimento alla legge n.250/58, pur se effettuato per la prima volta in questa sede, non integra una (inammissibile) prospettazione nuova, non implicando alcuna modificazione dei termini della controversia nei suoi elementi di fatto, così come dedotti dalle parti e ritenuti incontestati dal giudice del merito, ma solo indicando quella, che, a giudizio del ricorrente, è la disciplina giuridica operante nella ricorrenza di tali elementi (vedi, per l'ammissibilità del motivo di ricorso che prospetti una nuova questione di diritto, ove la stessa non comporti, sul piano eziologico e probatorio, nuovi e diversi accertamenti in fatto, Cass. S.U. 7 agosto 2001 n.10893, Cass. 19 novembre 2002 n.16303, 22 marzo 2001 n. 4163, 16 novembre 2000 n.14848), osserva la Corte che la questione controversa è stata da essa già affrontata e risolta nella recente sentenza 23 ottobre 2002 n.14967. Si è, nell'occasione, rilevato che l'assicurazione antinfortunistica dei lavoratori i quali così come l'attuale intimato - esercitano in forma individuale, ovvero associati in cooperative o compagnie, l'attività di pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne trova disciplina nella legge 13 marzo 1958 n.250, significativamente intitolata "Previdenze a favore dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque 4 interne" e recante disposizioni (art.1, commi 1, 2 e 3) che estendono a tali soggetti ( identificati dal legislatore, rispettivamente, nei marittimi che esercitano la pesca con natanti non superiori alle 10 tonnellate di stazza lorda e nei pescatori di mestiere delle acque interne), l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti e per la tubercolosi, l'assicurazione contro le malattie, l'assicurazione, infine, contro gli infortuni e le malattie professionali, con le modalità previste dalla legge 17 agosto 1935 n.1765 e successive modificazioni. In merito alla portata del suddetto provvedimento normativo, si è osservato come lo stesso, nella parte riguardante l'assicurazione antinfortunistica, si inserisca in un sistema (quello costituito, appunto, dal r.d.l. n.1765 del 1935 e successive modificazioni) in cui l'assicurazione medesima era già obbligatoria per le persone addette ai lavori della pesca esercitata con navi o galleggianti (art.1, comma 2, n. 10) e nel quale già si prevedeva (art.48) che quella relativa agli “addetti alla navigazione marittima e alla pesca marittima" era sottratta alla generale competenza dell' (allora) Istituto nazionale fascista per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e affidata alle competenza speciale delle Casse marittime previste nell'art.4 del regio decreto- legge 23 marzo 1933 n.264, convertito nella legge 29 giugno 1933 n.860; onde la circostanza che l'art. 9, comma 1, lett. C), della legge n.250 del 1958 disponga che le prestazioni assicurative, delle quali beneficiano “i lavoratori della piccola pesca previsti nell'art. 1", sono gestite dall'Istituto nazionale per l'assicurazione degli infortuni sul lavoro non può che essere indicativa della volontà della stessa legge di obbligare i propri destinatari ad assicurarsi presso l'INAIL (al quale, quindi, andranno versati premi e contributi) e non già presso le (pur esistenti e funzionanti) Casse marittime. Sempre nella citata pronuncia si è sottolineato come la speciale normativa della legge n.250 del 1958 non possa ritenersi implicitamente abrogata dalla riorganizzazione della intera materia dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le 5 malattie professionali attuata con il d.p.r. 30 giugno 1965 n.1124, considerato che il detto testo unico, anche nelle sue successive modificazioni, si limita a riprodurre (art.127) la disposizione dell'art. 48 del r.d.l. n. 1765 del 1935 quanto alla ripartizione di competenze fra l'INAIL e le Casse marittime nell'esercizio dell'assicurazione, solo aggiungendo agli “addetti alla navigazione marittima ed alla pesca marittima", quali persone assicurate alle Casse, i radiotelegrafisti di bordo non assunti direttamente dagli armatori. Del pari, si è ritenuto che nessun mutamento di rilievo, in ordine alla descritta d ripartizione di competenze, sia stato apportato dal decreto legislativo 30 giugno 1994 n.479, che ha soppresso le Casse marittime ed ha istituito (art.1) l'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA) con i medesimi compiti e funzioni già demandati alle Casse, così come dal successivo decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 febbraio 1999, recante il regolamento di assicurazione dell'ente di nuova istituzione, tant'è che quest'ultimo provvedimento, nello stabilire (art. 1) che l'assicurazione esercitata dall'IPSEMA riguarda gli addetti alla navigazione marittima ed alla pesca marittima, fa espressamente "salve le disposizioni di leggi speciali" ed esclude subito dopo (art. 2, comma 6, lett. C) dall'assicurazione anzidetta i "pescatori imbarcati su natanti non superiori alle dieci tonnellate di stazza lorda riconosciuti autonomi o associati in cooperativa ai sensi della legge 13 marzo 1958 n.250". In conclusione, dunque, per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne, la gestione dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali è affidata alla competenza dell'INAIL, il quale è, per tale ragione, legittimato ad esigere dai soggetti suindicati i premi e contributi di assicurazione, secondo la disciplina di cui agli artt. 27 e segg. del d.p.r. n.1124/1965. -Non essendovi ragione di discostarsi dal suddetto precedente la cui motivazione il Collegio pienamente condivide e fa propria, va cassata la sentenza della 6 Corte d'appello che ha escluso la legittimazione dell'INAIL e, poiché non necessitano accertamenti di fatto ulteriori rispetto a quelli già compiuti sui quali si fonda il giudizio di diritto errato (incontestata essendo la circostanza che l' odierno intimato esercitava in forma individuale l'attività lavorativa della piccola pesca marittima e delle acque interne) la Corte può decidere la causa nel merito, ai sensi dell'art.384, comma 1, c.p.c., rigettando, per l'effetto, l'opposizione dallo stesso proposta avverso l'ordinanza- ingiunzione dell'INAIL. Si ritiene equo (art.92, comma 2, c.p.c.) compensare integralmente tra le parti le spese dell'intero processo.
PQM
La Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, rigetta l'opposizione proposta dall' odierno intimato avverso l' ordinanza ingiunzione dell'INAIL; compensa le spese dell'intero processo. Così deciso, in Roma, il 28 aprile 2003 Il Presidente Il Cons. estensore folellololet h im. Ravaymen IL CANCELLIERE wone Depositato in Cancelleria O S oggi, 13 OTT. 2003 I CUM CANCELLIERE I I D V O N AL paville 7 C I 3 I N I 5 N L L D N L R O O O 1 V 1 I I O - S 8 V - E O L N S E D S N I I N V S ' E D C 3 I T 9 I S 8 N V V 8 O N I I T O I ' O V Q I 7