Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/10/2002, n. 14967
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Sentenza 23 ottobre 2002

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Ai sensi dell'art. 1 della legge 13 marzo 1958, n. 250, sia con riguardo ai marittimi che in forma autonoma ovvero associata in cooperative o compagnie, esercitano la pesca con natanti non superiori alle dieci tonnellate di stazza lorda, sia con riguardo ai pescatori che, nella stessa forma, svolgono la loro attività nelle acque interne, l'esercizio della assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali è gestito dall'INAIL, il quale è legittimato ad esigere dai soggetti sopraindicati i premi o contributi di assicurazione, secondo la disciplina di cui agli artt. 27 e seguenti del d.P.R. n. 1124 del 1965.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/10/2002, n. 14967
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 14967
    Data del deposito : 23 ottobre 2002

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