Sentenza 19 dicembre 2006
Massime • 1
Integra il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione (art. 216, comma primo n.1, e 223 l. fall.) la condotta dell'amministratore unico di una società che effettui prelevamenti dalle casse sociali, provvedendo a determinare ed a liquidare in proprio favore tali somme come compenso per l'attività svolta, senza nemmeno indicarne il titolo giustificativo (delibera assembleare o norma statutaria) e per di più in epoca di grave dissesto per la società. (In applicazione di questo principio la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di appello ha ritenuto integrato il reato in questione nei confronti dell'amministratore che aveva deliberato e percepito la somma di 74 milioni di lire a titolo di compenso, cedendo, altresì, alla società, per il prezzo di 39 milioni di lire, riscossi in contanti, una propria auto del valore di otto milioni di lire, il tutto in evidente stato di dissesto della società, in quanto il fallimento fu dichiarato solo tre mesi dopo).
Commentario • 1
- 1. Autoliquidazione dei compensi e marchio intestato a terzi: quando scatta la bancarotta per distrazione (Cass. Pen. n. 50836/16)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 1 febbraio 2026
Massima Integra bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione la condotta dell'amministratore che si autoliquida somme dalle casse sociali qualificandole come corrispettivo per “attività professionali” in realtà coincidenti, in larga parte, con i compiti gestori tipici dell'amministratore, quando manca una valida delibera assembleare di determinazione del compenso ex art. 2389 c.c. e l'operazione risulta strumentale e incongrua rispetto alle dimensioni dell'impresa e allo stato di dissesto. Parimenti integra distrazione l'estromissione di un marchio aziendale (e dei relativi costi di creazione, promozione e registrazione sostenuti dalla società) mediante registrazione a favore di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 19/12/2006, n. 4985 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4985 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. NARDI Domenico - Presidente - del 19/12/2006
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - SENTENZA
Dott. OLDI PA - Consigliere - N. 2279
Dott. SANDRELLI Gian Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DIDONE Antonio - Consigliere - N. 029138/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) NI RO AO N. IL 06/04/1949;
avverso SENTENZA del 05/05/2005 CORTE APPELLO di BRESCIA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. DIDONE ANTONIO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. CONSOLO Santi che ha concluso per l'annullamento con rinvio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
NI RO PA ricorre per Cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Brescia del 5 maggio 2005 che ne ha confermato la dichiarazione di responsabilità (a seguito di rito abbreviato) in ordine al delitto di bancarotta fraudolenta (L. Fall., art. 216, comma 1, n. 1, art. 219, comma 1 e art. 223) perché nella sua qualità di amministratore unico della società Alpha s.r.l. con sede in Castiglione delle Siviere, dichiarata fallita dal Tribunale di Mantova con sentenza del 3 aprile 1997, allo scopo di recare pregiudizio ai creditori e di procurare a sè o ad altri un ingiusto profitto distraeva, dissipava e comunque occultava i beni facenti parte del patrimonio sociale, deliberando e percependo L. 74.000.000 a titolo di compenso per l'amministratore nel dicembre 1996, quando già era evidente lo stato di dissesto della società e cedendo, sempre nel dicembre 1996, alla società per il prezzo di L. 39.000.000, riscosso in contanti, una sua autovettura Mercedes immatricolata nel 1969 del valore di circa L.
8.000.000. Il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità, alla qualificazione giuridica del fatto e alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui alla L. Fall., art. 219, deducendo che, a tutto voler concedere, egli avrebbe percepito un compenso per il lavoro svolto nella società. Deduce, altresì, mancanza di motivazione, avendo quella di appello richiamato la sentenza di primo grado. La condotta andava inquadrata nell'ipotesi di cui alla L. Fall., art. 217, trattandosi di condotta superficiale "nell'ordine di operazioni di spesa eccessiva". L'imputato era creditore della società. Infine, la motivazione in ordine all'aggravante - riferita soltanto all'entità della somma sottratta - sarebbe carente, così come la motivazione in ordine all'entità della pena.
Osserva la Corte che il ricorso è infondato.
È vero, infatti, che secondo la giurisprudenza di questa Sezione non ricorre l'ipotesi di bancarotta fraudolenta per distrazione nel caso di amministratore di società che effettui dei prelevamenti - anche se non regolarmente contabilizzati - a titolo di retribuzione a lui dovuta, ma ciò a condizione che "non emerga che egli abbia percepito altre somme come compenso ed i prelevamenti risultino congrui con la dedotta causale" (Sez. 5, Sentenza n. 22886 del 2003 - Presidente:
Foscarini B. Estensore: Ferma). Deve trattarsi, secondo altra pronuncia, di "prelevamenti di retribuzione autorizzati quale compenso per l'attività svolta" e sempre che "sia incontestata la congruità del prelievo" (Sez. 5, Sentenza n. 48280 del 2004 Presidente: Foscarini B. Estensore: Rotella).
Nondimeno, nella concreta fattispecie dalla sentenza impugnata e, soprattutto, da quella di primo grado - la cui motivazione integra quella di appello confermativa della stessa - si evince che l'imputato ha percepito illecitamente (v. sent. di appello) le somme di cui all'imputazione, provvedendo a "determinare" e "liquidare" in proprio favore la somma a titolo di compenso che neppure è dedotta (dal ricorrente) come percepita in virtù di regolare delibera assembleare o di norma statutaria, per di più in epoca in cui "la società sicuramente si trovava in una situazione di grave dissesto perché il fallimento fu dichiarato solo tre mesi dopo" (v. sent. di primo grado).
Nel resto le censure sono versate in fatto e come tali inammissibili, ovvero manifestamente infondate, come quella relativa all'aggravante di cui alla L. Fall., art. 219 - correttamente applicata - o quella relativa alla dedotta sussumibilità della fattispecie nella norma di cui alla L. Fall., art. 217.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 19 dicembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 7 febbraio 2007